Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 28/06/2019 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”. |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”. |
Art. 5. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”. |
Art. 7. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”. |
Art. 8. Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”. |
Art. 9. Modifiche dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. |
Art. 10. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. |
Art. 11. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio Vetro artistico di Murano”. |
Art. 12. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia”. |
Art. 13. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”. |
Art. 14. Modifica all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”. |
Art. 15. Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012 n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”. |
Art. 16. Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie [...] |
Art. 17. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento ed allenamento di falchi per l’esercizio venatorio”. |
Art. 18. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio. |
Art. 19. Inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi”. |
Art. 20. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
§ 3.1.181 - L.R. 28 giugno 2019, n. 24.
Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese.
(B.U. 2 luglio 2019, n. 69)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della
2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 7 della
“a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;”.
3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 della
4. Il primo capoverso del comma 5 dell’articolo 7 della
5. Al terzo capoverso del comma 5 dell’articolo 7 della
6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 7 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 bis della
2. Al comma 3 dell’articolo 5 bis della
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9
Utilizzo dei beni di uso civico.
1. I beni di uso civico devono essere utilizzati secondo la loro vocazione naturale, valorizzando le relative funzioni di produzione agro-silvo-pastorale, nonché di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, garantendo comunque il soddisfacimento dei diritti essenziali di uso civico delle collettività titolari degli stessi.
2. I comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico gestiscono e utilizzano i propri beni silvo-pastorali di uso civico in conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati ai sensi dell’articolo 23 della
Art. 5. Modifiche dell’articolo 10 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
CAPO III
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 6. Modifiche all’articolo 60 della
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 60 della
“2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all’esecuzione di piani d’impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.
3. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d’impianto di cui al comma 2.
5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.”.
Art. 7. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo la lettera i bis) del comma 3 dell’articolo 3 della
“i ter)
i quater)
Art. 8. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. Disposizioni per la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020.
1. Allo scopo di promuovere l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture e delle attrezzature delle aziende agricole annesse, gli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto, ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020, di cui al
CAPO IV
Disposizioni in materia di caccia
Art. 9. Modifiche dell’articolo 39 bis della
1. Il comma 2 dell’articolo 39 bis della
“2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 bis della
“2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.”.
CAPO V
Modifiche della
Art. 10. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della
CAPO VI
Disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi
Art. 11. Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
Art. 12. Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
CAPO VII
Disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese
Art. 13. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della
Art. 14. Modifica all’articolo 25 della
1. Al comma 4 dell’articolo 25 della
Art. 15. Modifica all’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
CAPO VIII
Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
Art. 16. Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della
1. L’articolo 2, comma 1, lettera c), della
CAPO IX
Ulteriori disposizioni in materia di caccia, riordino enti e tutela della flora
Art. 17. Modifica dell’articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 3 ter dell’articolo 3 della
Art. 18. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio.
1. Per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all’esito della ricognizione, la Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le competenze secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Nelle more della ricognizione e della ridefinizione delle competenze nonché della adozione del disegno di legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell’Agenzia “Veneto Agricoltura”, per la durata massima di un anno dalla nomina, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno. Al Commissario compete, salvo che sia investito di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali già remunerati, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari a quello del direttore dell’Agenzia “Veneto Agricoltura”, correlato al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.
4. Gli organi dell’Agenzia “Veneto Agricoltura” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 3.
Art. 19. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 7 bis della
“Art. 7 ter. Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le disposizioni attuative inerenti l’applicazione dell’articolo 7 bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a soddisfare il bisogno familiare.”.
CAPO X
Disposizioni finali
Art. 20. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 21. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della