§ 5.2.13 – L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/12/1982
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Finalità e obiettivi.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Destinatari.
Art. 5.  Funzioni e gestione.
Art. 6.  Gestione delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 7.  Competenze dell'assemblea generale delle Uu.ll.ss.ss.
Art. 8.  Conferenza dei comuni.
Art. 9.  Trasferimento dei servizi all' Ulss.
Art. 10.  Assetto organico dell'Ulss.
Art. 11.  Competenze delle province.
Art. 12.  Compiti della Regione.
Art. 13.  Controllo sugli atti delle Uu.ll.ss.ss.
Art. 14.  Finanziamento dei servizi sociali.
Art. 15.  Fondo regionale per i servizi sociali.
Art. 15 bis.  Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali.
Art. 16.  Gestione contabile.
Art. 17.  II.PP.AA.BB. già concentrate negli ex EE.CC.AA.
Art. 18.  Personale e beni destinati ai servizi socio assistenziali.
Art. 18 bis.  Pianta organica e personale.
Art. 18 ter.  Settori sociali: responsabilità Coordinamento dell'area dei servizi sociali.
Art. 18 qua ter. Oneri finanziari.
Art. 19.  Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio-assistenziali.
Art. 20.  Libertà dell'assistenza privata.
Art. 21.  Registro delle istituzioni private.
Art. 22.  Associazioni e istituzioni di volontariato.
Art. 23.  Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.
Art. 24.  Autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali.
Art. 25.  Beni immobili degli enti soppressi destinazione.
Art. 26.  Modificazioni e integrazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78.
Art. 27.  Abrogazione di norme.
Art. 28.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.13 – L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

(B.U. n. 57 del 17-12-1982).

 

Art. 1. Principi generali.

     La presente legge disciplina, nell'ambito del territorio del Veneto, l'intervento nel settore dell'assistenza sociale diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità.

     Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali, coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale nonché attraverso prestazioni economiche.

     La Regione riconosce la funzione di utilità sociale di volontariato e ne promuove l'apporto e coordinato utilizzo.

     E' garantita la libertà dell'iniziativa privata, che operi per conseguire le medesime finalità cui si ispira la presente legge.

 

     Art. 2. Finalità e obiettivi.

     L'assistenza sociale è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     - prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico- sociale e psicologo che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

     - promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non autosufficienti;

     - assicurare servizi e interventi che privilegino il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nell'ambito familiare e sociale di appartenenza o provvedano, se necessario, al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambienti comunitari idonei;

     - promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere domiciliare o di centro diurno;

     - adeguare e uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari, anche con una costante opera di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;

     - attuare il decentramento dei servizi sul territorio coordinando l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali e sanitari a livello di distretto;

     - diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, regolamentari e amministrative sui servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio, nonché ogni necessaria notizia e consulenza per poterne fruire, promuovere studi e ricerche aventi finalità di identificare i bisogni e le aree a rischio attinenti all'assistenza sociale nonché volti all'individuazione di modelli e di attività di servizio più consone alle esigenze dei cittadini;

     - assicurare nell'ambito della disponibilità e dell'adeguatezza dell'intervento la libera scelta dei servizi e delle prestazioni ai destinatari avuto riguardo alla dislocazione nel territorio di servizi idonei.

     Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per la programmazione dei conseguenti servizi, sarà assicurata la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali e associazioni interessate secondo le forme previste dall'art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78. Per i fini di cui alla presente legge, le Uu.ss.ll., ove non abbiano ancora provveduto, daranno attuazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge sopra citata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Programmazione.

     La Regione, per il perseguimento delle finalità della presente legge, provvede a elaborare un piano sociale [1] coordinato con il piano socio- sanitario regionale, con i programmi e i piani delle Uu.ss.ll. e dei comuni per le funzioni di loro competenza, che realizzi sul territorio l'uniforme erogazione dei servizi.

     Tale programma, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale. Esso definisce la tipologia di ciascun intervento distinguendo fra gli interventi da finanziare sulla base di parametri obiettivi da quelli da finanziare su progetti-obiettivo triennali.

     Gli elementi assunti a base della parametrazione obiettiva di riparto sono definiti nella stessa delibera di piano [2] che terrà conto nelle prime attuazioni delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e dei servizi con riferimento alla dimensione demografica del bacino di utenza, alla qualità della medesima, all'ampiezza del territorio, alle caratteristiche morfologiche dello stesso, nonché all'esigenza del mantenimento del livello dei servizi già attivati.

     I progetti-obiettivo sono definiti con riferimento all'intera durata del piano sociale [3] e di essi è individuata la ripartizione sui territorio e per soggetti attuatori.

     La Giunta regionale, sentita la competenze commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni pervenute e dei progetti-obiettivo definiti

- secondo le modalità da stabilire nella conferenza dei comuni di cui al successivo articolo 8 e d'intesa con i comuni- dalle Uu.ss.ll., approva il riparto dei fondi di cui al successivo articolo 15 entro il mese di ottobre di ciascun anno.

     La Giunta regionale determina nei limiti del 7% del fondo di cui al successivo articolo 15:

     a) le quote da destinare a particolari progetti pilota per attuare gli interventi ritenuti prioritari o urgenti e per realizzare modelli organizzativo-gestionali di riferimento;

     b) la quota da destinare agli interventi economici straordinari o eccezionali previsti dal successivo articolo 13 bis [4].

     Nell'ambito delle attività che richiedono personale e tipologie di intervento di servizi socio-assistenziali e sanitari, la Giunta regionale determina, annualmente e per singola struttura, le quote di spesa di rilievo sanitario fornite alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali e la quota del fondo sanitario regionale per far fronte all'onere complessivo conseguente [5].

     Il Dipartimento per i servizi sociali liquida direttamente alle suddette strutture residenziali le quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti su presentazione degli elenchi trimestrali nominativi e in base al numero delle giornate di presenza accertate [6].

     Entro il periodo di vigenza del Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998, la Regione sostiene i piani di riorganizzazione degli enti gestori di strutture residenziali per non autosufficienti finalizzati al rientro nello standard regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente le risorse, i criteri e le modalità di intervento [7].

     Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a programmare le attività sanitarie all'interno delle strutture residenziali e ne assicurano la gestione mediante atti formali, in forme dirette o convenzionale [8].

     Per l'anno 1997, alle persone non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali. A tal fine la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento e formula proposte entro il 30 giugno per gli anni successivi con oneri a carico del Fondo regionale per i servizi sociali di cui all'articolo 15, ed eroga i relativi contributi [9].

 

     Art. 4. Destinatari.

     Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, tutti i cittadini residenti nel Veneto senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

     Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio del Veneto e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.

 

     Art. 5. Funzioni e gestione. [10]

     1. Le funzioni relative ai servizi socio-assistenziali e socio- sanitari sono esercitate dai comuni, dalle comunità montane e dalle unità locali socio-sanitarie (ULSS).

     2. Alle unità locali socio-sanitarie è attribuita la gestione obbligatoria nei limiti fissati dai livelli uniformi di assistenza, delle seguenti funzioni:

     a) prevenzione, assistenza, riabilitazione, inserimento, informazione, sostegno e ricovero delle persone handicappate;

     b) prevenzione, assistenza, recupero, informazione, sostegno e reinserimento sociale di tossicodipendenti;

     c) attività consultoriali familiari.

     3. Sono di competenza dei comuni o delle comunità montane le funzioni socio-assistenziali relative ad ogni servizio socio-assistenziale di interesse locale, esercitato sia in forma residenziale che semi- residenziale, aperta o domiciliare, compresa l'erogazione di interventi economici complementari.

 

     Art. 6. Gestione delle funzioni socio-assistenziali.

     L'art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Competenze dell'assemblea generale delle Uu.ll.ss.ss.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 8. Conferenza dei comuni.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 9. Trasferimento dei servizi all' Ulss.

     Nella prima conferenza dei sindaci, che avrà luogo entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene formulato avuto riguardo alle singole situazioni territoriali - il graduale trasferimento alle Uu.ll.ss.ss. della gestione dei servizi di cui al primo comma del precedente art. 6, dandone formale comunicazione alla Giunta regionale.

     Il trasferimento dovrà comunque essere attuato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Assetto organico dell'Ulss.

     (Omissis) [13]

 

     Art. 11. Competenze delle province.

     Le province, oltre ai compiti previsti dalle leggi statali, concorrono all'elaborazione del piano sociale [14] di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 12. Compiti della Regione. [15]

     1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.

     2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:

     a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi le modifiche statutarie, le fusioni le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;

     b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

     c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni eredità e legati;

     d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.

 

     Art. 13. Controllo sugli atti delle Uu.ll.ss.ss.

     L'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è integrato con il seguente ultimo comma:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Finanziamento dei servizi sociali.

     I comuni provvedono a trasferire annualmente alle Unità locali socio- sanitarie o alla comunità montana, per i servizi socio-assistenziali indicati all'art. 6 della presente legge, le risorse finanziarie nella maggiore entità risultante dai conti consuntivi degli esercizi 1980, 1981 e 1982, o, in mancanza, del bilancio preventivo degli anni 1981 e 1982.

     Le province, dal 1° gennaio 1983, cessano dal gestire direttamente le attività socio-assistenziali di competenza dei comuni, delle comunità montane o delle Uu.ll.ss.ss e in attesa della legge quadro statale sull'assistenza e sui servizi sociali, assicurano, mediante convenzioni con le Uu.ll.ss.ss. o le comunità montane, la destinazione funzionale di strutture, mezzi e personale per garantire la continuità del livello delle prestazioni socio-assistenziali in atto al 31 dicembre 1981 nei settori di intervento.

     Gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo saranno maggiorati, per ciascun anno, della stessa percentuale di incremento riconosciuta ai comuni, dallo Stato, sui fondi annualmente assegnati.

     Tali stanziamenti sono comunque determinati in armonia con le norme statali in materia di finanza locale.

     Alla copertura degli oneri per la realizzazione dei programmi e dei piani approvati secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 7 e 8, si farà fronte con i fondi del bilancio di cui al successivo art. 15 nonché con le necessarie integrazioni finanziarie a carico dei comuni associati.

     Le quote finanziarie integrative a carico dei comuni saranno determinate in accordo tra Uu.ll.ss.ss. e comuni tenendo anche conto della necessità di perequare l'entità e la qualità dei servizi nel territorio.

 

     Art. 15. Fondo regionale per i servizi sociali.

     Per il conseguimento delle finalità della presente legge è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio-assistenziali.

     In tale fondo affluiscono:

     1) i fondi, già destinati agli enti nazionali disciolti operanti in materia socio-assistenziale, assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 sexies e duodecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

     2) le somme di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

     3) i fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;

     4) il fondo assegnato alla Regione a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392;

     5) gli stanziamenti previsti per il finanziamento delle funzioni di assistenza pubblica attribuite ai comuni dal dpr 24 luglio 1977, n. 616 già di competenza regionale, negli importi previsti dal bilancio pluriennale approvato con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e sue variazioni [16];

     6) gli stanziamenti previsti ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 57 e 8 maggio 1980, n. 46, per quanto attiene al fondo destinato alle attività sociali;

     7) gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 21 giugno 1979, n. 45, per quanto attiene al fondo destinato ai servizi e attività sociali;

     8) le somme assegnate alla Regione per le funzioni socio-assistenziali ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75;

     9) eventuali risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

     Tale fondo viene annualmente ripartito dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al precedente articolo 3:

     a) quanto alla quota da ripartire sulla base di parametri obiettivi, tenendo conto delle grandezze di ciascun elemento assunto, relative al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

     b) quanto alla quota riguardante i progetti obiettivo sulla base dei progetti individuati nel piano sociale [17] che risultino effettivamente in via di attuazione.

     L'erogazione delle somme come sopra ripartite viene effettuata:

     - quanto alla quota sub a) del comma precedente, in un'unica soluzione senza rendicontazione finale;

     - quanto alla quota sub b) del comma precedente, in ragione di una seconda semestralità anticipata pari al 50 per cento dell'importo ammesso a contributo, da erogare all'inizio dell'anno; una seconda semestralità anticipata pari al restante 50 per cento da erogare al 30 giugno, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'ente attuatore, che attesti che il progetti-obiettivo è in corso di esecuzione [18].

     Delle somme erogate per il finanziamento del progetti-obiettivo deve essere fornita la rendicontazione analitica entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le somme eventualmente non rendicontate saranno trattenute dalla Regione per compensazione sulle erogazioni a ciascuno spettanti sulla competenza del nuovo esercizio.

     L'erogazione delle quote destinate agli interventi di cui alla lettera a) del sesto comma del precedente articolo 3 ha corso secondo le procedure di cui al secondo alinea del precedente quarto comma [19].

     A partire dal 1983 la legge di bilancio determina annualmente l'ammontare del fondo di cui alla presente legge.

 

     Art. 15 bis. Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali. [20]

     La quota per interventi economici straordinari o eccezionali di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3 è destinata a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie.

     Preso atto della situazione di bisogno e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Giunta regionale determina l'entità e la concessione del contributi nell'ambito dei limiti prefissati dal Consiglio regionale. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione, una tantum, a favore dei Comuni, su domanda di questi o su proposte motivate dai Comuni stessi nei casi di domande presentate direttamente alla Regione.

     Le somme destinate ai Comuni, per le finalità previste dal presente articolo, integrano quelle oggetto di ripartizione ai sensi del terzo comma, lettere a) e b), del precedente articolo 15.

 

     Art. 16. Gestione contabile.

     La gestione dei servizi sociali e assicurata dalle entrate di cui ai precedenti articoli e mediante eventuali entrate aggiuntive, secondo le norme fissate dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, in quanto applicabili.

     L'eventuale saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, deve essere iscritto nelle entrate, nel caso di saldo positivo, nelle spese, nel caso di saldo negativo [21].

     L'avanzo di amministrazione accertato deve essere destinato a spese correnti; la Giunta regionale può autorizzare la destinazione a spese di investimento o di sviluppo, con priorità per l'adeguamento agli standards regionali dei servizi sociali [22].

     Gli articoli nn. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 della citata legge regionale n. 18 sono abrogati.

 

     Art. 17. II.PP.AA.BB. già concentrate negli ex EE.CC.AA.

     I comitati provvisori di gestione e i commissari straordinari di cui all'art. 5 della legge regionale dell'8 giugno 1978, n. 26, sono tenuti - ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - a presentare alla Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposta di nomina del consiglio di amministrazione previsto dalle tavole di fondazione dell'istituzione o dagli atti costitutivi.

     Ai fini di cui al precedente comma i comitati provvisori e i commissari straordinari avanzano, entro lo stesso termine, eventuali proposte di modifiche statutarie ai fini della composizione del consiglio di amministrazione garantendo un'unica amministrazione per quelle istituzioni che, già concentrate, risultino in atto unitariamente gestite dall'organo collegiale - comitato provvisorio di gestione - o individuale commissario straordinario.

     Il personale comandato ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale sopra citata può optare, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, per il trasferimento nei ruoli organici dell'I.P.A.B. presso la quale risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Personale e beni destinati ai servizi socio assistenziali.

     I beni destinati ai servizi socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione ed ogni eventuale diversa loro utilizzazione è sottoposta al controllo di legittimità nelle forme previste dalla legge [23].

     Per i beni e le attrezzature destinati ai servizi elencati nel primo comma del precedente art. 6 - e per quelli destinati ai servizi che i comuni dovessero decidere di gestire in forma associata - i comuni, entro il termine fissato in conformità dell'art. 9 della presente legge, provvederanno ad affidarli in gestione alla competente Ulss o alla comunità montana con tutti gli oneri attivi e passivi conseguenti.

     Tutto il personale di nomina comunale addetto ai servizi socio- assistenziali per i quali è o sarà prevista la gestione in forma associata sarà messo funzionalmente a disposizione dell'Ulss della comunità montana entro il termine di cui al secondo comma precedente e previa intesa tra comuni e Ulss o comunità montana.

     In caso di mancata intesa decide il Presidente della Giunta regionale su richiesta di una delle parti.

 

     Art. 18 bis. Pianta organica e personale. [24]

     Per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e assistenza sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24, e al primo comma dell'art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, il consiglio comunale o l'assemblea generale della comunità montana o l'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale approva la pianta organica e il relativo regolamento del personale dei servizi sociali, di cui all'articolo 3, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 65 e all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, su proposta del Comitato di gestione, nel rispetto dei criteri e delle direttive dettati dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali.

     La pianta organica fissa il numero dei posti previsti per le diverse qualifiche funzionali, nonché il numero delle singole figure professionali in riferimento all'allegato a) del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

     I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria:

     a) mediante assunzione secondo le norme del D.P.R. 25 giugno 1983. n. 347 e successive modificazioni;

     b) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle I.P.A.B. o dalla Regione.

     Per l'espletamento delle funzioni di sicurezza e assistenza sociali di cui al primo comma, l'unità locale socio-sanitaria potrà avvalersi anche del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, secondo le direttive della Giunta regionale.

     La Giunta regionale individua altresì, entro 90 giorni dalla data della presente legge, le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, secondo le direttive del D.P.C.M. 8 agosto 1985, e con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale.

     Per la gestione delle attività di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, come modificato dal precedente articolo 6, quando non si possa provvedere con personale comunale o con quello di cui al presente articolo, il Comitato di gestione, nei limiti della disponibilità di bilancio, può conferire incarichi professionali o assumere personale straordinario con rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

     Art. 18 ter. Settori sociali: responsabilità Coordinamento dell'area dei servizi sociali. [25]

     Le attività di sicurezza e assistenza sociale si esplicano attraverso i settori indicati al primo comma, lettere b1) e c1), dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24.

     Le funzioni di responsabile di settore sono affidate, con deliberazione del Comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria, a personale con qualifica dirigenziale della stessa unità locale o a personale dirigente di enti pubblici locali.

     Il personale di cui al comma precedente deve possedere documentata esperienza, almeno quinquennale in attività direttiva nell'area di servizi sociali.

     Al coordinatore dei servizi sociali è attribuita l'indennità prevista dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'unità locale socio-sanitaria.

     Il singoli responsabile di settore sociale, in riferimento all'area di rispettiva competenza, dirige e coordina i presidi o i servizi dei distretti per l'attuazione dei programmi, dei progetti-obiettivo e delle previsioni di bilancio.

 

     Art. 18 quater. Oneri finanziari. [26]

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 bis si fa fronte con la quota messa a disposizione dai comuni e determinata dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, nonché con i trasferimenti regionali per la gestione dei servizi sociali previsti nel piano sociale [27] di cui al precedente articolo 3.

     I comuni dovranno iscrivere, nei rispettivi bilanci annuali, la quota di cui al comma precedente. determinata dal consiglio comunale dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, il tesoriere è autorizzato a effettuare i relativi trasferimenti.

     Gli incarichi professionali e le straordinarie assunzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 18 bis sono disposti dal Comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria d'intesa con il comune interessato, il quale concorre ai conseguenti oneri finanziari.

 

     Art. 19. Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio-assistenziali. [28]

     La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con riferimento al piano sociale approva il progetto obbiettivo di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali nonchè il programma di particolari corsi di specializzazione socio-assistenziale post-laurea.

     Per la realizzazione dei programmi, di cui al precedente comma, la Giunta regionale si avvale delle scuole di formazione delle unità locali socio-sanitarie e inoltre è autorizzata a stipulare apposite convenzionati con enti e istituzioni, pubblici e privati che operino stabilmente, anche se in via non esclusiva, nel settore dell'educazione e della formazione.

 

     Art. 20. Libertà dell'assistenza privata. [29]

 

     Art. 21. Registro delle istituzioni private.

     Presso la Giunta regionale è istituito il registro per l'iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 20, terzo comma, che intendono svolgere attività socio-assistenziale ed essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente articolo.

     L'iscrizione nel registro è disposta, su richiesta degli interessati, con decreto del Dirigente del dipartimento competente [30].

     Con opportune disposizioni di attuazione, la Giunta regionale disciplinerà le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dal registro stesso in caso di perdita dei requisiti o per gravi violazioni della normativa.

 

     Art. 22. Associazioni e istituzioni di volontariato.

     (Omissis) [31].

 

     Art. 23. Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.

     Nell'ambito delle proprie competenze, stabilite con DD.PP.RR. 15 gennaio 1972, n. 9, 5 giugno 1975, n. 315, 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione, al fine dei perseguire l'utilizzo delle risorse socio-assistenziali coerente con i principi e gli obiettivi della programmazione, stabilisce con apposito regolamento, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni operanti nel settore sociale:

     1) gli standards organizzativi e gestionali ivi compresi i livelli di professionalità del personale;

     2) indicazioni sulle rette a carico degli ospiti, minori, handicappati, anziani, autosufficienti e non, avuto riguardo all'utilizzo delle risorse patrimoniali, che debbono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli statuti in armonia con la politica socio-assistenziale regionale.

     Fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente, ai fini della necessaria valutazione sulla determinazione delle rette a carico degli ospiti in strutture residenziali, le istituzioni pubbliche nonché le private in convenzione sono tenute a fornire i dati gestionali e patrimoniali con le modalità e le scadenze che la Giunta regionale si riserva di determinare [32];

     3) indicazioni in ordine alla localizzazione delle strutture residenziali.

     Ai fini di cui al punto 3) del precedente comma il regolamento determinerà per aree coincidenti con il territorio dell'unità locale socio- sanitaria il rapporto ottimale con la popolazione; agli stessi fini dovrà tenersi conto degli indici di natalità, di mortalità e di invecchiamento della popolazione.

     I comuni singoli o associati, nel programmare gli interventi resi nei settori e per gli ambiti territoriali di competenza, promuovono il coordinato utilizzo delle istituzioni di assistenza e beneficenza pubbliche e private, in relazione alle specifiche realtà territoriali e alla domanda di servizi.

 

     Art. 24. Autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali.

     L'autorizzazione ad attivare nuove strutture sociali, residenziali educativo-assistenziali e a trasformare quelle esistenti è subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

     La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.

     La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà i criteri sulla base dei quali l'autorizzazione può essere rilasciata.

 

     Art. 25. Beni immobili degli enti soppressi destinazione. [33]

     I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla Regione del Veneto in applicazione dell’art. 117 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, secondo le indicazioni dell’art. 6 della presente legge.

1 bis. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex Opera Nazionale Pensionati d’Italia (O.N.P.I.) di cui al presente articolo possono essere autorizzate dalla Giunta regionale per comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio [34].

Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimento saranno a carico degli enti destinatari.

Comune di Sedico Fabbricato partita 1045 foglio 40 - pc n. 96 in luogo di « fabbricato partita 105 - fg. 4D - p.c. 96 »;

Comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 p.c. n. 35;

Comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio MU n. 387;

Comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 p.c. n. 476/ 1/ 2;

Comune di Santorso Sez. A - fg. 3 - mappali nn. 1599, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 348, 353, 365, 845, 846, 856, 857, 884, 919, 920, 1048,1049, 1050, 1274 e 1276 in luogo di « fabbricati partita 275 - sez. A - fg. 3 - p.c. 163/2, 846/1, 1049, 1050, 846/ e 1048 »;

Comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;

Comune di Verona, immobile ex Onpi;

Comune di Rovigo, immobile ex Onpi.

Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i sottoelencati beni, già appartenenti all’ente gioventù italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764:

Comune di Monselice:

Nctr, partita n. 13107, foglio 17 mapp. 145, vigneto 4a ha 4.50.60, r.d. L. 3.717,45, r.a. L. 1.622,16;

mapp. 152, fr ha 0.06.11;

mapp. 157, cava, ha 0.31.97;

mapp. 228, semin. 5a ha 0.05.22, r.d L. 28,71, r.a. L. 12,01;

mapp 257, pascces U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;

mapp. 284, pascces U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90 r.a. L. 3,80;

mapp. 334, fu da acc., ha 0.86.07;

Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,62.

Nceu, partita 528, sez. B, foglio, 2, già intestata alla ditta « Commissariato nazionale gioventù italiana » e ora intestata alla « Regione del Veneto » a seguito della nota di voltura n. 139 del 1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, n. 764 (soppressione dell’ente « gioventù italiana »):

mapp 256, 334, 368, 369, 370:

 

 

Pieve di Alpago (BL)

Fabbricato - colonia montana ex Gioventù italiana - fg. 16 - part. 6 - nel N.C.E;U. B/4;

Codevigo (PD)

Palestra ex Gioventù italiana adibita a cinema - N.C.E.U. part. 114 - fg. 5 - cat. B/4 - part. 702/1 - N.C.T. - sez. B - fg. V mappale 797;

Bagnoli di Sopra (PD)

Fabbricato - casa ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 58 - fg. 6 - mappali 286. 287/2, 287/3 e 288;

Piacenza d' Adige (PD)

Fabbricato - sala spettacoli ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 20 - part. 158- mappale 140 - cat. D/3 - N.C.T.R. - fg. 20 - mappale 140 - mq.375;

Montagnana (PD)

Palestra e campo sportivo ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 35 - part. 449 - mappale 309 - mq. 3728 - mc.4171 - N.C.T. - fg. 35- mappali 24 e 254;

Adria (RO)

Terreno ex Gioventù italiana - fg. 43 - mapp. 283 - mq. 2670 (terreno);

Flesso Umbertiano (RO)

Terreno ex Gioventù italiana - N.C.T. - fg. 7- mappale 423 - Ha 0.01.38;

Montebelluna (TV)

Palestra ex Gioventù italiana - sez. N.C.E.U. - sez. F - fg. 1 - mappale 317/sub. 1;

Boscochiesanuova (VR)

Colonia montana ex Gioventù italiana - sez. C - fg. 7 - mappali 26; 93, 138, 146, 147, 131, 132 - fg. 8 - mappale 103 - Ha. 4.92.71 - N.C.E.U. - sez. C - fg. 7 - mappale 131 - cat. B/1 - cl. unica - mc. 3498 - mappale 132 - cat.B/1 - cl. unica - mc. 1001;
Cerea (VR)

Colonia elioterapica ex Gioventù italiana - « Anderlini » - N.C.E.U. - fg. 1 - mappale 121 - cat. B/1;

Tregnago (VR)

Campo sportivo ex Gioventù italiana - sez. A - fg. 10 - mappalme 597 - Ha. 1.09.20;

Arcugnano (VI)

Campo sportivo ex Gioventù italiana - part. 177 - N.C.E.U. - fg. 5 - mappale 213 - partita 4229 - N.C.T. - fg. 5 - mappali 170 e 373;

Lusiana (VI)

Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 4267 - fg. B/2 - mappali 711, 713, 643, 368, 337 e 371 - N. C.E.U. - part. 525 - fg. 2 - mappali 369 e 522;

Roana (VI)

Colonia montana ex Gioventù italiana - part. 7377 - fg.60 - mappali 176, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 666, 667, 668, 724, 725, 729, 862, 863, 867, 875, 615 - Ha 6.15.67 - N.C.E.U.- part.357 - fg. 60 - mappali 631, 802, 803, 804 - cat. B/1 - cl. unica - mc.7617;

Rotzo (VI)

Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 3211 - fg. 30 - mappali 159, 160, 161, 16+2, 163, 166, 411 e 448 - Ha 1.74.38 - N.C.E.U. - part. 60 - fg. 30 - mapp. 163 - B/1;

Meolo (VE)

Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 124 - fg. 27 - part. 45 - cat. B/5;

Noale (VE)

Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 187 - fg. 15 - particelle 144/1 e 144/2 - cat. A/4 - C/6;

Bassano del Grappa (VI)

Terreno incolto ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 1358 - fg. 1 - mappali 191 e 190 - Ha 0.86.88.

 

     Art. 26. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78.

     (Omissis).

 

     Art. 27. Abrogazione di norme.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

     Art. 28. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Espressione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[2] Espressione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[3] Espressione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[6] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 71, comma 1, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[9] Comma aggiunto dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 gennaio 1996, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 gennaio 1996, n. 3 e dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 1996, n. 5.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 gennaio 1996, n. 3 e dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 1996, n. 5.

[13] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[14] Espressione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[15] Articolo già modificato con LL.RR. 1 settembre 1993, n. 45, 5 febbraio 1996, n. 6 e 23 agosto 1996, n. 28, ora così sostituito dall'art. 71, comma 4, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[16] Punto così modificato dall'art. 16 della L.R. 14 giugno 1983, n. 35 (B.U. n. 27/1983).

[17] Espressione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1984, n. 48 (B.U. n. 41/1984).

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[20] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[21] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[22] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[23] Comma così sostituito dall'art. 71, comma 5, della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[25] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986). Vedi anche l'art. 10 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986):

[26] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[27] Espressione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 1989, n. 22.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[29] Articolo abrogato dell’art. 22 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22.

[30] Così modificato dall'art. 42 della L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

[31] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40.

[32] Punto così integrato dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 1986, n. 8 (B.U. n. 14/1986).

[33] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 19 marzo 1985, n. 27 e dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30.

[34] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2023, n. 8.