Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 22/07/2015 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti |
Art. 2. Interventi prioritari |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 6.2.174 - L.R. 22 luglio 2015, n. 13.
Variazione al bilancio di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 9 luglio 2015.
(B.U. 22 luglio 2015, n. 72)
Art. 1. Interventi urgenti
1. Al fine di reperire le risorse finanziarie utili alla tempestiva realizzazione degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del 9 luglio 2015, le risorse di cui al comma 2 dell’articolo 70 della
2. Gli interventi a favore dei beneficiari per gli importi rispettivamente dettagliati nell’allegato A alla medesima
Art. 2. Interventi prioritari
1. La Giunta regionale riconosce forme di priorità agli interventi di ricostruzione e di ristrutturazione degli immobili privati interessati dagli eccezionali eventi atmosferici ed ubicati nei Comuni della Riviera del Brenta come individuati all’articolo 1.
1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a riconoscere forme di priorità agli interventi di riparazione e sostituzione dei beni mobili registrati danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi l’8 luglio 2015 nei Comuni della Riviera del Brenta [1].
Art. 3. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” (capitolo U080020) che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0009 “Contributi e partecipazioni in enti e associazioni” (capitolo U102424) del bilancio di previsione 2015.
1 bis. Allo scopo di garantire la compiuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1, i contributi erogati e non utilizzati, a seguito delle attività di verifica della rendicontazione, sono introitati al bilancio regionale e sono vincolati al completamento degli interventi stessi [2].
1 ter. La Giunta regionale definisce il piano degli interventi, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sulle somme introitate ai sensi del comma 1 bis [3].
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[2] Comma inserito dall'art. 15 della
[3] Comma inserito dall'art. 15 della