§ 1.3.4 - L.R. 10 marzo 1973, n. 9.
Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:10/03/1973
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.  [26]
Art. 19 bis. 
Art. 20. 


§ 1.3.4 - L.R. 10 marzo 1973, n. 9.

Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali. [1]

(B.U. 15 marzo 1973, n. 9).

 

Titolo I

ASSISTENZA SANITARIA

 

Art. 1.

     I Consiglieri regionali ed i loro familiari a carico, che non usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, hanno diritto, a decorrere dal 1° aprile 1972, all'assistenza sanitaria.

 

     Art. 2.

     La relativa convenzione con un Ente mutualistico di diritto pubblico, scelto a trattativa privata è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 3.

     I contributi da corrispondere all'Ente sono posti a carico per il 30 per cento dei singoli Consiglieri e per il 70 per cento del Bilancio del Consiglio.

 

Titolo II

ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

     Art. 4.

     E' istituita l'assicurazione obbligatoria in favore dei Consiglieri regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 gennaio 1971.

     L'assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

 

     Art. 5.

     La relativa convenzione con l'Istituto assicurativo di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 6.

     I contributi da corrispondere all'Istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento dei singoli Consiglieri e per il 60 per cento del Bilancio del Consiglio.

 

     Art. 6 bis. [2]

     [1. L'Ufficio di Presidenza stipula, a favore dei consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato [3].

     2. La relativa convenzione con istituto assicurativo di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

     3. Il relativo onere è posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.]

 

Titolo III [4]

CASSA DI PREVIDENZA

 

Sezione I

ASSEGNO VITALIZIO

 

     Art. 7. [5]

     1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza [6].

     2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente [7].

     3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

     4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 8. [8]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con:

     a) [una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d’imposta, anche se conosciute dal sostituto d’imposta] [9];

     b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall’esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;

     c) eventuali altre elargizioni.

     2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell’indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 9. [10]

     1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:

     a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

     b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

     1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

     2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava legislatura;

     3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

     c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

     1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

     2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;

     3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

     2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:

     a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

     b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

     c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

     3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

    4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:

    a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

56

0,8016

57

0,8460

58

0,8936

59

0,9448

 

    b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

60

0,7604

61

0,8016

62

0,8460

63

0,8936

64

0,9448

 

    5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

     6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.

 

     Art. 10. [11]

     1. L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell’indennità consiliare lorda.

     2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento [12].

     3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

     4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

     5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

     6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

     6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato [13].

 

     Art. 11.

     Qualora, successivamente alla liquidazione dell'assegno, sia vitalizio che di reversibilità, l'indennità consiliare avesse a subire variazioni, la misura dell'assegno sarà rideterminata per essere adeguata al nuovo importo dell'indennità.

 

     Art. 12. [14]

     1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

     2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

     3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

     4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura massima.

 

     Art. 13.

     Il Consigliere che subentri nel mandato nel corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi afferenti il periodo precedente la data d'inizio del proprio mandato, con decorrenza dall'inizio della legislatura medesima.

 

     Art. 14. [15]

     1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

     2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di fine mandato.

 

     Art. 15.

     La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio regionale del Veneto, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale [16].

     Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

     L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati [17].

     L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico [18].

     La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l’assegno stesso è ripristinato a richiesta dell’avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L’Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell’assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione [19].

 

Sezione II

ASSEGNO DI REVERSIBILITA'

 

     Art. 16.

     Il diritto all'assegno di reversibilità si consegue alla morte dell'iscritto, sempre che siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione [20].

     Si prescinde da detto limite allorché la morte sia intervenuta nel corso del mandato consiliare.

     In tal caso, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'assegno di reversibilità viene commisurato all'importo minimo dell'assegno vitalizio.

     Si consegue altresì il diritto all'assegno di reversibilità alla morte dell'iscritto nei cui confronti si fossero già verificate le condizioni previste dall'art. 9 per la concessione dell'assegno vitalizio.

 

     Art. 17.

     Hanno diritto a conseguire l'assegno di reversibilità:

     a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano nello stato libero [21];

     b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni o fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o ad istituti universitari;

     c) i genitori, in mancanza del coniuge o del convivente more uxorio e dei figli, se abbiano oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere deceduto [22].

     Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della morte del Consigliere convivevano a suo carico.

     Sono altresì equiparati i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.

 

     Art. 18.

     L'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

     a) al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento [23];

     b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto, l'80 per cento [24];

     al coniuge, in concorso con due figli aventi diritto, l'85 per cento;

     al coniuge, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;

     c) al figlio avente diritto il 60 per cento;

     a due figli aventi diritto l'80 per cento diviso in parti uguali;

     a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;

     d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento;

     all'unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

     In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all'assegno, la misura dell'assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

     L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo il diritto a beneficiarne [25].

 

     Art. 19. [26]

     [Alla morte dell'iscritto l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale corrisponde agli aventi diritto un importo pari ad una mensilità dell'indennità consiliare, a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie [27].]

 

Sezione III [28]

Assegno di fine mandato

 

     Art. 19 bis. [29]

     1. L’Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell’indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato [30].

     2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.

     2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l’assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza [31].

 

     Art. 20. [32]

     [E' data facoltà al Consiglio regionale di emanare norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.]


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 81 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6 e abrogato dall'art. 95 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi indicata.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[4] La rubrica del presente Titolo è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14.

[8] Articolo modificato dall'art. unico della L.R. 8 agosto 1974 n. 42 e dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 55, e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.

[9] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4. L'art. 1, L.R. 4/2012 è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 42.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[11] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1977, n. 65 e dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 55, sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[15] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 febbraio 2018, n. 3.

[17] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1984 n. 45.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1997, n. 33 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37. Vedi inoltre quanto dispone l'art. 2 della medesima L.R. 33/97.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[22] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[23] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[24] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14.

[26] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.

[28] Sezione aggiunta dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28.

[29] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19, con la decorrenza ivi indicata.

[30] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 47.

[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4.

[32] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14.