§ 5.4.109 - L.R. 15 maggio 2018, n. 18.
Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:15/05/2018
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
Art. 2.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.4.109 - L.R. 15 maggio 2018, n. 18.

Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro.

(B.U. 18 maggio 2018, n. 47)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l’ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma.”.

 

     Art. 2. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.