Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 05/04/2013 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento |
Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali |
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali |
Art. 4. Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale |
Art. 5. Sospensione dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili |
Art. 6. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale |
Art. 7. Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida |
Art. 8. Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione |
Art. 9. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 "Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale" |
Art. 10. Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare "Palazzi Torres Rossini" in uso al Consiglio regionale del Veneto |
Art. 11. Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà |
Art. 12. Fondo sanitario integrativo veneto |
Art. 13. Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A." |
Art. 14. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 37 "Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati" |
Art. 15. Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI) |
Art. 16. Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero |
Art. 17. Modifica dell’articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e [...] |
Art. 18. Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto" |
Art. 19. Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia |
Art. 20. Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre |
Art. 21. Modifica dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di progetti strategici per il turismo |
Art. 22. Sviluppo del sistema produttivo |
Art. 23. Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione |
Art. 24. Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla |
Art. 25. Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine |
Art. 26. Sanzioni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, [...] |
Art. 27. Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova |
Art. 28. Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete |
Art. 29. Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999 |
Art. 30. Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali" |
Art. 31. Disposizioni transitorie in materia forestale |
Art. 32. Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia |
Art. 33. Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile" in materia di certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli [...] |
Art. 34. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" |
Art. 35. Modifica dell’articolo 39 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008" |
Art. 36. Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici |
Art. 37. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale |
Art. 38. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario |
Art. 39. Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato |
Art. 40. Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale |
Art. 41. Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche [...] |
Art. 42. Contributi regionali per i contratti di fiume |
Art. 43. Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento |
Art. 44. Modifica dell’articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" |
Art. 45. Entrata in vigore |
§ 6.2.159 - L.R. 5 aprile 2013, n. 3.
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.
(B.U. 5 aprile 2013, n. 32)
Art. 1. Quadro finanziario di riferimento
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della
Art. 2. Rifinanziamenti e fondi speciali
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), della
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della
Art. 3. Disposizioni transitorie in materia di vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali
1. In conseguenza della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.
Art. 4. Certificazione somme dovute dalla Regione, dagli enti strumentali, dalle società regionali, dai consorzi di bonifica e dagli enti del servizio socio-sanitario regionale
1. La Regione, gli enti strumentali, le società regionali, i consorzi di bonifica e gli enti del servizio socio-sanitario regionale, su istanza del creditore di somme dovute per appalti di lavori e forniture di beni e servizi, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche, intermediari finanziari od organismi di factoring legalmente riconosciuti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il creditore rivolge istanza al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che entro venti giorni nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente debitore.
3. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità, dell’articolo 117 del
4. La certificazione è rilasciata anche nel caso in cui il contratto d’appalto di lavori, forniture o servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, escluda la cedibilità del credito.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i necessari strumenti organizzativi e strutturali per l’applicazione del presente articolo.
6. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture amministrative regionali, le società e gli enti, di cui al comma 1, trasmettono al Presidente della Giunta regionale l’elenco, l’ammontare e la tipologia dei crediti ceduti, con l’indicazione dei casi in cui è stato nominato il commissario ad acta.
7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di certificazione.
8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb U0204 "Azioni a sostegno dell’imprenditoria", riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 5. Sospensione dell’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del
Art. 6. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
2. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione di cui al comma 2 dell’articolo 63 della
a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60 del
b) ai motoveicoli inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre nuove modalità di determinazione della garanzia fideiussoria e di riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.
Art. 7. Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida
1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l’esercizio 2014 ed euro 280.000,00 per l’esercizio 2015, allocate nell’upb E0002 "Tassa automobilistica regionale", si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, della dotazione dell’upb U110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio pluriennale 2013-2015.
Art. 8. Ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in società detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-sexies, del
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione del piano di cui al comma 1, inclusa l’adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in società, detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0176 "Alienazione di titoli e partecipazioni" del bilancio di previsione 2013.
Art. 9. Abrogazione della
1. La
Art. 10. Iniziative per pervenire alla alienazione del complesso immobiliare "Palazzi Torres Rossini" in uso al Consiglio regionale del Veneto
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla razionalizzazione dei contratti di locazione di immobili adibiti a sede di uffici regionali al fine di procedere alla cessazione del maggior numero possibile di contratti.
2. Esperite le procedure previste al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare, individuare ed esperire ogni iniziativa, per pervenire, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, alla alienazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi Torres e Rossini, siti in Venezia, Calle Larga XXII Marzo, di proprietà della società Immobiliare Marco Polo srl ed attualmente in uso al Consiglio regionale del Veneto.
3. Le risorse derivanti dalle iniziative assunte ai sensi ed ai fini di cui al presente articolo sono introitate al bilancio regionale finalizzandole al finanziamento dei settori strategici della politica regionale, quali lavoro, sociale e trasporto pubblico locale.
Art. 11. Interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale del Veneto e garantire un sostegno alle persone e alle famiglie che versano in particolare stato di necessità a causa della grave e perdurante crisi economica nazionale e internazionale, la Giunta regionale è autorizzata a:
a) istituire un fondo per l’erogazione di un contributo per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate, sino ad esaurimento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 11;
b) istituire un fondo per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie, finalizzati al pagamento delle spese mediche, della fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dai comuni stessi per particolari condizioni di difficoltà;
c) istituire un fondo a favore dei comuni, per l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento del canone di affitto dell’abitazione principale, locata ai sensi della
d) istituire un fondo a favore delle famiglie di imprenditori che, a causa della crisi economica e delle particolari situazioni di difficoltà della propria impresa, versano in gravi condizioni socio-economiche.
2. I fondi di cui al comma 1 possono essere integrati da ulteriori contributi o donazioni erogati da fondazioni o altri soggetti pubblici o privati.
3. I lavori di cui alla lettera a) del comma 1, a titolo esemplificativo, attengono ai servizi bibliotecari e museali, amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali, di attività di giardinaggio di aree pubbliche, di vigilanza parcheggi e di assistenza ai convegni e altri servizi di competenza comunale o individuati dal comune a beneficio dei cittadini.
4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune o dall’aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale [1].
5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che il lavoratore abbia un’età non inferiore a trentacinque anni e che sia stato licenziato o abbia cessato il lavoro per qualsiasi causa, o abbia esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 2 della
6. Le risorse del fondo di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogate, per il 70 per cento ai comuni che provvedono all’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari e per il 30 per cento ad organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà che presentano progetti di assistenza alle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
7. I criteri per l’assegnazione dei contributi alle famiglie di cui alla lettera d) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della vigente normativa comunitaria in materia di imprese in difficoltà.
8. I criteri di riparto ai comuni del fondo di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. I comuni, per la concessione del contributo di cui al comma 4, possono graduarne l’ammontare tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare del disoccupato e del grado di disagio del lavoro svolto.
9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e per l’individuazione degli organismi appartenenti alla rete regionale di solidarietà di cui al comma 6, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.
10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i comuni trasmettono alla Giunta regionale l’elenco degli occupati dell’anno precedente, con l’indicazione della tipologia del lavoro svolto e dei contributi corrisposti ai sensi della lettera a) del comma 1, nonché l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 12.368.163,57 così suddivisi:
a) euro 5.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013;
b) euro 2.800.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, per l’esercizio 2013, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013;
c) euro 4.368.163,57 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni" del bilancio di previsione 2013;
d) euro 200.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1, per l’esercizio 2013 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2013.
Art. 12. Fondo sanitario integrativo veneto
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla costituzione di fondi regionali sanitari integrativi posti in essere da associazioni imprenditoriali e/o sindacali a favore di residenti nel Veneto, per un importo totale massimo di euro 100.000,00.
2. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, le modalità ed i criteri di attuazione degli interventi riconducibili ai contenuti del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.
Art. 13. Cessazione della sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo. Scioglimento della società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A." [2]
1. La sperimentazione della gestione pubblico-privata dell’ospedale Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo cessa il 31 marzo 2013 e la società "Istituto Codivilla-Putti di Cortina S.p.A." viene sciolta a far data dal 1° aprile 2013.
2. La Giunta regionale, nel predisporre le schede di dotazione ospedaliera di cui all’articolo 9 della
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione 2013.
Art. 14. Modifica dell’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
Art. 15. Contributo per le celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano (CAI)
1. La Giunta regionale, allo scopo di sostenere le manifestazioni per le celebrazioni in Veneto del 150° anniversario della fondazione del CAI, è autorizzata ad erogare un contributo pari a euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0010 "Celebrazioni e manifestazioni" del bilancio di previsione 2013.
Art. 16. Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero attraverso l’organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero", di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge per l’anno 2013 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16 della
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 17. Modifica dell’articolo 51 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 51 della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.
Art. 18. Iniziative per promuovere la costituzione della "Fondazione Andrea Zanzotto"
1. La Regione del Veneto riconosce e promuove la figura e l’opera del poeta e letterato Andrea Zanzotto, la unicità del suo percorso e della sua esperienza letteraria nel panorama della letteratura italiana della seconda parte del novecento, quale in particolare contraddistinto dalla continua ricerca di nuove forme di espressioni poetiche e letterarie.
2. A tal fine la Regione promuove la costituzione di una Fondazione fra gli enti ed istituzioni che nel tempo hanno riconosciuto la figura e promosso l’opera di Andrea Zanzotto, anche favorendo la partecipazione alla Fondazione del Comune di Pieve di Soligo.
3. La Fondazione di cui al presente articolo persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali:
a) la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto in Comune di Pieve di Soligo e la sua salvaguardia e valorizzazione come espressione e testimonianza del suo percorso umano e culturale;
b) la costituzione presso la casa natale di Andrea Zanzotto di un Centro di promozione della conoscenza della letteratura italiana del novecento e di promozione della creatività e ricerca letteraria in tutte le sue forme espressive.
4. La Giunta regionale preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dal comma 3, riconosce alla Fondazione Andrea Zanzotto un contributo straordinario di euro 150.000,00 per concorrere al conseguimento delle relative finalità istituzionali su presentazione di un progetto, corredato da piano finanziario, per la acquisizione della casa natale di Andrea Zanzotto e per la sua costituzione in centro letterario come definito al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2013.
Art. 19. Partecipazione della Regione all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia
1. L’Amministrazione regionale riconosce all’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (ARTEVEN) di Venezia il ruolo di strumento strategico per la Regione e per gli enti pubblici e privati del Veneto per la diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione alla cultura teatrale nelle scuole.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a partecipare in qualità di socio all’Associazione ARTEVEN di Venezia, dando atto che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di componente.
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere all’Associazione ARTEVEN di Venezia un contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale sostiene e promuove le iniziative culturali poste in essere dall’Associazione ARTEVEN di Venezia, previa sottoscrizione di accordi e convenzioni operative. Il programma annuale dell’Associazione ARTEVEN di Venezia, comprensivo delle attività sostenute dalla Regione, viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’effettuazione dello stesso.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2013.
Art. 20. Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre [3]
1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l’informazione e l’identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell’ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 "Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell’ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica.
2. [La Giunta regionale, per promuovere l’esercizio del turismo equestre, quale strumento di promozione turistica integrata nel rispetto dell’ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri, condizioni e modalità:
a) per la presentazione di progetti di ippovie, diretti a individuare e definire tracciati attrezzati e dotati di infrastrutture e di servizi;
b) per la promozione e sostegno del turismo equestre nell’ambito degli strumenti di programmazione turistica previsti] [4].
3. [Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti ad accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell’articolo 34 del
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.
Art. 21. Modifica dell’articolo 101 della
1. Dopo il comma 2 decies dell’articolo 101 della
"2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.
2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al comma 1.
2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2 undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui al comma 1.".
2. L’apposita sezione del fondo di rotazione, di cui al comma 2 duodecies dell’articolo 101 della
a) euro 4 milioni a valere sulle somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto alla disponibilità del fondo di rotazione di cui al comma 1;
b) euro 2 milioni a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia di cui al comma 1, con conseguente diminuzione della dotazione dello stesso.
Art. 22. Sviluppo del sistema produttivo
1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo superando in modo strutturale l’attuale situazione di crisi economica, occupazionale e finanziaria, le disponibilità sul fondo PIC PMI Retex misura 5 e quelle sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le disponibilità di cui alla
3. Le risorse di cui ai commi 1e 2 sono destinate:
a) per euro 2.000.000,00, allocati nell’upb U0061 "Interventi in incentivazione per l’industria", al fondo di rotazione di cui alla
b) per euro 21.100.000,00, allocati nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI", al finanziamento di interventi in favore delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 55 della
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati in complessivi euro 23.100.000,00 si fa fronte, per la quota di euro 17.000.000,00, con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" e per la restante quota di euro 6.100.000,00 con le entrate di cui al comma 2 introitate nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi", del bilancio di previsione 2013.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni Veneto Sviluppo SpA di cui alla
Art. 23. Politiche a sostegno dei processi di reindustrializzazione
1. Al fine di sostenere i processi di riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale, la Regione promuove specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area.
2. È istituito un elenco regionale di soggetti con elevate competenze tecniche e specialistiche nell’ambito della reindustrializzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva con proprio provvedimento, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dell’elenco di cui al comma 2, definendo i requisiti per l’iscrizione nel predetto elenco, le modalità di tenuta, la struttura regionale competente e il procedimento per accedere all’elenco stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) operare professionalmente nel campo della reindustrializzazione anche in ambito nazionale;
b) adeguata qualificazione professionale, maturata con documentata esperienza nei processi di reindustrializzazione;
c) competenze specialistiche industriali, in particolare del settore manifatturiero veneto e conoscenza degli aspetti, anche normativi, delle operazioni di ristrutturazione;
d) offerta di strumenti utili alle operazioni di reindustrializzazione, in particolare in materia di formazione, riqualificazione, ricollocazione professionale, valutazione dei piani industriali e ingegneria finanziaria.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2013.
Art. 24. Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla
programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013
1. Accertata la chiusura dell’attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all’Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità", Asse 1, Linea di intervento 1.2. "Ingegneria finanziaria", del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per il riparto delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 25. Continuazione interventi in favore delle piccole e medie imprese (PMI) del Polesine
1. Al fine di dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2011, n. 697 (BUR n. 46 del 2011), di ratifica del Protocollo di intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione del Polesine, e favorire il superamento dell’attuale situazione economica e occupazionale aggravata dagli eventi sismici del maggio 2012 in provincia di Rovigo, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2., sono introitate al bilancio regionale.
2 bis. Le entrate di cui al comma 1 sono altresì destinate ad interventi per lo sviluppo economico locale sull’area della Provincia di Rovigo che siano finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo, all’incremento dell’attrattività del territorio agli investimenti, allo sviluppo delle infrastrutture, al potenziamento della sicurezza, alla tutela delle tipicità e delle specificità, al miglioramento dell’accesso al credito e all’avvio di iniziative volte ad eliminare ogni forma di divario economico-sociale sussistente tra l’area del Polesine e il restante territorio regionale [6].
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate ad interventi in favore delle piccole e medie imprese, ovvero anche di grandi imprese, nel rispetto di quanto stabilito nel
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 26. Sanzioni derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e zootecniche
1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica alle violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica rilasciata agli impianti aziendali o interaziendali di produzione di energia, con le caratteristiche di cui all’articolo 272, comma 1, del
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della
4. Le entrate di cui al presente articolo sono introitate nell’upb E0045 "Altre sanzioni amministrative" del bilancio di previsione 2013.
Art. 27. Contributo al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova
1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle produzioni vitivinicole, la Regione promuove iniziative formative innovative per la qualificazione specialistica di figure professionali destinate ad operare nello specifico settore, mediante anche il supporto alle attività di ricerca.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per il periodo 2013-2015 un contributo annuo di euro 200.000,00 al Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova, previa presentazione di un dettagliato programma che indichi per ciascun anno le attività da realizzare e i risultati conseguiti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 2, nonché le modalità per la comunicazione dei risultati ottenuti e per l’utilizzazione delle informazioni da parte delle competenti strutture regionali.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 28. Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare idonea protezione ai prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite, registrati ai sensi del
2. La Giunta regionale, nel definire il programma, tiene conto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia e si raccorda con i competenti uffici ministeriali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai consorzi di tutela riconosciuti per un importo massimo del 70 per cento delle spese sostenute per l’attività di vigilanza sulla denominazione delle produzioni regolamentate.
4. L’erogazione delle somme di cui al comma 3 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2013.
Art. 29. Interventi per le imprese del settore primario finanziati con risorse provenienti dalla Programmazione comunitaria Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 1994-1999
1. A seguito della chiusura del programma nazionale Ex Obiettivo 5a - n. Arinco 94.IT.06.037 le risorse derivanti dal saldo della quota FEOGA sono introitate al bilancio regionale.
2. Le entrate di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, sono destinate a favore delle imprese agricole, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, per gli interventi di cui al
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0048 "Interventi di solidarietà a favore di imprese colpite da calamità" del bilancio di previsione 2013, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0053 "Altri recuperi e rimborsi" del bilancio di previsione 2013.
Art. 30. Modifica della
1. All’articolo 10 della
a) la lettera a) del comma 1 è cosi sostituita:
"a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq";
b) la lettera b) del comma 1 è così sostituita:
"b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo;".
2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della produzione orto-floro-vivaistica e delle attività di complemento si provvede in sede di programma promozionale del settore primario di cui alla
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse già allocate nell’upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" del bilancio di previsione 2013.
Art. 31. Disposizioni transitorie in materia forestale [7]
1. In attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del
2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell’articolo 14 della
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.
4. Ai fini dell’adeguamento della carta forestale regionale di cui all’articolo 35 della
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0095 "Risorse forestali" del bilancio di previsione 2013.
Art. 32. Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia [8]
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici [9].
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2013.
Art. 33. Modifica della
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
2. Dopo l’articolo 4 della
"Art. 4 bis. Certificazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici
1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilità energetico-ambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalità e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all’articolo 2, comma 2, per l’esame del progetto e/o dell’edificio realizzato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento:
a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e per l’effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica;
b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all’articolo 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed è destinata ad essere affissa all’edificio in luogo facilmente visibile;
d) definisce le modalità di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell’edilizia sostenibile;
e) definisce le modalità dell’effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli.
3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 "Studi piani e progetti nel settore energetico" del bilancio di previsione 2013.
Art. 34. Modifica dell’articolo 44 della
1. Il comma 5 dell’articolo 44 della
"5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del
2. Per la realizzazione di uno specifico monitoraggio sul recupero a fini abitativi degli edifici esistenti in zona agricola, è autorizzata la spesa di euro 5.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 "Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2013.
Art. 35. Modifica dell’articolo 39
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della
"b bis) la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare una quota dei fondi di cui alla lettera b), fino ad un massimo del 5 per cento, per far fronte ad oneri derivanti dalle attività connesse alle concessioni demaniali e per finanziare ricerche finalizzate alla difesa del suolo da realizzare attraverso istituti universitari (upb U0114 "Azioni per l’impiego delle risorse idriche")."
Art. 36. Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della
3. Il comma 4 bis dell’articolo 1 della
"4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent’anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici.".
4. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell’articolo 19 della
5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l’autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, allocati nell’upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti", si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell’upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all’articolo 8 della
8. Il contributo versato per l’anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della
9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 37. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. In attuazione dell’articolo 16 bis del
2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare è approvata dal Consiglio regionale con legge di bilancio. Eventuali variazioni nell’ammontare del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al trasporto automobilistico e lagunare [10].
3. [La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare è effettuata con le seguenti modalità:
a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani;
b) il 34,5 per cento per i servizi urbani;
c) il 16 per cento per i servizi di navigazione] [11].
4. Per l’esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni.
5. [Al fine di assicurare una più equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attività in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue:
a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);
b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011)] [12].
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Art. 38. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario
1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero essere depotenziati o resi più disagevoli per l’utenza a causa di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo standard vigente al 31 dicembre 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà assegnata al trasporto ferroviario.
Art. 39. Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l’acquisto o l’assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della
2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del 2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011, n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla Giunta regionale con la successiva
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 "Interventi per programmi di Edilizia abitativa pubblica" e U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.
Art. 40. Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 della
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.
Art. 41. Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell’articolo 35 della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 18, della tariffa approvata con
2. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, per la parte di competenza regionale ai sensi dell’articolo 35 della
3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui al comma 2, istituisce la "Consulta regionale per la pesca ricreativa", che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, chiamata a fornire indirizzi in ordine all’utilizzo delle risorse medesime. La "Consulta regionale per la pesca ricreativa" è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca ricreativa organizzati su base regionale.
4. Al comma 1, dell’articolo 35 della
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.
Art. 42. Contributi regionali per i contratti di fiume
1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l’adozione e l’utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per la loro concessione.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0114 "Azioni per l’impiego delle risorse idriche" del bilancio di previsione 2013.
Art. 43. Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’articolo 39 della
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all’attuazione di interventi tesi alla riduzione dell’inquinamento.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, allocati nell’upb U0111 "Interventi in materia ambientale" del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell’upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l’utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.
Art. 44. Modifica dell’articolo 39, della
1. All’articolo 39, comma 2, lettera e), della
2. Il comma 4 dell’articolo 39 della
"4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell’individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:
a) l’attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;
b) l’attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;
c) ai soli fini dell’applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento.".
3. Il comma 4 bis dell’articolo 39 della
"4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell’incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti.".
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[4] Comma abrogato dall'art. 11 della
[5] Comma abrogato dall'art. 11 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[8] Rubrica così modificata dall'art. 27 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[11] Comma abrogato dall'art. 14 della
[12] Comma abrogato dall'art. 14 della