§ 4.4.175 - L.R. 18 giugno 2024, n. 14.
Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:18/06/2024
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributo a favore della Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.
Art. 3.  Interventi a favore della funzione degli insetti impollinatori.
Art. 4.  Compiti e funzioni della Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.4.175 - L.R. 18 giugno 2024, n. 14.

Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici.

(B.U. 21 giugno 2024, n. 84)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle sue azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento dei servizi ecosistemici nel territorio regionale, nonché al fine di promuovere la conservazione della biodiversità e l’uso sostenibile dei territori anche mediante la riqualificazione e la mitigazione degli impatti antropici, opera per la ricostituzione sul territorio, con particolare riferimento ai Comuni della pianura veneta, degli ecosistemi con l’incremento del patrimonio arboreo sia pubblico che privato, mediante reinsediamento di specie legnose, quali alberi ed arbusti, di specie autoctona.

 

     Art. 2. Contributo a favore della Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.

1. Al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, di seguito Agenzia, di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 e successive modificazioni, un contributo annuale per la produzione ed assegnazione su richiesta, ai Comuni e, per loro tramite, ai cittadini di Comuni della pianura veneta, di alberi ed arbusti di specie autoctone espressione della biodiversità vegetale di interesse naturalistico propria del territorio regionale.

 

     Art. 3. Interventi a favore della funzione degli insetti impollinatori.

1. Al fine di favorire la funzione degli insetti impollinatori, ed in particolare quella dell’apis mellifera, gli alberi e arbusti di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono scelti privilegiando, nel complessivo equilibrio dell’ecosistema sul quale si effettua l’intervento, tutte le specie mellifere.

 

     Art. 4. Compiti e funzioni della Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.

1. L’Agenzia, in conformità alle proprie finalità istituzionali, rende disponibili ai Comuni che ne fanno istanza, e per loro tramite, ai cittadini, i materiali di propagazione di origine certificata per il reinserimento di alberi ed arbusti di specie autoctone sul territorio regionale.

2. L’Agenzia rende altresì disponibili le informazioni ed assicura la assistenza tecnica necessarie per la individuazione e scelta delle specie autoctone di alberi ed arbusti più idonee per la definizione dei progetti di riqualificazione ambientale da parte delle amministrazioni comunali e per le iniziative dei cittadini.

3. Le modalità e priorità di assegnazione sono definite dall’Agenzia, che riferisce a cadenza annuale alla competente commissione consiliare e alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali” e successive modificazioni, in ordine al numero di progetti di amministrazioni comunali e di istanze dei cittadini pervenute e finanziate.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

b) articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.