§ 6.3.5 - Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.
Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.3 patrimonio
Data:27/01/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla Giunta regionale.
Art. 2.  Individuazione dei beneficiari.
Art. 3.  Termine per la presentazione delle domande.
Art. 4.  Determinazione del prezzo di cessione.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.3.5 - Legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.

Disposizioni per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio.

(B.U. 31 gennaio 1995, n. 9).

 

Art. 1. Autorizzazione alla Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mantenendo la proprietà del suolo ai sensi dell'articolo 952, comma 2 del codice civile, ai soggetti di cui all'articolo 2, la proprietà delle costruzioni e loro pertinenze esistenti nei nuclei abitativi di Pian Osteria, Campon, Pian Canale, Pian Cansiglio, Pich nell'ambito della foresta regionale del Cansiglio [1].

     2. Il diritto di superficie è costituito per la durata di anni novantanove ed è rinnovabile.

 

     Art. 2. Individuazione dei beneficiari.

     1. La costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

     1 bis. L’individuazione del costruttore deve risultare da atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei nuclei abitativi di cui al comma 1 dell’articolo 1, o da atti debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa [3].

     1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il termine perentorio previsto dall’articolo 3, si procede d’ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d’ufficio, gli interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione sulle porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le relative domande di acquisto [4].

     1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di cui al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui alla presente legge, al cui rilascio provvede l’azienda regionale Veneto Agricoltura [5].

     2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata delle costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in caso di ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti entro il quarto grado o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi [6].

 

     Art. 3. Termine per la presentazione delle domande. [7]

     1. Le domande di acquisto dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Determinazione del prezzo di cessione. [8]

     1. Il prezzo di cessione delle costruzioni da alienare a norma dell’articolo 1 è determinato, con riguardo al valore del solo terreno, in euro 10/mq, pari al valore indicato, per le zone agricole, dalla tabella di cui all’articolo 5 bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 recante “Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato” come introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212. Il prezzo è da intendersi comprensivo di ogni indennità a qualunque titolo dovuta dal beneficiario alla Regione dalla data di presentazione della domanda di acquisto sino alla data della formale sottoscrizione del contratto notarile.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[2] Comma così modificato dal'art. 38 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[4] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[5] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Comma così modificato dal'art. 38 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[7] Il termine previsto dal presente articolo è stato fissato al 31 dicembre 2001 dall'art. 38 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.