§ 3.1.174 - L.R. 8 agosto 2014, n. 26.
Istituzione della banca della terra veneta.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/08/2014
Numero:26


Sommario
Art. 1 . Finalità
Art. 2 . Banca della terra veneta
Art. 3 . Individuazione dei terreni abbandonati o incolti
Art. 4 . Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra veneta
Art. 5 . Terreni esclusi
Art. 6 . Orti sociali urbani
Art. 7 . Norma finanziaria
Art. 8 . Clausola valutativa


§ 3.1.174 - L.R. 8 agosto 2014, n. 26.

Istituzione della banca della terra veneta.

(B.U. 14 agosto 2014, n. 79)

 

     Art. 1. Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, istituisce la banca della terra veneta.

 

2. La Regione del Veneto, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, valorizza le terre agricole incolte o abbandonate, al fine di contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agricole nonché favorire l’insediamento di giovani imprenditori agricoli.

 

3. Ai fini della promozione delle finalità di cui al presente articolo, la Regione individua come prioritari i seguenti obiettivi:

a) reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole;

b) sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;

c) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.

 

     Art. 2. Banca della terra veneta

1. La banca della terra veneta contiene un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni suscettibili di coltivazione e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di assegnazione, comprensivo di beni:

a) privati o pubblici dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell’articolo 4;

b) i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione la disponibilità a cederne la conduzione a terzi;

c) confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed oggetto delle azioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

 

2. La banca della terra veneta è gestita tramite il sistema informativo del settore primario di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

 

3. La base dati informatica è accessibile al pubblico e aggiornata periodicamente, inserendo le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle disponibili.

 

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della banca della terra veneta, previo parere della commissione consiliare competente.

 

5. Per i soli terreni di proprietà pubblica, appartenenti al demanio regionale, concessi in gestione a Veneto Agricoltura, la stessa formulerà alla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco dei terreni che possono essere assegnati.

 

     Art. 3. Individuazione dei terreni abbandonati o incolti

1. In base ai principi e criteri della legge della legge 4 agosto 1978, n. 440 “Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli suscettibili di coltivazione che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e delle superfici indicate all’articolo 5;

b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree, fatte salve le superfici rientranti nella definizione di bosco.

 

2. I comuni, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e degli eventuali fabbricati rurali insistenti sui medesimi ai fini dell’inserimento nella banca della terra veneta; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

 

     Art. 4. Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra veneta

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 440 del 1978, provvede alle assegnazioni per l’utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra veneta.

 

2. I soggetti destinatari delle assegnazioni di cui al comma 1 sono individuati previo espletamento di procedure a evidenza pubblica.

 

3. Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo e prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dall’assegnatario.

 

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4 e 5 della legge n. 440 del 1978 ed in conformità con altre discipline regionali in materia di interventi su fondi incolti o abbandonati, definisce:

a) le norme tecniche per la classificazione e le procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni;

b) i criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti o resi disponibili;

c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento nonché le modalità e i termini entro cui possono fare richiesta di coltivazione diretta dei terreni;

d) i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;

e) lo schema e i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione dei terreni, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi;

f) le modalità e i requisiti per la presentazione e l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni e i criteri per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti, prevedendo la priorità nell’assegnazione ai giovani agricoltori, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2003 e alle aziende agricole singole o associate ai fini dell’ampliamento aziendale;

g) i criteri di determinazione e le modalità della corresponsione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;

h) i criteri e modalità di controllo sull’attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità.

 

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2028 e seguenti del codice civile, qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra veneta non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all’articolo 1.

 

6. I rapporti tra proprietari e usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”.

 

7. Ai fini dell’inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati nel settore agricolo, la Regione adotta misure specifiche per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione dell’assegnazione di terreni agricoli, nonché individua nel patrimonio agro-forestale la risorsa principale da impiegare tramite locazione per progetti locali favorendo il reimpiego dei lavoratori svantaggiati.

 

     Art. 5. Terreni esclusi

1. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell’ambiente;

b) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;

c) i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;

d) le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale diversa da quella agricola;

e) i terreni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione diversa da quella agricola.

 

2. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l’assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell’avente titolo.

 

     Art. 6. Orti sociali urbani

1. I comuni, nell’ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti sociali urbani.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono sia apposito censimento dei terreni disponibili, sia le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani.

 

3. Gli orti sociali urbani sono assegnati direttamente ai cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o in cooperativa, tenendo conto dell’ISEE delle persone fisiche richiedenti.

 

4. Ai fini dell’assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti sociali urbani, il comune adotta specifico regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all’uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti ed al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai pesticidi.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 290.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb U00186 “Tab. C - Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 3 “Interventi regionali diversi”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

 

     Art. 8. Clausola valutativa

1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare:

a) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca della terra veneta;

b) entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente in particolare una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo inserito nella banca della terra veneta.

 

2. Successivamente, con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di promozione e utilizzo della banca della terra veneta ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agricolo, per l’ampliamento aziendale e l’inserimento di giovani agricoltori.