Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.5 entrate |
Data: | 10/03/1998 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Interventi ammessi. |
Art. 2 bis. (Criteri di ripartizione). |
Art. 3. (Requisiti soggettivi). |
Art. 4. Requisiti oggettivi. |
Art. 5. (Schema del piano di ripartizione). |
Art. 6. (Modalità di presentazione della domanda). |
Art. 6 bis. (Cause di esclusione). |
Art. 7. (Determinazione preliminare e finale). |
Art. 8. (Erogazione dei fondi). |
Art. 8 bis. (Revoca del conferimento). |
Art. 8 ter. (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa). |
§ 27.5.19 - D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76.
Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
(G.U. 7 aprile 1998, n. 81).
Capo I
Criteri di utilizzazione
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 2. Interventi ammessi.
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonchè alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti [2].
3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonchè al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti [4].
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del
5.1-bis. Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonchè al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo [7].
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, può essere presentata per una sola tipologia d'intervento [8].
5-bis. Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della
6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 e 5.1-bis sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attività ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento [10].
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano [11].
Art. 2 bis. (Criteri di ripartizione). [12]
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della
1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità della
2-bis. In vigenza dell'articolo 21-ter del
3. Ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, le Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, esprimono un giudizio di idoneità al finanziamento che deve tenere conto della straordinarietà e dell'urgenza dell'intervento, della portata innovativa della soluzione proposta in relazione alla natura dell'intervento, della rilevanza in termini di impatto e della qualità dello stesso intervento [17].
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 21-ter, del
4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4 [20].
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per tipologie d'intervento, con esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 5.1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, il Ministero dell'istruzione e del merito procede attraverso l'adozione di un apposito bando, pubblicato sul proprio sito istituzionale, contenente altresì i criteri di selezione dei progetti, le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse in conformità ai principi stabiliti dal presente regolamento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille dei siti istituzionali rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione e del merito sono pubblicati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento con i relativi importi [21].
8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in uno dei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati. Non è ammessa la concessione del contributo a soggetti che, alla scadenza del termine del 30 settembre per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano ancora in corso di realizzazione un numero di interventi superiore a due;
b) non abbiano restituito i fondi ricevuti, ivi compresi quelli relativi ai risparmi di spesa autorizzati, pur essendo a ciò obbligati a seguito di conclusione dei lavori, revoca, rinuncia o decadenza;
c) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo [22].
Art. 3. (Requisiti soggettivi). [23]
1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonchè, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2 e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall'articolo 2 per un importo pari al contributo richiesto;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
g) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
h) avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;
i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a) e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.
Art. 4. Requisiti oggettivi.
1. Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario [24].
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento [25].
2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2 [26].
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile [27].
Capo II
Procedure di utilizzazione
Art. 5. (Schema del piano di ripartizione). [28]
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2 [29].
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2 siano in numero superiore a 1.000, ovvero laddove il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ne ravvisi la necessità, in ragione del numero o della complessità dei progetti da monitorare afferenti a una singola tipologia di intervento, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della
2-bis. Per la valutazione e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1 ancora in corso di realizzazione e monitorati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisce, con provvedimento del Segretario generale, una Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio operante fino alla chiusura dei progetti. Per la Commissione è costituita, altresì, una segreteria tecnica composta da personale dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alla Commissione e alla segreteria tecnica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [31].
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.
Art. 6. (Modalità di presentazione della domanda). [32]
1. Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 5.1-bis deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalità previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito [33].
2. Le domande di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di improcedibilità mediante l'accesso alla piattaforma informatica. È ammessa, altresì, la trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica certificata. Fino alla data di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi anno 2025, è ammessa la trasmissione tramite raccomandata. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. È comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri [34].
Art. 6 bis. (Cause di esclusione). [35]
1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte;
b) relative a interventi non rientranti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 2;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter;
d) pervenute da beneficiari che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) abbiano un numero di interventi ancora da concludere superiore a due; 2) in caso di revoca, rinuncia o decadenza, non abbiano ancora provveduto alla restituzione dei fondi già percepiti; 3) non abbiano ancora restituito i risparmi di spesa; 4) negli ultimi cinque anni siano incorsi nella revoca, anche parziale, del contributo;
e) riguardanti interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati e rendicontati [36].
Art. 7. (Determinazione preliminare e finale). [37]
1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione [38].
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 8. (Erogazione dei fondi). [39]
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del
b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del
2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, la documentazione richiesta è inserita sulla piattaforma informatica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. È ammessa, altresì, entro il medesimo termine, la trasmissione della documentazione, richiesta con la comunicazione di cui al comma 1, attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, e del contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo, è corrisposto il 50 per cento del contributo ammesso. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80 per cento della quota di contributo erogata. A tal fine, i beneficiari presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica, nonchè da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il termine perentorio del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2. La mancata presentazione della relazione periodica nei termini sopra indicati preclude la concessione di proroghe dei termini di cui all'articolo 8-bis, e di variazioni dell'intervento di cui all'articolo 8-ter [43].
6. Entro tre mesi, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che, nel rispetto delle indicazioni già fornite al comma 4, ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, dal responsabile tecnica secondo le disposizioni del
Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamità naturali nonchè per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della
La relazione è sottoposta all'approvazione della Commissione tecnica, anche al fine di liberare la garanzia di cui al comma 1, lettera b). Possono essere richieste integrazioni e chiarimenti della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte del beneficiario. Decorso inutilmente tale termine la relazione finale non è approvata [44].
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, relativamente alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri [45].
Art. 8 bis. (Revoca del conferimento). [46]
1. La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato [47].
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di cui al comma 1, è altresì disposta la revoca degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, in corso di realizzazione e non trasferiti al Ministero dell'istruzione e del merito [48].
2. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare, perentoriamente, almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La richiesta è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi, solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 [49].
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, può essere anche parziale [50].
4. In caso di revoca, rinuncia, decadenza l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, in favore della categoria di riferimento. Qualora il beneficiario non provveda al versamento entro il termine di venti giorni dalla propria comunicazione di rinuncia o dalla ricezione della comunicazione della revoca o della decadenza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
Art. 8 ter. (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa). [52]
1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento, che non modificano i risultati attesi e che comportano variazioni interne di budget inferiori al 10 per cento sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente a ciò delegato. Le altre variazioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tutti i casi deve essere previamente acquisita la valutazione della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 [53].
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perchè necessari e urgenti ovvero perchè comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili [54].
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelli di cui al comma 5.1, sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il 10 per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2. L'istanza di utilizzo dei risparmi di spesa è presentata, unitamente alla relazione finale, utilizzando il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine per l'utilizzo dei risparmi non può comunque essere superiore a dodici mesi. Scaduto tale termine, le risorse assegnate sono restituite secondo le modalità di cui al comma 5 [55].
4. [Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni] [56].
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, comma 4, per essere riassegnati - nell'ambito della categoria alla quale afferiscono - per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
(previsto dall'articolo 10, comma 1)
Allegato B [60]
(articolo 4, comma 2)
1. Interventi per la conservazione di beni culturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. indicazione del bene oggetto dell'intervento;
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
3. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali situazioni di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero di pericoli per la pubblica incolumità;
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
8. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
10. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
13. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del
14. acquisizione/non acquisizione della preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del
15. dichiarazione sullo stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)completa di relativi elaborati grafici e quadro economico nonchè di computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;
16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene;
17. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);
18. documentazione fotografica a colori, aggiornata alla data di presentazione o di ripresentazione dell'istanza, inerente agli interventi di restauro, per i beni di interesse storico - artistico, architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a rappresentare la consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione del bene e a far comprendere le ragioni dell'intervento;
19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.
La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
2. Interventi per calamità naturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. indicazione del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento;
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune, eventuale toponimo della località) individuato con apposita corografia su scala al 25.000 o di maggior dettaglio, sulla quale verranno indicati i coni di visuale relativi alla documentazione fotografica;
3. esposizione di ogni elemento grafico, fotografico e descrittivo utile alla migliore comprensione del fenomeno causa dello stato di rischio ed alla sua interazione con l'ambiente antropico, coerentemente con gli elaborati progettuali prodotti;
4. situazione giuridico - amministrativa del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
5. descrizione degli obiettivi dell'intervento, specificando, laddove possibile, il grado di abbattimento del rischio perseguito;
6. esposizione dello stato di fatto, per le componenti fisiche e antropiche, in relazione allo stato di progetto;
7. documentazione puntuale sulle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati, all'identificazione della natura pubblica e/o strategica dei beni interessati ed alla quantificazione delle persone direttamente e/o indirettamente esposte al fenomeno;
8. eventuale inclusione totale o parziale del sito oggetto di intervento nelle perimetrazioni di cui al
9. eventuale appartenenza a territori per cui siano stati emanati provvedimenti statali o regionali, ai sensi della
10. evoluzione storica del fenomeno con particolare riferimento ad eventuali date di attivazione e/o riattivazione;
11. esposizione delle eventuali interazioni spaziali e/o funzionali tra gli interventi per i quali si chiede il contributo, e quelli previsti nella programmazione statale e/o regionale, ordinaria e straordinaria;
12. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione ;
13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
14. indicazione della durata dei lavori o delle attività (nel caso in cui l'intervento consista in studi o monitoraggi) espressa in giorni ai fini di cui all'articolo 8 - bis, comma 1, lettera c);
15. quadro economico dell'intervento complessivo, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi dettagli; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
16. quadro economico delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui al punto precedente, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi dettagli ;le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
17. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
18. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
19. indicazione dello stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto completo dei relativi elaborati grafici nonchè il computo metrico estimativo;
20. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.
La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
3. Interventi di assistenza ai rifugiati
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);
2. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
3. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
4. indicazione dei soggetti destinatari;
5. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
8. precisa indicazione del termine di conclusione dell'intervento calcolato a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
9. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
10. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
11. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
12. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
13. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
14. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.
La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
4. Interventi per fame nel mondo
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. luogo di svolgimento dell'intervento;
2. contesto e giustificazione
2.1.1 contesto generale
2.1.2 beneficiari e contesto specifico
2.1.3 origine del progetto e indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda
2.1.4 controparte locale
2.1.5 presenza/non presenza di altri attori istituzionali rilevanti
3. indicazione delle strategia e degli obiettivi
4. risultati attesi
5. quadro logico
6. modalità di esecuzione
6.1 metodologie di riferimento
6.2 organizzazione operativa con specificazione delle risorse umane e fisiche impiegate
6.3 contesto operativo di riferimento
6.4 monitoraggio e valutazione
7. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;
8. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
9. sostenibilità
9.1 sostenibilità economico finanziaria
9.2 sostenibilità istituzionale
9.3 sostenibilità socio culturale
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
12. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
13. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;
14. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
15. lettera di gradimento delle autorità locali con traduzione in italiano;
16. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.
La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
5. Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica [61].
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice di identificazione (codice M.I.U.R);
2. indicazione dell'ente proprietario dell'immobile e della destinazione esclusiva all'istruzione scolastica ( numero classi e numero alunni);
3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia e comune);
4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico artistico o di altra natura;
5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non più vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni, secondo l'articolo 10, comma 5, del
6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;
7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero di rischio di perdita o di deterioramento dell'immobile;
8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;
9. indicazione del livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonchè del computo metrico estimativo;
10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di progettazione;
11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o è parte di un lotto funzionale;
12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA.
La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del .....( indicare l'ente) e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
[1] Comma già modificato dall'art. 1 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[3] Comma sostituito dall'art. 1 del
[4] Comma già sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma già modificato dall'art. 1 del
[6] Comma inserito dall'art. 1 del
[7] Comma inserito dall'art. 1 del
[8] Comma inserito dall'art. 1 del
[9] Comma inserito dall'art. 1 del
[10] Comma sostituito dall'art. 1 del
[11] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[12] Articolo inserito dall'art. 1 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[14] Comma inserito dall'art. 2 del
[15] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[16] Comma inserito dall'art. 2 del
[17] Comma già sostituito dall'art. 2 del
[18] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[19] Comma inserito dall'art. 46 bis del
[20] Comma così modificato dall'art. 2 del
[21] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[22] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[23] Articolo già sostituito dall'art. 2 del
[24] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[25] Comma già sostituito dall'art. 3 del
[26] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[27] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[28] Articolo sostituito dall'art. 4 del
[29] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[30] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[31] Comma inserito dall'art. 5 del
[32] Articolo già sostituito dall'art. 1 del
[33] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[34] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[35] Articolo inserito dall'art. 5 del
[36] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[37] Articolo sostituito dall'art. 6 del
[38] Comma così modificato dall'art. 8 del
[39] Articolo sostituito dall'art. 7 del
[40] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[41] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[42] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[43] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[44] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[45] Comma così modificato dall'art. 9 del
[46] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[47] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[48] Comma inserito dall'art. 10 del
[49] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[50] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[51] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[52] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[53] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[54] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[55] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[56] Comma abrogato dall'art. 11 del
[57] Comma così sostituito dall'art. 11 del
[58] Allegato inserito dal
[59] Allegato inserito dall'art. 9 del
[60] Allegato inserito dal
[61] Punto inserito dall'art. 9 del