§ 6.1.302 - L.R. 29 giugno 2011, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:29/06/2011
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 65/2010
Art. 2.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 65/2010
Art. 3.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 65/2010
Art. 4.  Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo II della l.r. 65/2010
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 65/2010
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 26 ter nella l.r. 65/2010
Art. 7.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 55/2010
Art. 8.  Modifiche all’articolo 82 della l.r. 65/2010
Art. 9.  Modifiche all’articolo 85 della l.r. 65/2010
Art. 10.  Modifiche all’articolo 86 della l.r. 65/2010
Art. 11.  Modifiche all’articolo 87 della l.r. 65/2010
Art. 12.  Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2010
Art. 13.  Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2010
Art. 14.  Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010
Art. 15.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/1998
Art. 16.  Modifica all’articolo 10 della l.r. 42/1998
Art. 17.  Sostituzione dell’allegato A della l.r. 65/2010
Art. 18.  Inserimento del capo I bis nel titolo VII della l.r. 65/2010
Art. 19.  Inserimento dell’articolo 118 bis nella l.r. 65/2010
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 118 ter nella l.r. 65/2010
Art. 21.  Inserimento dell’articolo 118 quater nella l.r. 65/2010
Art. 22.  Inserimento dell’articolo 118 quinquies nella l.r. 65/2010
Art. 23.  Modifiche all’articolo 70 della l. r. 65/2010
Art. 24.  Modifiche all’articolo 81 della l.r. 65/2010
Art. 25.  Inserimento dell’articolo 129 bis nella l.r. 65/2010
Art. 26.  Modifiche all’articolo 132 della l.r. 65/2010
Art. 27.  Inserimento dell’articolo 137 bis nella l.r. 65/2010
Art. 28.  Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 41/2005
Art. 29.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2006


§ 6.1.302 - L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010.

(B.U. 4 luglio 2011, n. 30)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);

 

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

 

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

 

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

 

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili);

 

Vista la legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 maggio 2011;

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità della Toscana nella seduta del 17 maggio 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. Ai fini della razionalizzazione, da parte degli enti dipendenti della Regione, degli obiettivi del patto di stabilità interno, è necessario prevedere in alternativa alla riduzione del 5 per cento della spesa per il personale sostenuta nel 2010, qualora questa non sia possibile, la riduzione del 5 per cento delle spese generali dell’ente, nel pieno rispetto dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale 182/2011;

2. È necessario chiarire la portata applicativa dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 65/2010 relativo ai limiti di assunzione di personale per l’anno 2011 specificando, in linea con gli orientamenti in materia di spese del personale degli enti dipendenti regionali espressi anche dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle finanze con riferimento alle leggi finanziarie nazionali, che il limite del rapporto tra spese del personale e spese correnti fissato nella misura del 40 per cento deve essere calcolato prendendo a riferimento l’incidenza della somma delle spese di personale e della somma delle spese correnti della Regione e degli enti dipendenti;

3. È necessario adeguare le previsioni relative ai compensi degli organi dell’Azienda regionale agricola di Alberese alle riduzioni operate, con la l.r. 65/2010, per gli enti e agenzie regionali, in conformità a quanto prescritto dalla normativa nazionale;

4. In correlazione alle misure di adeguamento dei compensi si proroga la gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese e la permanenza in carica degli altri organi della stessa fino al 31 dicembre 2011;

5. È necessario correggere alcuni errori materiali e rendere più chiara la formulazione di alcuni articoli della l.r. 65/2010 relativi al trasporto pubblico locale, anche al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, nonché procedere a due modifiche testuali della l.r. 42/1998 collegate alle disposizioni della stessa l.r. 65/2010;

6. Nell’ambito delle azioni collegate al nuovo progetto regionale per l’autonomia dei giovani, è necessario dettare la disciplina normativa degli interventi di agevolazione all’emancipazione per l’affitto e l’acquisto della prima casa, stanziando le relative risorse;

7. Alcune funzioni di promozione turistica sono attualmente attribuite all’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET” – Toscana Prmozione, è necessario pertanto prevedere il trasferimento a favore dell’Agenzia del personale che svolgeva le medesime funzioni presso le agenzie per il turismo (APT);

8. È necessario prevedere una proroga al 31 dicembre 2011 del termine, fissato dalla legge finanziaria al 30 giugno 2011, per la presentazione da parte della Giunta regionale della proposta di legge concernente la riforma del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti attesa l’evoluzione del quadro normativo a livello statale e la complessità della legge di riordino che richiede tempi più lunghi di quanto originariamente previsto; 9. La Regione vuole estendere il contributo di solidarietà alle famiglie residenti in Toscana di militari caduti nel corso delle missioni internazionali, già previsto per due di essi dalla legge finanziaria, a quelle di altri tre caduti il 17 settembre 2009; 10. È necessario, essendo in corso di definizione le procedure di cui alla l.r. 57/2009, di trasferimento al patrimonio del Comune di Pescia dell’immobile “Centro di Commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale”, effettuare una complessiva sistemazione e messa a norma dell’immobile medesimo al fine del più completo utilizzo della struttura destinata all’espletamento del servizio pubblico locale di gestione del mercato dei fiori, prevedendo all’uopo un contributo regionale;

11. La legge finanziaria è intervenuta in materia di accesso alle prestazioni sociali, modificando l’articolo 47 della l.r. 41/2005. In particolare il comma 3 di tale articolo, come modificato dall’articolo 117 della l.r. 65/2010, ha suscitato dubbi interpretativi per chiarire i quali è opportuno formulare l’interpretazione autentica di tale disposizione;

12. È opportuno anticipare una misura già prevista nella riforma del servizio civile regionale in fase di avanzata elaborazione, consentendo la partecipazione, già ai prossimi bandi regionali di servizio civile, anche a quelle amministrazioni ed enti di carattere nazionale presenti in Toscana che hanno manifestato tale interesse;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è aggiunto il seguente:

“5 bis. Qualora non sia possibile procedere alla riduzione di cui al comma 5, lettera a), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura del 5 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2010 per analoghe finalità.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione e degli enti dipendenti nel loro complesso.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:

“1 ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1 bis, è certificato dalla direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati.”.

 

CAPO II

Disposizioni relative agli organismi esistenti presso la Regione

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 65/2010 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, ed effettua altresì il censimento degli organismi a composizione monocratica”.

2. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 65/2010 le parole: “di cui all’articolo 6, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 6, commi 1 e 3”.

 

CAPO III

Disposizioni relative all’Azienda regionale agricola di Alberese

 

     Art. 4. Inserimento della sezione I bis nel capo III del titolo II della l.r. 65/2010 [1]

1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II della l.r. 65/2010 è inserita la seguente:

“SEZIONE I bis

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese)”

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 65/2010 [2]

1. Nella sezione I bis del Capo III del Titolo II della l.r. 65/2010, dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 83/1995

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:

“1. I compensi e le indennità per l’amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono così determinati:

a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

b) agli amministratori di società costituite dall’Azienda, diversi dall’amministratore della stessa, l’indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;

c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;

d) al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 26 ter nella l.r. 65/2010 [3]

1. Dopo l’articolo 26 bis della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 26 ter. Decorrenza delle disposizioni di cui all’articolo 26 bis

1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali).”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 55/2010 [4]

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42

(Norme per il trasporto pubblico locale)

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 65/2010 le parole: “all’articolo 100” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 90”.

2. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 65/2010 le parole: “30 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 65/2010

1. Al comma 3 dell’articolo 85 della l.r. 65/2010 le parole: “all’articolo 86” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 83”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 65/2010

1. La rubrica dell’articolo 86 della l.r. 65/2010 è sostituita dalla seguente: “Ufficio unico per l’esercizio associato delle funzioni”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 65/2010

1. Nella rubrica dell’articolo 87 della l.r. 65/2010 le parole: “ufficio comune” sono sostituite dalle seguenti: “ufficio unico.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 65/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l’esercizio associato delle funzioni.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 65/2011 la parola “individuato” è sostituita dalla seguente: “nominato”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 65/2011 è inserito il seguente:

“2 bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 85. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente è validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 65/2010

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 65/2010 è sostituita dalla seguente:

“c) approvazione dei criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 65/2010 le parole: “ai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti locali”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 42/1998 come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari all’80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;

b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all’articolo 85 in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l’ampliamento della rete dei servizi minimi.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La delibera di cui al comma 1 propone altresì i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Fino all’effettiva decorrenza dell’affidamento, ai sensi dell’articolo 90, dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi compresi quelli di cui al comma 1, restano ferme le competenze provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati sulla base degli atti di cui all’articolo 82.”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/1998

1. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è abrogata.

 

     Art. 16. Modifica all’articolo 10 della l.r. 42/1998

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 42/98 è sostituita dalla seguente:

“c) automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari.”.

 

CAPO V

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

 

     Art. 17. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 65/2010

1. L’allegato A della l.r. 65/2010 è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di misure di sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani

 

     Art. 18. Inserimento del capo I bis nel titolo VII della l.r. 65/2010

1. Dopo il capo I del titolo VII della l.r. 65/2010 è inserito il seguente: Capo I bis “Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani”.

 

     Art. 19. Inserimento dell’articolo 118 bis nella l.r. 65/2010

1. Nel capo I bis del titolo III della l.r. 65/2010, è inserito il seguente articolo:

“Art. 118 bis. Finalità e oggetto

1. Le disposizioni del presente capo hanno ad oggetto interventi di sostegno finanziario all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra venticinque e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza.”.

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 118 ter nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 118 bis della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 118 ter. Sostegno al pagamento del canone di locazione

1. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, è autorizzata la spesa massima di euro 45.000.000,00 per l’erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) sono residenti in Toscana da almeno un quinquennio, presso il nucleo familiare di origine;

c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile sito nel territorio della Toscana da destinare a prima abitazione;

e) non sono titolari di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità;

f) non sono titolari, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale.

2. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità.

3. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo è fissata da un minimo di euro 1.800,00 annui ad un massimo di euro 4.200,00 annui, secondo la fascia di reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente e tenendo conto della presenza di figli.

4. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

5. All’assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali, anche articolati in più finestre annuali, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri specificati nel bando.

6. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.

7. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:

a) l’omessa produzione del contratto di locazione stipulato, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione della graduatoria di assegnazione;

b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.

8. Costituisce causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente capo I bis, definisce le modalità operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle fasce di reddito ed alla presenza di figli, ai sensi del comma 3.

10. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 stabilisce, inoltre, le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

11. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, è garantita dalle risorse stanziate nella UPB 213 “Sostegno alla locazione abitativa – spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.”.

 

     Art. 21. Inserimento dell’articolo 118 quater nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 118 ter della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 118 quater. Sostegno all’acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita

1. Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in relazione al bilancio pluriennale 2011 – 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 30 mila per la concessione di contributi di sostegno al pagamento del prezzo di acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni. Il contratto di locazione prevede un canone moderato non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e determina il prezzo della futura vendita nel caso in cui, al termine del periodo di locazione, il conduttore intenda procedere all’acquisto.

2. Possono accedere al contributo i giovani che intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione con patto di futura vendita di immobile sito nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 40, comma 6 del d.lgs. 286/1998;

b) sono residenti in Toscana da almeno cinque anni consecutivi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, presso il nucleo familiare di origine;

c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad euro 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad euro 40.000,00 accertato secondo la normativa in materia di ISEE, alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) non sono titolari, in quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

e) non sono beneficiari di altri contributi pubblici erogati per l’acquisto di un alloggio.

3. Gli immobili oggetto del contratto di locazione con patto di futura vendita sono messi a disposizione, a seguito di bando regionale, da soggetti privati in possesso dei requisiti per operare nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, e devono avere le seguenti caratteristiche:

a) localizzazione nel territorio della Toscana;

b) classificazione catastale non ricompresa nelle categorie A/1, A/8, A/9;

c) superficie utile abitabile non superiore a novantacinque metri quadrati.

4. Il prezzo di futura vendita dell’immobile non deve essere superiore a quello medio rilevato, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare, in riferimento all’anno precedente a quello della stipulazione del contratto di locazione.

5. Ai fini della concessione del contributo costituisce criterio di priorità la presenza di uno o più figli.

6. Per ogni immobile è ammesso un unico contributo, così determinato:

a) in favore del giovane conduttore, a titolo di sostegno al pagamento di acconto sul prezzo della futura vendita, è assegnato un contributo non superiore ad euro 10.000,00;

b) in favore del locatore è assegnato un contributo non superiore al 25 per cento del prezzo della futura vendita da computarsi in riduzione del prezzo stesso; ai fini della determinazione del contributo si considerano eventuali contributi pubblici percepiti dal locatore per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

7. All’assegnazione dei contributi si procede a seguito di bando regionale, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri nel medesimo specificati.

8. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita. L’omessa produzione del contratto nel termine di centottanta giorni dall’approvazione della graduatoria di assegnazione determina l’esclusione dalla graduatoria.

9. Qualora alla scadenza del periodo di locazione di cinque anni il conduttore non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto, il contributo corrisposto al conduttore è revocato. Il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per cinque anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore all’ 8 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.

10. Nel caso in cui l’alloggio sia concesso in locazione per ulteriori cinque anni ad un canone moderato, il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l’importo già attribuito e l’importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per dieci anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore al 15 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.

11. Costituisce motivo di decadenza dal contributo:

a) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

b) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall’amministrazione in sede di controllo.

12. Costituisce causa di revoca del contributo la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

13. L’alienazione dell’immobile prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica).

14. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente capo I bis, detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo di cui al comma 6, i criteri per la determinazione dell’ammontare dello stesso, nonché le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

15. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 30.000.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.”.

 

     Art. 22. Inserimento dell’articolo 118 quinquies nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 118 quater della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 118 quinquies. Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa

1. In relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l’offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare situazioni critiche d’emergenza abitativa.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente capo, le modalità generali per l‘elaborazione e presentazione degli interventi, con riguardo alle seguenti tipologie generali:

a) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale;

b) interventi di carattere sperimentale che prevedano modalità innovative di messa a disposizione di alloggi e servizi in favore delle persone che non sono in grado di accedere all’offerta abitativa di libero mercato e che nel contempo favoriscano le relazioni umane e sociali migliorando la qualità della vita e dell’abitare;

c) interventi di riqualificazione e valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati che prevedano la demolizione e ricostruzione degli stessi con incremento delle unità abitative.

3. Le proposte di intervento sono presentate alla Giunta regionale dagli enti locali a seguito di specifiche intese con la medesima.

4. Le proposte di intervento sono predisposte nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) coerenza con gli obiettivi e gli strumenti della programmazione regionale;

b) coerenza con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;

c) disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione, fatto salvo il finanziamento regionale;

d) possesso, per le abitazioni, dei requisiti prescritti per l’ammissione ai contributi di edilizia sovvenzionata o agevolata;

e) riserva o priorità,er una quota massima del 25 per cento delle abitazioni,in favore di giovani che intendono conseguire l’autonomia abitativa dalla famiglia d’origine e sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 118 ter, comma 1, nonché dei requisiti per concorrere all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel caso di interventi di edilizia sovvenzionata.

5. Il sostegno finanziario regionale è concesso esclusivamente in conto capitale, in misura variabile in funzione della tipologia di intervento, della destinazione d’uso e delle diverse esigenze sociali. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il contributo è pari al costo totale dell’intervento, determinato in conformità alla normativa vigente e comprensivo di IVA.

6. Le proposte di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che, tenuto conto delle intese preventivamente intercorse, assegna il contributo regionale e definisce modalità e termini di attuazione.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 90.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011/2013, annualità 2011.".

 

CAPO VII

Disposizioni diverse

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 70 della l. r. 65/2010

1. Il comma 3 dell’articolo 70 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:

“3. Le province subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e acquisiscono il relativo patrimonio mobiliare e immobiliare. Ai fini dello svolgimento delle aattività di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d bis), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione Economica della Toscana “APET”), sono trasferite all’APET le unità di personale provinciale che svolgevano le medesime attività presso le APT.”.

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 65/2010 le parole: “30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti. “31 dicembre 2011”.

 

     Art. 25. Inserimento dell’articolo 129 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 129 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 129 bis. Interventi sul sistema aeroportuale

1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno dello sviluppo del sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale sono previsti interventi integrati per il periodo 2011 – 2013.

2. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 1.200.000,00, da destinare ad aiuti per l´avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 provvede, previa definizione dei criteri, la Giunta regionale.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 1.200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2011.”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 132 della l.r. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 132 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“1 bis. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad euro 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei tre militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all’estero il giorno 17 settembre 2009.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 132 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari a complessivi euro 60.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” del bilancio di previsione 2011.”.

 

     Art. 27. Inserimento dell’articolo 137 bis nella l.r. 65/2010

1. Dopo l’articolo 137 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:

“Art. 137 bis. Concessione di contributi al Comune di Pescia

1. In relazione alle procedure di trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale del Comune di Pescia del Centro di Commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), è autorizzata, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013, la spesa massima di euro 4.000.000,00 ed euro 3.500.000,00 per la complessiva sistemazione e messa a norma del citato bene immobile.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 4.000.000,00 per l’anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013.”.

 

     Art. 28. Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 41/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), si interpreta autenticamente nel senso che le persone riconosciute portatrici di disabilità grave sono esentate dal presentare la dichiarazione volta alla determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) esclusivamente per l’accesso agli interventi previsti dall’articolo 55, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, finalizzati a sostenere la loro autonomia in situazioni di vita indipendente.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2006

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è inserito il seguente:

“1 bis. Nell’albo degli enti di servizio civile regionale hanno facoltà di iscriversi anche le articolazioni territoriali presenti in Toscana di amministrazioni pubbliche statali e di enti pubblici e privati a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1.”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.