§ 2.1.310 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:30/12/2014
Numero:90


Sommario
Art. 1 . Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 1/2009
Art. 2 . Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2009
Art. 3 . Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 1/2009
Art. 4 . Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 1/2009
Art. 5 . Inserimento dell' articolo 4 bis nella l.r. 1/2009
Art. 6 . Inserimento dell' articolo 4 ter nella l.r. 1/2009
Art. 7 . Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 1/2009
Art. 8 . Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 1/2009
Art. 9 . Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2009
Art. 10 . Modifiche all' articolo 7 bis della l.r. 1/2009
Art. 11 . Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 1/2009
Art. 12 . Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2009
Art. 13 . Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009
Art. 14 . Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 1/2009
Art. 15 . Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 1/2009
Art. 16 . Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 1/2009
Art. 17 . Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009
Art. 18 . Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2009
Art. 19 . Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 1/2009
Art. 20 . Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2009
Art. 21 . Inserimento dell' articolo 18 bis nella l.r. 1/2009
Art. 22 . Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 1/2009
Art. 23 . Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2009
Art. 24 . Modifiche all'articolo 22 della l.r. 1/2009
Art. 25 . Modifiche all'articolo 23 della l.r. 1/2009
Art. 26 . Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2009
Art. 27 . Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2009
Art. 28 . Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009
Art. 29 . Modifiche all'articolo 31 della l.r. 1/2009
Art. 30 . Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2009
Art. 31 . Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009
Art. 32 . Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 1/2009
Art. 33 . Modifiche all'articolo 34 della l.r. 1/2009
Art. 34 . Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2009
Art. 35 . Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009
Art. 36 . Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009
Art. 37 . Modifiche all'articolo 43 della l.r. 1/2009
Art. 38 . Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009
Art. 39 . Modifiche all'articolo 46 della l.r. 1/2009
Art. 40 . Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2009
Art. 41 . Modifiche all’articolo 49 della l.r. 1/2009
Art. 42 . Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 1/2009
Art. 43 . Modifiche all’articolo 50 della l.r. 1/2009
Art. 44 . Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009
Art. 45 . Modifiche all’articolo 52 della l.r. 1/2009
Art. 46 . Modifiche all’articolo 53 della l.r. 1/2009
Art. 47 . Abrogazione dell’articolo 54 della l.r. 1/2009
Art. 48 . Modifiche all’articolo 55 della l.r. 1/2009
Art. 49 . Modifiche all’articolo 56 della l.r. 1/2009
Art. 50 . Modifiche all’articolo 57 della l.r. 1/2009
Art. 51 . Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2009
Art. 52 . Modifiche all’articolo 59 della l.r. 1/2009
Art. 53 . Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 54 . Modifiche all'articolo 3 della l.r. 43/2006
Art. 55 . Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 38/2007
Art. 56 . Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2008
Art. 57 . Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2008
Art. 58 . Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009
Art. 59 . Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009
Art. 60 . Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2011
Art. 61 . Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2012
Art. 62 . Modifiche all'articolo 3 della l.r. 59/1996
Art. 63 . Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 59/1996
Art. 64 . Introduzione dell' articolo 9 bis nella l.r. 59/1996
Art. 65 . Modifiche all'articolo 13 della l.r. 59/1996
Art. 66 . Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1999
Art. 67 . Modifiche all'articolo 8 della l.r. 60/1999
Art. 68 . Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 60/1999
Art. 69 . Modifiche all'articolo 4 della l.r.6/2000
Art. 70 . Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 6/2000
Art. 71 . Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2000
Art. 72 . Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2009
Art. 73 . Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 30/2009
Art. 74 . Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2009
Art. 75 . Modifiche all'articolo 26 della l.r. 30/2009
Art. 76 . Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2009
Art. 77 . Sostituzione dell'articolo 11 della 39/2009
Art. 78 . Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2012
Art. 79 . Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/2012
Art. 80 . Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 23/2012
Art. 81 . Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2012
Art. 82 . Modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2012
Art. 83 . Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 80/2012
Art. 84 . Disposizioni finali
Art. 85 . Entrata in vigore


§ 2.1.310 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 90.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012.

(B.U. 31 dicembre 2014, n. 66)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

 

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

 

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);

 

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione);

 

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

 

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

 

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

 

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

 

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

 

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne il titolo I (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):

 

1. Negli ultimi anni le politiche regionali hanno dovuto subire dei repentini adeguamenti al mutato contesto politico economico e sociale. Ciò rende necessario, al fine di fornire risposte efficaci ai bisogni della collettività, apportare alla struttura organizzativa della Giunta regionale modifiche atte a rispondere in modo più rapido e coordinato agli indirizzi politici;

 

2. Il nuovo modello organizzativo prevede la trasformazione dell'attuale Direzione generale della Presidenza, struttura di supporto tecnico e amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente, nella Direzione generale della Giunta regionale, alla quale sono attribuite funzioni di impulso e coordinamento generale fortemente potenziate rispetto all'assetto attuale, nonché funzioni di presidio del corretto funzionamento dell'intera macchina amministrativa;

 

3. Coerentemente con il nuovo modello organizzativo proposto, vengono ridefinite le strutture dirigenziali, collocando in posizione gerarchicamente subordinata alla Direzione generale della Giunta macrostrutture denominate direzioni, con competenze per materia o di carattere trasversale, e prevedendo l'istituzionalizzazione di alcuni ambiti dell'organizzazione regionale dedicati alla gestione di progetti strategici la cui durata è limitata nel tempo;

 

4. Il modello proposto, al fine di garantire maggiore efficienza dei rapporti tra le strutture dirigenziali, ridefinisce i ruoli dei direttori e dei responsabili di settore, riconducendo gli ambiti di competenza dei primi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento e dei secondi a quelle tipicamente gestionali, in stretto raccordo con le direttive impartite dagli organi di governo e dal Direttore generale. Conseguentemente, il modello prevede il superamento delle aree di coordinamento;

 

5. Si adegua la normativa regionale alle sopravvenute norme statali in materia di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, comandi e trasferimenti di dirigenti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di prevenzione della corruzione e trasparenza per ciò che concerne l'attività extraimpiego dei dipendenti;

 

6. Si dettano disposizioni di prima applicazione necessarie per l'adeguamento dell'attuale assetto della struttura organizzativa della Giunta regionale alle modifiche connesse all'introduzione del nuovo modello organizzativo e si introducono altresì disposizioni relative alla decorrenza degli effetti delle norme modificate;

 

7. Si dettano, altresì, le disposizioni per l’adeguamento delle attuali strutture di supporto ai gruppi consiliari ed agli altri organismi politici del Consiglio regionale al fine di razionalizzare la composizione di tali strutture ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa disposti dalla normativa nazionale e regionale per il personale delle strutture stesse.

 

Per quanto concerne il titolo II (Modifiche alle leggi regionali 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012):

 

8. Si adegua la disciplina regionale in materia di incentivi di progettazione alle novità in materia introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

 

9. Al fine di migliorare l'efficienza della struttura, è introdotta la possibilità per il Presidente della Giunta, nei soli casi di impedimento dell'assessore competente o del dirigente competente, di delegare un funzionario a partecipare all'assemblea dei soci delle società partecipate dalla Regione;

 

10. Al fine di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali e di garantire maggiore flessibilità organizzativa è modificata la l.r. 40/2009 prevedendo la possibilità, per il dirigente, di delegare, in taluni casi, la partecipazione a conferenze di servizio a un funzionario assegnato alla propria struttura;

 

11. Sono modificate le disposizioni relative al personale operante presso l'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello riconosciuto al restante personale regionale e contestualmente uniformare l'indennità di servizio all'estero di tutto il personale dell'Ufficio.

 

Per quanto concerne il titolo III (Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012):

 

12. Al fine di rendere omogenea la disciplina della figura del direttore degli enti e agenzie dipendenti della Regione, sono modificate le relative disposizioni delle leggi istitutive degli enti stessi, con particolare riferimento alla durata dell'incarico, alla disciplina del rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale, nonché ai casi di revoca dell'incarico. È modificato inoltre l’articolo 4 della l.r. 23/2012 in quanto, a differenza degli organi amministrativi di vertice degli altri enti dipendenti, al Segretario generale dell’Autorità portuale non sono attribuite funzioni di indirizzo politico, che risultano di competenza dei Comitati portuali;

 

Approva la presente legge:

 

TITOLO I - Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

CAPO I - Modifiche al capo I della l.r.1/2009

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 1 bis. Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale

1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all’applicazione del comma 1. ”.

 

CAPO II - Modifiche al capo II della l.r.1/2009

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituita dalla seguente:

“ e) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'articolo 4 bis; ”.

2. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“ h) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti; ”.

3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

“ h bis) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'articolo 7. ”

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 3. Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) Direzione generale della Giunta regionale;

b) direzioni e Avvocatura regionale;

c) settori e posizioni dirigenziali individuali.

2. L'Avvocatura regionale di cui alla l.r. 63/2005 è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.

3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni. ”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 4 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 4. Direzione generale della Giunta regionale

1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:

a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;

b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale. ”.

 

     Art. 5. Inserimento dell' articolo 4 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 4 bis. Direttore generale

1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.

2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.

3. In particolare il Direttore generale:

a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;

d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;

f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera b), ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;

i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;

j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;

k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;

l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;

m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;

n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato. ”.

 

     Art. 6. Inserimento dell' articolo 4 ter nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 4 ter. Direzioni

1. Le direzioni sono istituite per:

a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;

b) l'attuazione delle politiche settoriali, il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte. ”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 5. Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera b), e dall’Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio. ”.

 

          Art. 8. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6. Settori e posizioni dirigenziali individuali

1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.

2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.

5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico. ”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7. Direttore

1. Il direttore assicura l’unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l’integrazione con le altre direzioni;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;

c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;

d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;

e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;

f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un’istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;

g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;

h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;

i) dirige, coordina e controlla l’attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;

k) designa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.

2. Il direttore promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.

3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente a tempo indeterminato della direzione da lui designato.

4. All’Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore. ”.

 

     Art. 10. Modifiche all' articolo 7 bis della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/2009 la parola “ generale ” è soppressa.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 81/2008 .”.

 

     Art. 11. Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 8 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9. Responsabile di settore

1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;

b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;

e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;

f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.

g) fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente, designato dal direttore o dal Direttore generale. ”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 10. Delega di funzioni dirigenziali

1. I responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. All’attribuzione della delega è correlato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, un aumento del trattamento economico accessorio annuo. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile. ”.

 

     Art. 14. Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 11 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 15. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 13. Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 1, non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. ”.

 

     Art. 16. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 14. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori

1. Il Direttore generale e i direttori sono collocati al di fuori dell’organico dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale.

2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.

4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’articolo 3 bis della l.r. 63/2005. All’Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16.

6. Per i soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza. ”.

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “ Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori ”.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “ direttore generale ” sono sostituite dalle seguenti: “ Direttore generale e di direttore ”.

3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 2. L’incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. ”.

4. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “ direttore generale ” sono sostituite dalle seguenti: “ Direttore generale o direttore ”.

5. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “ il direttore generale può essere destinatario ” sono sostituite dalle seguenti: “ il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari ”.

 

     Art. 18. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 16 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 16. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall’incarico

1. Il Direttore generale cessa dall’incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al nuovo Direttore generale e comunque decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. I direttori cessano dall’incarico a decorrere dal conferimento degli incarichi ai nuovi direttori e comunque decorsi sessanta giorni dalla prima seduta della Giunta regionale.

2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore generale e di direttore, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Qualora il Direttore generale, o il direttore, debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore generale, o di direttore, ad un direttore o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato, che conserva la responsabilità della propria struttura.

4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.

5. L’incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il Direttore generale o con il direttore o, in caso di impossibilità di questi ultimi, con la nomina di un nuovo Direttore generale o di un nuovo direttore. ”.

 

     Art. 19. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 17. Incarichi di responsabile di settore

1. Gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi. Fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni gli incarichi dei precedenti responsabili sono rinnovati automaticamente.

2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima. ”.

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2009

1. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “ Mobilità dei dirigenti ”.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 le parole: “ Il direttore generale può ” sono sostituite dalle seguenti: “ Il Direttore generale e il direttore possono ”.

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale. ”.

 

     Art. 21. Inserimento dell' articolo 18 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 18 bis. Comando e trasferimento dei dirigenti

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato d.lgs. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.

3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole del direttore della struttura di appartenenza del dirigente interessato. ”.

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 19 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 19. Soggetti della valutazione

1. La valutazione del Direttore generale e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.

3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal direttore o dal Direttore generale.

4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento. ”.

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2009

1. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 le parole: “ direttore generale ” sono sostituite dalle seguenti: “ Direttore generale o dal direttore ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni. ”.

3. Nel terzo periodo del comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 le parole: “ direttore generale ” sono sostituite dalle seguenti: “ Direttore generale o dal direttore ”.

 

CAPO III - Modifiche al capo III della l.r.1/2009

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “d eliberazione ” sono inserite le seguenti: “ , su proposta del Direttore generale, ”.

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “ deliberazione ” sono inserite le seguenti: “, su proposta del Direttore generale ,”.

2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale, previa comunicazione al Comitato di direzione. ”.

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2009

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 1/2009 è abrogato.

2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “ Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente. ”.

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 ter dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “ Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni. ”.

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “ tra le direzioni general i” sono sostituite dalle seguenti: “ tra le strutture di vertice della Giunta regionale ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa. ”.

 

CAPO IV - Modifiche al capo IV della l.r.1/2009

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 1/2009

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

“ d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti. ”.

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “ può svolgere ” sono inserite le seguenti: “, fermo restando i divieti di cui all'articolo 31, ”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“ c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore; ”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

“ c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica. ”.

4. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “l ettere b) e c) ” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), c) e c bis) ”.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 1/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 le parole: “ o meno ” sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

“ b bis) modalità di recupero, anche mediante forme di rateizzazione e di dilazione di pagamento, dei compensi percepiti dai dipendenti regionali in violazione della normativa in materia di attività extraimpiego ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001. ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Direttore generale o dal direttore ”.

4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “ La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 165/2001. ”.

 

     Art. 32. Inserimento dell’articolo 33 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 33 bis. Attività extraimpiego senza fini di lucro

1. L’amministrazione regionale riconosce il diritto del dipendente a svolgere attività extraimpiego di utilità sociale, prive di compenso, in società, associazioni o organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative, anche con ruoli direttivi e di rappresentanza.

2. E’ dovere del dipendente comunicare all’amministrazione regionale l’inizio e la cessazione dell’attività extraimpiego svolta senza alcun compenso di cui all’articolo 33, comma 1, lettera b), ed assicurare che l’esercizio di tale attività non sia svolto in conflitto con l’attività di impiego, in particolare quando la struttura regionale alla quale è assegnato è preposta all’erogazione di risorse alle società, associazioni o agli organismi ai quali il dipendente partecipa con ruoli direttivi o di rappresentanza.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.

4. Quando l’amministrazione regionale riconosce situazioni di conflitto trova applicazione la procedura di cui all’articolo 31, comma 2. ”

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 34 la parola: “ generale ” è soppressa.

2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 1/2009 la parola: “ generale ” è soppressa.

 

CAPO V - Modifiche al capo V della l.r.1/2009

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 la parola: “ generale ” è soppressa.

 

CAPO VI - Modifiche al capo VI della l.r.1/2009

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori. ”.

2. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.”.

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009

1. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui. ”.

2. Il comma 10 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9. ”.

3. Il comma 11 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 1/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico. ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10. ”.

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Il comma 6 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti. ”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ 6 bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10. ”.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 1/2009 le parole: “ direzione generale della presidenza di cui all’articolo 4 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Direzione generale della Giunta ” .

 

CAPO VII - Modifiche al capo VII della l.r.1/2009

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 1/2009 le parole: “ dell’11 novembre 2008 ” sono sostituite dalle seguenti: “ del 22 novembre 2011, n. 16 ”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “ e di un ufficio di segreteria organizzativa ” sono soppresse;

b) la parola: “ particolare ” è sostituita dalla seguente: “ organizzativa ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “ Statuto ” sono inserite le seguenti: “ ove istituito, ”.

3. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell’analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione. ”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente

“ 4 bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:

a) per l’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell’Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il limite disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012). ”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

“ 4 ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale. ”

 

     Art. 42. Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l’articolo 49 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 49 bis. Criteri prioritari di selezione del personale

1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio. ”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “ Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. ” sono sostituite dalle seguenti: “ L’incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso. ”;

b) dopo la parola: “ Statuto ” sono inserite le seguenti: “ , ove istituito, ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r.1/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:

“ 2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto: ”;

3. Al comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r.1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: “ segretari ” è sostituita dalla seguente: “ componenti ”;

b) dopo la parola: “ presidenza ” sono inserite le seguenti: “ e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto: ”;

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2009

1. Il comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è abrogato.

2. Il comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all'articolo 20 della l.r. 4/2008 con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. ”.

3. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata. ”.

4. Il comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale ”.

5. I commi 7 e 7 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 sono abrogati.

 

     Art. 45. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “ esperti in comunicazione ” sono sostituite dalle seguenti: “ tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 ”.

2. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “ deliberazione dell’Ufficio di presidenza ” sono sostituite dalle seguenti: “ decreto del Presidente ”.

3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati. ”.

4. Il comma 6 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è abrogato.

5. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “ applicano ” sono inserite le seguenti: “ in quanto compatibili ” e le parole: “ all’articolo 13 , comma 4 ” sono sostituite dalle seguenti: “ agli articoli 50 e 51 .”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “ all’’articolo 49, commi 1 e 2 ”, sono inserite le seguenti: “ ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, ”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “ il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato ” sono sostituite dalle seguenti: “ soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati ”.

3. Il comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 è abrogato.

4. Al comma 6 dell’articolo 53 della l.r. /2009 la parola: “ economico ” è soppressa.

 

     Art. 47. Abrogazione dell’articolo 54 della l.r. 1/2009

1. L'articolo 54 della l.r. 1/2009 è abrogato.

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 le parole: “ le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione ” sono sostituite dalle seguenti: “ il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, lettera b). ”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 sono abrogati.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “ consiliar i” sono inserite le seguenti: “ ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis ”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole “ il personale non dipendente ” sono sostituite dalle seguenti “ soggetti non dipendenti ”.

3. Al comma 8 bis dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole “ del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione, o di un componente dell’Ufficio di Presidenza, ” sono sostituite dalle seguenti “ e del presidente del gruppo ”.

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 1/2009 la parola: “ economico ” è soppressa.

2. Il comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 1/2009 è abrogato

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 le parole: “ posizione economica D5 ,” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l’insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13. ”.

 

     Art. 52. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“ 1. Per il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all’articolo 8 della l.r. 83/2012. ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 le parole: “ lettera c) ” sono soppresse.

 

CAPO VIII - Disposizioni di prima applicazione e transitorie

 

     Art. 53. Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1. In fase di prima applicazione il Direttore generale della Presidenza e i Direttori generali cessano dal loro incarico a decorrere dal conferimento dell'incarico al Direttore generale della Giunta e ai direttori, che è effettuato dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla prima seduta della nuova Giunta.

2. In fase di prima applicazione i coordinatori di area e i responsabili di settore cessano dal loro incarico a decorrere dall'attribuzione degli incarichi ai nuovi responsabili di settore, che è effettuata dal Direttore generale e dai direttori entro sessanta giorni dalla nomina degli stessi.

3. Gli articoli da 15 a 18, 21, da 35 a 39 producono effetti a decorrere dalla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

4. Gli articoli da 2 a 14, 19, 20, da 22 a 25 e 28 producono effetti a far data dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1.

 

TITOLO II - Modifiche alle leggi regionali 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)

 

     Art. 54. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 43/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) è sostituito dal seguente:

“ 1. La direzione dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a soggetto, anche esterno all'Amministrazione, in possesso, ai sensi della normativa vigente, del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

 

     Art. 55. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 38/2007

1. L'articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

“ Art. 52. Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006 per l'incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare:

a) la percentuale entro il limite massimo di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006 degli importi posti a base di gara per la costituzione del Fondo tenuto conto dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare;

b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale di cui al comma 2;

c) i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo a favore dei dipendenti di cui al comma 2 previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006;

d) le modalità applicative dell'articolo 93, comma 7 ter, del d.lgs. 163/2006 che determina il tetto massimo di incentivi che può essere corrisposto ai dipendenti nel corso di ciascun anno;

e) le modalità di erogazione degli incentivi;

f) i casi e le modalità di avvalimento degli uffici regionali da parte di altri enti pubblici per la progettazione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'articolo 44;

g) i criteri per l'utilizzo della quota del Fondo di cui all'articolo 93 comma 7 quater, del d.lgs 163/2006 da destinare a spese per acquisto di beni per l'innovazione, l'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza della Regione e dei servizi ai cittadini. ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)

 

     Art. 56. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organismi amministrativi delle società a partecipazione regionale) è sostituito dal seguente:

“ 2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. ”.

 

     Art. 57. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

“ 2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)

 

     Art. 58. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:

“ 2. L'indennità è corrisposta per un importo non superiore al 50 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio preso le sedi di rappresentanza all'estero. ”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“ 2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti”.

 

CAPO V - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)

 

     Art. 59. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Nei casi di cui al comma 2 primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile. ”.

 

CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)

 

     Art. 60. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2011

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.

 

CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

 

     Art. 61. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2012

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato.

 

TITOLO III - Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)

 

     Art. 62. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 59/1996

1. Dopo il comma 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET) è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge agli organi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

 

     Art. 63. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 59/1996

1. L'articolo 9 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9. Direttore

1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di Direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’IRPET.

7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’IRPET, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’IRPET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’IRPET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’IRPET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

10. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.

11. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore. ”.

 

     Art. 64. Introduzione dell' articolo 9 bis nella l.r. 59/1996

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.

2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:

a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;

b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;

c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti dell'Istituto;

e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;

f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;

g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni. ”.

 

     Art. 65. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 59/1996

1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: “ Gettone di presenza ”.

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 59/1996 è abrogato.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”)

 

     Art. 66. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1999

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ ARTEA ”) è abrogata.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 60/1999 è abrogata.

 

     Art. 67. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 60/1999

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 60/1999 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

 

     Art. 68. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 60/1999

1. L'articolo 9 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9. Direttore

1. Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.

2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'ARTEA.

6. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ARTEA, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARTEA, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ARTEA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’ARTEA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore. ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”)

 

     Art. 69. Modifiche all'articolo 4 della l.r.6/2000

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”) è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

 

     Art. 70. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 6/2000

1. L'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 5. Il Direttore

1. Il Direttore è individuato d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l’Unioncamere Toscana, l’ICE e l’ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell’intesa di cui al comma 1. Ove l’intesa non si realizzi entro novanta giorni dall’avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.

3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

4. Il trattamento economico del Direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’APET.

7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un Ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’APET comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’APET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad APET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, APET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore. ”.

 

     Art. 71. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 6/2000

1. Prima del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:

“01. Il Direttore rappresenta legalmente l’APET ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Regione. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)

 

     Art. 72. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale “ARPAT”) è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

 

     Art. 73. Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 22 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 22. Direttore generale

1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all'ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.

6. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall'ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

7. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento. ”.

 

     Art. 74. Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“ Art. 24. Cessazione dall'incarico di direttore generale

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’articolo 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. ”.

 

     Art. 75. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 30/2009

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“ 6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del trattamento del direttore generale. ”.

2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 le parole: “ articolo 22, comma 4 ” sono sostituite dalle seguenti: “ articolo 22, commi da 5 a 8 ”.

 

     Art. 76. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2009

1. Il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 30/2009 è abrogato.

 

Capo V – Modifiche alla 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA)

 

     Art. 77. Sostituzione dell'articolo 11 della 39/2009

1. L'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) è sostituito dal seguente:

“ Art. 11. Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è regolato da contratto di diritto privato.

5. L'incarico di amministratore unico ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio del LAMMA.

6. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dal LAMMA comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto al LAMMA che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

7. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al LAMMA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il LAMMA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso amministratore.

10. L'amministratore unico:

a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;

b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 16;

c) predispone il bilancio di esercizio;

d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e ne assicura l’attuazione;

e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione. ”.

 

CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)

 

     Art. 78. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2012

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituito dal seguente:

“ Art. 4. Organi e commissione consultiva dell’Autorità

1. Sono organi dell’Autorità:

a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all’articolo 1, comma 2;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all’articolo 12. ”.

 

     Art. 79. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/2012

1. L'articolo 7 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7. Segretario generale dell'Autorità

1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.

2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. L’incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Autorità

5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. ”.

 

     Art. 80. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 23/2012

1. L'articolo 8 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 8. Cessazione dall'incarico di segretario generale

1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;

c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale. ”.

 

     Art. 81. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:

“ 5 bis. Al collegio si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008. ”.

 

CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000)

 

     Art. 82. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 80/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). ”.

 

     Art. 83. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 80/2012

1. L'articolo 7 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7. Direttore

1. Il direttore dell’Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell’Ente.

2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’Ente.

6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Ente Terre regionali toscane, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Ente stesso, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Ente il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Ente provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. Il contratto del direttore dell’Ente può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore. ”.

 

CAPO VIII - Disposizioni finali

 

     Art. 84. Disposizioni finali

1. I rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.

 

     Art. 85. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 40 a 52 entrano in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale, ad eccezione dell’articolo 41, comma 5, che inserisce il comma 4 ter dell’articolo 49 nella legge regionale 1/2009 [1].


[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 23 gennaio 2015, n. 4.