§ 4.1.191 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese".


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:10/12/2001
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 11.  (Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale n. 83 del 1995).
Art. 12.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.191 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 60. [1]

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese".

(B.U. 19 dicembre 2001, n. 41).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 2 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 3 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995).

     Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995 è inserito il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente:

    (Omissis).

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale n. 83 del 1995).

     1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale n. 83 del 1995, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 7 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 9 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 10 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 11 della legge regionale n. 83 del 1995, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995).

     1. L’articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale n. 83 del 1995).

     1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale n. 83 del 1995 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.