Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 03/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2000). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 6. (Norme in materia di fondi pensione). |
Art. 7. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale). |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48). |
Art. 9. (Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54). |
Art. 10. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 11. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 12. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 14. (Piano di politiche del lavoro). |
Art. 15. (Interventi per la cooperazione). |
Art. 16. (Interventi di sostegno in occasione di calamità naturali. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37). |
Art. 17. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 18. (Interventi nel settore sociale). |
Art. 19. (Strutture sanitarie). |
Art. 20. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 21. (Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica). |
Art. 22. (Interventi nel settore dei trasporti). |
Art. 23. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti). |
Art. 24. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia). |
Art. 25. (Interventi in materia di istruzione e cultura). |
Art. 26. (Interventi nel settore del turismo e dello sport). |
Art. 27. (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese). |
Art. 28. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche). |
Art. 29. (Sistema informativo regionale). |
Art. 30. (Interventi a sostegno dell'informazione locale). |
Art. 31. (Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). |
Art. 32. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di entrate). |
Art. 34. (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione). |
Art. 35. (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nella legislazione regionale di spesa. Modificazione alla legge regionale 1 gennaio 1999, n. 1). |
Art. 36. (Classificazione delle spese. Variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi). |
Art. 37. (Prenotazione dell'impegno di spesa). |
Art. 38. (Modificazioni alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93). |
Art. 39. (Modificazioni all'articolo 68 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29). |
Art. 40. (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6). |
Art. 41. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 42. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.242 - L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.
Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali.
(B.U. 12 gennaio 2000, n. 3).
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2000).
1. Il limite decennale di impegno di lire 120 milioni (euro 61.974), autorizzato per l'anno 1999 dall'articolo 2, comma 1, della
2. Per la concessione di contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della
3. Per il concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla
4. Il limite decennale di impegno di lire 50 milioni (euro 25.822), autorizzato per l'anno 1998 dall'articolo 2, comma 8, della
5. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli, di cui all'articolo 8 della
6. Per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui previsti dall'articolo 26, comma 2, della
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.560 milioni (euro 4.420.871) (cap. 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree ed immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 6.450 milioni (euro 3.331.146) (cap. 46940).
3. La spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 3, comma 3, della L.r. 1/1999 per l'applicazione della
4. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.100 milioni (euro 1.084.559) (capp. 35080 e 35081). A decorrere dall'anno 2001, l'autorizzazione di spesa è determinata dallo stanziamento iscritto annualmente in bilancio.
5. L'autorizzazione della spesa annua di lire 200 milioni, recata, per l'anno 2000, dall'articolo 3, comma 4, della L.r. 41/1997 e, per l'anno 2001, dall'articolo 3, comma 5, della L.r. 1/1999 per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 2000, aumenti di capitale della Società per azioni Centrale laitière di Aosta fino al limite di spesa di lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) (cap. 35520).
2. L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni (euro 1.032.913) per l'anno 2000 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, recata dall'articolo 4, comma 3, della L.r. 1/1999, è revocata (cap. 41490).
3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della
4. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 2000, quote di capitale sociale della Finaosta S.p.A. fino al limite di spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137) (cap. 35560).
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. La dotazione organica del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco di cui alla
3. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della L.r. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato nel limite della spesa di lire 185.297,6 milioni (euro 95.698.223) per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 168.262,6 milioni (euro 86.900.380) per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capp. 30500, 30501 e 30505), lire 1.250 milioni (euro 645.571) per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631), lire 10.279,8 milioni (euro 5.309.073) per il personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco (capp. 30800, 30801, 30810) e lire 5.505,2 milioni (euro 2.843.198) per il personale dipendente dal Consiglio regionale (cap. 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.
4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della L.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della L.r. 45/1995 non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.
5. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il periodo 2000/2001 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) per l'anno 2000 e di annue lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) a decorrere dall'anno 2001 (cap. 30650 parz.).
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento. Personale regionale. Personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2000 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.
7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della L.r. 90/1989, ancora per l'anno 2000 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capp. 30510, 30620) e per trasferte (capp. 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2000, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.
Art. 6. (Norme in materia di fondi pensione).
1. Per l'ulteriore applicazione della
2. La spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137) quale trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto per l'anno 2000 dalla
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della
Art. 7. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2000, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 167.745,3 milioni (euro 86.633.217) (capp. 20501 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento lire 67.098,3 milioni (euro 34.653.379) da utilizzarsi, quanto a lire 61.269,3 milioni (euro 31.642.952) per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della L.r. 48/1995, lire 100.647 milioni (euro 51.979.837) ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge regionale per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'Allegato B alla presente legge.
2. Per l'anno 2000, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, e articolo 13, comma 2, della L.r. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a), sono destinate:
a) per lire 8.600 milioni (euro 4.441.529) al finanziamento dei Comuni (cap. 20501), ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della L.r. 41/1997, inserito dall'articolo 1 della
b) per lire 159.145,3 milioni (euro 82.191.688) nella misura dell'81 per cento al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) e per il 19 per cento al finanziamento delle Comunità Montane (cap. 20745).
[3. Il finanziamento annuale da attribuire al Comune di Saint-Vincent a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti alla Regione dalla gestione della Casa da gioco è garantito nella misura minima di lire 7.000 milioni (euro 3.615.198) per gli anni 2000 e 2001 e di euro 3.615.000 a decorrere dall'anno 2002 (cap. 33740).] [1]
Art. 8. (Modificazioni alla
1. Le richieste di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della L.r. 48/1995 possono essere formulate, oltre che dagli enti già previsti al comma 2 del medesimo articolo, anche dalle Associazioni dei Comuni istituite ai sensi dell'articolo 93 della
2. [2].
3. [3].
4. [4].
5. [5].
6. L'articolo 28 della L.r. 48/1995, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della L.r. 1/1999, è abrogato.
Art. 9. (Proroga di termini. Modificazioni alla
1. [6].
2. [7].
3. [8].
4. [9].
Art. 10. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).
1. Per la realizzazione del programma definitivo 2000/2002 di cui all'articolo 20 della L.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 53.678 milioni (euro 27.722.366) (cap. 21245 parz.) così suddivisa:
a) anno 2000 lire 13.420 milioni (euro 6.930.851);
b) anno 2001 lire 27.892 milioni (euro 14.405.015);
c) anno 2002 euro 6.386.500.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della L.r. 48/1995, è confermata la spesa di lire 3.489 milioni (euro 1.801.918) per l'anno 2000, autorizzata dall'articolo 10, comma 4, della L.r. 1/1999 (cap. 21255).
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della L.r. 48/1995, per il triennio 2001/2003, la spesa di riferimento è determinata in lire 55.686 milioni (euro 28.759.418), di cui indicativamente lire 13.922 milioni (euro 7.190.113) per l'anno 2001 ed euro 14.046.000 per l'anno 2002, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni nella misura del venti per cento. Alla autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della L.r. 48/1995, è autorizzata, per il 2001, la spesa di lire 3.619 milioni (euro 1.869.057) (cap. 21255).
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della L.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e della
a) anno 2000 lire 1.520,3 milioni (euro 785.169);
b) anno 2001 lire 1.000 milioni (euro 516.456);
c) anno 2002 euro 2.065.800.
Art. 11. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della
Art. 12. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 1 della
a) anno 2000 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);
b) anno 2001 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);
c) anno 2002 euro 7.746.800.
2. Nella medesima misura è determinata l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi a copertura degli oneri di cui al comma 1 (cap. 11155).
Art. 13. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale Mont Avic di cui alla
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla L.r. 1/1999 (cap. 11175).
Art. 14. (Piano di politiche del lavoro).
1. La spesa di annue lire 8.560 milioni per il biennio 2000/2001, autorizzata dall'articolo 14 della L.r. 1/1999 per l'attuazione del piano triennale 1999/2001 di politiche del lavoro è rideterminata in lire 8.450 milioni (euro 4.364.060) per l'anno 2000 e in lire 8.510 milioni (euro 4.395.048) per l'anno 2001 (cap. 26010).
Art. 15. (Interventi per la cooperazione).
1. Per l'ulteriore attuazione degli interventi previsti dalla
Art. 16. (Interventi di sostegno in occasione di calamità naturali. Modificazioni ed integrazioni alla
Art. 17. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2000 in lire 280.855 milioni (euro 145.049.502), di cui:
a) trasferimenti all'USL per complessive lire 259.335 milioni (euro 133.935.349) così ripartite:
1) assegnazione quale quota indistinta per il finanziamento di spese correnti, comprensive della mobilità sanitaria, lire 247.200 milioni (euro 127.668.145) (cap. 59900 parz.);
2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) (cap. 59980);
3) iniziative di formazione lire 150 milioni (euro 77.468) (cap. 59900 parz.);
4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 900 milioni (euro 464.811) (cap. 59900 parz.);
5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.200 milioni (euro 619.748) (cap. 59900 parz.);
6) accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 5.100 milioni (euro 2.633.930) (cap. 59900 parz.);
7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 950 milioni (euro 490.634) (cap. 60470 parz.);
8) accreditamento dei centri veterinari, lire 35 milioni (euro 18.075) (cap. 59900 parz.);
8 bis) rinnovo contratti e convenzioni del personale medico e veterinario, lire 13.000 milioni (euro 6.713.940) (cap. 59915 di nuova istituzione) [11];
b) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 4.000 milioni (euro 2.065.827) (cap. 67380);
c) interventi diretti della Regione lire 1.520 milioni (euro 785.014) (capp. 59920, 61730, 61265 e 60470 parz.);
d) trasferimenti straordinari all'USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1999 lire 16.000 milioni (euro 8.263.310) (cap. 59925).
Art. 18. (Interventi nel settore sociale).
1. La spesa annua per l'applicazione della
2. Per i seguenti ulteriori interventi previsti dalla
a) lire 50 milioni (euro 25.822) per lo sviluppo del servizio sociale territoriale (cap. 61630);
b) lire 6.000 milioni (euro 3.098.741) per l'erogazione di contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili (cap. 61700).
3. La spesa annua di lire 450 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall'articolo 1 della L.r. 41/1997 e dall'articolo 16, comma 2, della L.r. 1/1999 per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Desaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla
4. La residua spesa di lire 500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 16, comma 3, della L.r. 1/1999 per la realizzazione del centro occupazionale agricolo per portatori di handicap di cui alla
5. [La spesa annua di lire 2.000 milioni per gli anni 2000 e 2001, autorizzata dall'articolo 16, comma 4, della L.r. 1/1999, per la concessione di contributi ad enti pubblici per l'abbattimento delle barriere architettoniche, prevista dalla
6. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 19. (Strutture sanitarie).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, è trasferita all'Unità Sanitaria Locale (USL), per l'anno 2000, la somma di lire 4.200 milioni (euro 2.169.118) (cap. 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, già autorizzata in lire 300 milioni per l'anno 2000 e in lire 600 milioni per l'anno 2001 dall'articolo 17, comma 2, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 620 milioni (euro 320.203) per l'anno 2000, in lire 1.000 milioni (euro 516.456) per l'anno 2001 ed in euro 284.000 per l'anno 2002 (cap. 60310).
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, già autorizzata in lire 34.900 milioni per il biennio 2000/2001 dall'articolo 17, comma 3, della L.r. 1/1999, è rideterminata in lire 31.851 milioni (euro 16.449.668), di cui lire 25.451 milioni (euro 13.144.344) per l'anno 2000 e lire 6.400 milioni (euro 3.305.324) per l'anno 2001; per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 8.366.400 (cap. 60420).
4. Il limite di annue lire 3.000 milioni che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL quale finanziamento vincolato per le finalità di cui alla
Art. 20. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al
a) documento unico di programmazione, obiettivo n. 2, 2000/06, complessive lire 1.895 milioni (euro 978.685) per l'anno 2000, lire 1.780 milioni (euro 919.293) per l'anno 2001 ed euro 858.000 per l'anno 2002 (cap. 25026);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria INTERREG III italo- francese 2000/06, complessive lire 1.200 milioni (euro 619.748) per l'anno 2000, lire 1.200 milioni (euro 619.748) per l'anno 2001 ed euro 620.000 per l'anno 2002 (cap. 25030);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria INTERREG III italo- svizzero 2000/06, complessive lire 200 milioni (euro 103.291) per l'anno 2000, lire 200 milioni (euro 103.291) per l'anno 2001 ed euro 104.000 per l'anno 2002 (cap. 25029).
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui al comma 1.
Art. 21. (Disposizioni in materia di sostegno al settore dell'edilizia residenziale pubblica). [13]
[1. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della
2. I fondi statali, attribuiti alla Regione per i fini di cui all’articolo 11 della
3. La dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della
4. [I fondi di cui al comma 2 sono destinati anche ad inquilini che non siano assegnatari o aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto dei requisiti definiti dal Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, previsto dall'articolo 11, comma 4, della
Art. 22. (Interventi nel settore dei trasporti).
1. La spesa per l'applicazione della
2. La spesa di annue lire 26.500 milioni, autorizzata per gli anni 2000 e 2001 dall'articolo 19, comma 2, della L.r. 1/1999 per l'erogazione alle società concessionarie di servizi di autolinee dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59 e 60 della
3. La spesa recata dall'articolo 19, comma 3, della L.r. 1/1999 per l'applicazione della
4. L'autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni annui per gli anni 2000 e 2001, recata dall'articolo 19, comma 5, della L.r. 1/1999, per l'applicazione della
5. L'autorizzazione di spesa di lire 7.338 milioni (euro 3.789.760) per il biennio 2000/2001, recata dall'articolo 19, comma 7, della L.r. 1/1999, per l'applicazione della
Art. 23. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente. Smaltimento rifiuti).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni per l'anno 2000 e di lire 6.200 milioni per l'anno 2001, recata nell'articolo 20 della L.r. 1/1999 per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani, previsti dall'articolo 1 della
Art. 24. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
1. L'autorizzazione della spesa di annue lire 3.700 milioni (euro 1.910.890) per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del
2. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni (euro 4.131.655) per la concessione, ancora per l'anno 2000, di contributi a favore di titolari di allevamenti che abbiano maturato nel corso della campagna sanitaria 1999 i requisiti previsti dalla
3. La spesa di lire 5.450 milioni per l'anno 2000 e di lire 5.650 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 1 della L.r. 1/1999 per l'applicazione della
Art. 25. (Interventi in materia di istruzione e cultura).
1. La residua spesa di lire 14.000 milioni per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della
2. La spesa di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 22, comma 3, della L.r. 1/1999, per il funzionamento del corso di laurea in Scienza della formazione e della scuola di specializzazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 95, della
3. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 3 del
4. La residua spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 dalla
Art. 26. (Interventi nel settore del turismo e dello sport).
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro il limite annuo di lire 1.000 milioni (euro 516.456) per gli anni 2000 e 2001 ed euro 516.400 per l'anno 2002 (capp. 11165 entrate e 64821 spesa); tali importi modificano quelli autorizzati dall'articolo 25, comma 1, della L.r. 1/1999.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 42 milioni (euro 21.691) per l'anno 2000, di lire 126 milioni (euro 65.073) per l'anno 2001 e di euro 108.400 per l'anno 2002 e annui euro 126.850 a decorrere dall'anno 2003 (cap. 69300 parz. e 69320 parz.).
3. La spesa di annue lire 1.020 milioni (euro 526.786), autorizzata dall'articolo 25, comma 3, della L.r. 1/1999 per gli interventi previsti dalla
4. Per gli interventi previsti dalla
5. Per l'ulteriore applicazione della
6. La spesa di lire 25.500 milioni, autorizzata per l'anno 2000 per l'applicazione della
7. Per l'ulteriore applicazione della
8. Per il completamento dell'intervento di ristrutturazione del fabbricato regionale Foyer de montagne ubicato nel comune Valgrisenche, di cui alla
Art. 27. (Interventi nel settore delle piccole e medie imprese).
1. La spesa per l'applicazione della
2. La spesa di lire 3.000 milioni annui per l'applicazione, negli anni 2000 e 2001, dell'articolo 1 della
Art. 28. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
1. E' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 309.800 per l'applicazione della
2. L'applicazione della
3. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della L.r. 1/1997, autorizzata dall'articolo 27, comma 3, della L.r. 1/1999, è rideterminata per l'anno 2001 in lire 300 milioni (euro 154.937) ed estesa all'anno 2002 per euro 154.900 (cap. 48820).
4. La spesa annua di lire 400 milioni, autorizzata dall'articolo 29, comma 1, della L.r. 1/1999 per l'applicazione della
Art. 29. (Sistema informativo regionale).
1. La spesa di lire 617 milioni per l'anno 2000 e di lire 460 milioni per l'anno 2001, autorizzata dall'articolo 28, comma 1, della L.r. 1/1999 per la realizzazione del sistema informativo regionale territoriale (SITR) di cui alla
2. L'autorizzazione di spesa di lire 340 milioni per l'anno 2000 e di lire 350 milioni per l'anno 2001, recata dall'articolo 28, comma 2, della L.r. 1/1999 per l'ulteriore applicazione della
Art. 30. (Interventi a sostegno dell'informazione locale).
1. Per l'applicazione della
Art. 31. (Modificazione alla
Art. 32. (Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla
Art. 33. (Disposizioni in materia di entrate).
1. Fino al 31 dicembre 2000 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), di cui al
2. In attesa di una disciplina organica della materia, per l'anno 2000 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono svolte dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni con i soggetti interessati.
Art. 34. (Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione).
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere il rimborso, anche in più soluzioni, della somma di lire 15.000 milioni (euro 7.746.853), disponibile sui fondi di rotazione regionali istituiti presso la Finaosta S.p.A., ai sensi della
a) quanto a lire 10.000 milioni (euro 5.164.568) sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui al capo II (Provvidenze per il turismo) della L.r. 33/1973;
b) quanto a lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui al capo III (Provvidenze per l'industria) della L.r. 33/1973.
2. Le somme rimborsate ai sensi del presente articolo saranno introitate sul capitolo n. 9904 che si istituisce nella parte entrate del bilancio della Regione con la denominazione "Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione".
Art. 35. (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nella legislazione regionale di spesa. Modificazione alla
Art. 36. (Classificazione delle spese. Variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi). [20]
[1. Gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 30, comma 1, della L.r. 90/1989 sono individuati nell'ultimo livello di codifica della spesa regionale indicato nello schema di bilancio in vigore.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli appartenenti al medesimo obiettivo programmatico, come individuato al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa determinati con legge e del vincolo di destinazione per le spese finanziate con risorse aventi destinazione vincolata.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.]
Art. 37. (Prenotazione dell'impegno di spesa). [21]
[1. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.
2. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure di gara bandite prima del 31 dicembre 1999 e non concluse entro tale termine.]
Art. 38. (Modificazioni alla
1. - 2. [23].
3. L'articolo 21 della L.r. 93/1982 è abrogato.
Art. 39. (Modificazioni all'articolo 68 della
1. [24].
2. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 2000.
Art. 40. (Modificazioni all'articolo 1 della
Art. 41. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge ammontano a lire 980.538,6 milioni (euro 506.405.924) per l'anno 2000, a lire 341.356 milioni (euro 176.295.661) per l'anno 2001 e ad euro 167.872.012 per l'anno 2002.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di lire 625.378 milioni (euro 322.980.782) per l'anno 2000, di lire 71.638 milioni (euro 36.997.939) per l'anno 2001 e di euro 163.971.980 per l'anno 2002, si fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 2000/2002, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della spesa.
Art. 42. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
ALLEGATO B
[1] Comma abrogato dall’art. 3 della
[2] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 17 della
[3] Modifica l'alinea del comma 3, art. 19 della
[4] Sostituisce il comma 3, art. 22 della
[5] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 23 della
[6] Modifica il comma 1, art. 7 della
[7] Modifica il comma 1, art. 117 della
[8] Modifica il comma 1, art. 125 della
[9] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 125 della
[10] Sostituisce gli articoli 25 e 26 della
[11] Numero aggiunto dall'art. 2 della
[12] Comma abrogato dall'art. 18 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[14] Comma così sostituito dall’art. 34 della
[15] Comma così sostituito dall’art. 34 della
[16] Comma abrogato dall’art. 34 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 18 della
[18] Sostituisce il comma 7, art. 15 e i commi 2 e 6, art. 39 della
[19] Sostituisce il comma 2, art. 33 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[23] Sostituiscono gli articoli 18 e 20 della
[24] Modifica il comma 3, art. 68 della
[25] Modifica il comma 1, art. 1 della