§ 2.18.115 - L.R. 19 marzo 1999, n. 7.
Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/03/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dei servizi antincendi).
Art. 2.  (Prevenzione degli incendi).
Art. 3.  (Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti).
Art. 4.  (Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile).
Art. 5.  (Corpo valdostano dei vigili del fuoco).
Art. 6.  (Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi).
Art. 7.  (Attività di soccorso).
Art. 8.  (Coordinamento con il servizio antincendi boschivo).
Art. 9.  (Servizi antincendi aeroportuali).
Art. 10.  (Collegamenti con organismi nazionali e internazionali).
Art. 11.  (Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi).
Art. 12.  (Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi).
Art. 13.  (Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Art. 14.  (Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Art. 15.  (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).
Art. 16.  (Servizi gratuiti e a pagamento).
Art. 17.  (Competenze in ordine a strumenti urbanistici).
Art. 18.  (Competenze in ordine agli idranti stradali).
Art. 19.  (Veicoli e conducenti dei servizi antincendi).
Art. 20.  (Esonero dal richiamo alle armi).
Art. 21.  (Assicurazioni).
Art. 22.  (Requisizione di mezzi e materiali ausiliari).
Art. 23.  (Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale).
Art. 24.  (Particolari incarichi).
Art. 25.  (Struttura regionale preposta ai servizi antincendi).
Art. 26.  (Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi).
Art. 27.  (Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco).
Art. 28.  (Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco).
Art. 29.  (Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).
Art. 30.  (Personale professionista).
Art. 31.  (Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995).
Art. 32.  (Accertamenti dell'idoneità psicofisica).
Art. 33.  (Corsi di specializzazione e aggiornamento).
Art. 33 bis.  (Interventi per la predisposizione di strutture di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e per il potenziamento del soccorso in galleria)
Art. 34.  (Reclutamento dei vigili professionisti).
Art. 35.  (Reclutamento di capisquadra e capireparto).
Art. 36.  (Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori).
Art. 37.  (Riserva di posti e valutazione dei titoli).
Art. 38.  (Corsi di formazione).
Art. 39.  (Trattamento economico per la frequenza ai corsi).
Art. 40.  (Disciplina).
Art. 41.  (Censura).
Art. 42.  (Riduzione temporanea dello stipendio).
Art. 43.  (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio).
Art. 44.  (Destituzione).
Art. 45.  (Limiti di età).
Art. 46.  (Perdita dell'idoneità al servizio).
Art. 47.  (Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995).
Art. 48.  (Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari).
Art. 49.  (Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco).
Art. 50.  (Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti).
Art. 51.  (Inquadramenti).
Art. 52.  (Personale statale in posizione di comando).
Art. 53.  (Trattamento economico).
Art. 54.  (Indennità di rischio e indennità notturna e festiva).
Art. 55.  (Trattamento di quiescenza).
Art. 56.  (Regolamento di applicazione della legge).
Art. 57.  (Trasferimento dei beni alla Regione).
Art. 58.  (Contributi delle imprese di assicurazione).
Art. 59.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 60.  (Variazioni di bilancio).


§ 2.18.115 - L.R. 19 marzo 1999, n. 7. [1]

Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

(B.U. 30 marzo 1999, n. 15).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

 

CAPO I

ISTITUZIONE

 

Art. 1. (Istituzione dei servizi antincendi).

     1. La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta).

 

     Art. 2. (Prevenzione degli incendi).

     1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza, attribuita ai vigili del fuoco dalle leggi vigenti nella materia definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi).

     2. Nell'esercizio della prevenzione degli incendi si osservano, oltre alle leggi statali vigenti su tutto il territorio nazionale, i regolamenti e le normative tecniche specifiche di prevenzione degli incendi, emanate dalla Regione o, in tutti i casi in cui non esistano norme regionali corrispondenti, dal Ministero dell'interno.

 

     Art. 3. (Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti).

     1. L'attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici consiste essenzialmente:

     a) nell'estinzione degli incendi;

     b) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra calamità;

     c) nella rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;

     d) nell'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può essere utile alla salvezza di persone e di cose;

     e) nell'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

     2. L'attività di cui al comma 1 si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.

     3. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitata a discrezione e sotto responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

 

     Art. 4. (Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile).

     1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è un componente fondamentale e una struttura operativa della protezione civile.

 

     Art. 5. (Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

     1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articola in:

     a) personale professionista disciplinato dalla presente legge;

     b) personale volontario disciplinato dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 13 dicembre 1989, n. 1.

     2. Le espressioni Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, personale del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ed altre consimili abbreviate, riferite comunque al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, contenute nelle leggi regionali vigenti, sono sostituite dall'espressione personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     3. Le espressioni organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenute rispettivamente nell'articolo 2, comma 2, nell'articolo 28, comma 1, nell'articolo 29, comma 5, della l.r. 37/1988, sono sostituite dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     4. L'espressione Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenuta nell'articolo 3, comma 1, del regolam. reg. 1/1989, è sostituita dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'espressione Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, contenuta nell'articolo 23, comma 1, nell'articolo 41, commi 2 e 3, nell'articolo 42, comma 1, nell'articolo 44, comma 2, e nell'articolo 45, comma 2, della l.r. 37/1988, è sostituita dall'espressione Comando regionale dei vigili del fuoco.

     5. Nella presente legge il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è denominato personale professionista.

     6. La collocazione organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è definita con provvedimento della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

     7. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è affiancato, per le attribuzioni di competenza, dai servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

 

     Art. 6. (Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi).

     1. Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell'interno o dell'Amministrazione dell'interno e del Ministro dell'interno sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Amministrazione regionale e al Presidente della Giunta regionale.

     2. Le funzioni e le competenze dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e degli ispettorati regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalla corrispondente struttura regionale istituita ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995 e dal personale della qualifica dirigenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 7. (Attività di soccorso).

     1. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico, in genere, è effettuata dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del comandante dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del comandante delle squadre di soccorso.

 

     Art. 8. (Coordinamento con il servizio antincendi boschivo).

     1. Nel caso di incendi boschivi, si applica l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa di boschi dagli incendi), come modificato dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45.

 

     Art. 9. (Servizi antincendi aeroportuali).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle norme internazionali e di quanto stabilito dal comma 2, istituisce i servizi antincendi aeroportuali.

     2. Il dirigente della struttura di cui all'articolo 26:

     a) individua, nel rispetto delle norme internazionali, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 930/1980;

     b) provvede al rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della l. 930/1980.

 

     Art. 10. (Collegamenti con organismi nazionali e internazionali).

     1. La struttura di cui all'articolo 26 assicura:

     a) i collegamenti con gli organi centrali dello Stato competenti nelle materie indicate all'articolo 1, con il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con il servizio sanitario e, ai fini di cui all'articolo 6 del d.p.r. 577/1982, con altri organismi nazionali;

     b) i collegamenti con organismi comunitari e internazionali in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;

     c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro medesimo.

     2. La Regione, ove richiesta, provvede alle eventuali spese per attività del Centro di cui al comma 1, lett. c), riguardanti la Valle d'Aosta.

     3. La struttura di cui all'articolo 26 può altresì utilizzare studi, relazioni di prove e certificazioni di altri istituti e laboratori riconosciuti altamente qualificati dallo Stato italiano o da altro Stato dell'Unione europea.

 

     Art. 11. (Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982, è istituita, presso la struttura di cui all'articolo 26, la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, composta da:

     a) il dirigente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), con funzioni di presidente;

     b) il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco;

     c) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

     d) un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;

     e) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

     2. La Commissione di cui al comma 1 può essere integrata da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altra struttura analoga di uno Stato dell'Unione europea, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza.

     3. La Commissione può avvalersi, a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze secondo le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

     4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare della Commissione è nominato un membro supplente.

     5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d) e e) che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive, sono considerati decaduti e la struttura di cui all'articolo 26 procede alla richiesta di una nuova designazione.

     7. Ai componenti di cui al comma 1, lettere c) e d) e a quello di cui al comma 2, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.

 

     Art. 12. (Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi).

     1. La Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 11 svolge i seguenti compiti:

     a) esercita, limitatamente al territorio regionale, le funzioni altrove attribuite ai Comitati tecnici di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982;

     b) nomina i tre esperti incaricati di effettuare i sopralluoghi presso insediamenti industriali ed impianti di tipo complesso ed a tecnologia avanzata ai sensi degli articoli 14 e 19 del d.p.r. 577/1982;

     c) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'installazione o all'esercizio di attività, in deroga alle norme vigenti, valutando gli accorgimenti proposti per conferire un grado di sicurezza equivalente alle suddette attività;

     d) fornisce, su richiesta delle competenti strutture regionali, consulenze sui progetti di nuove normative tecniche e su problemi o questioni in materia di prevenzione degli incendi.

 

     Art. 13. (Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

     1. La struttura di cui all'articolo 26:

     a) prende accordi con i competenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del Corpo nazionale suddetto e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali nel territorio nazionale limitrofo;

     b) previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato, prende le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso di intervento per calamità nel territorio regionale.

 

     Art. 14. (Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

     1. La struttura di cui all'articolo 26, previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale ed i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:

     a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;

     b) alla gestione dei ripetitori appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

     2. La struttura di cui all'articolo 26 può provvedere alla gestione di reti informatiche di raccolta e di utilizzazione di dati di carattere nazionale ed europeo.

 

     Art. 15. (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

     1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, individua con proprio decreto il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 16. (Servizi gratuiti e a pagamento).

     1. Il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

     2. Sono a pagamento:

     a) i servizi tecnici di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco prestati su richiesta di enti o di privati[2];

     b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione degli incendi;

     c) l'attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), e successive modificazioni;

     d) [i servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della l. 930/1980 e dall'articolo 9] [3].

     3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista, con l'ausilio, in caso di estrema necessità, del personale volontario[4].

     4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di apposite convenzioni [5].

     4 bis. Ai fini di conseguire un più elevato grado di sicurezza nel territorio regionale, i servizi a pagamento di cui al presente articolo, ivi compresi i servizi di formazione ed addestramento a qualunque titolo erogati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sono individuati come attività istituzionali svolte in veste di pubblica autorità [6].

     5. I corrispettivi dei servizi a pagamento sono introitati al capitolo 9860 (Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione) del bilancio della Regione.

     5 bis. Parte delle risorse introitate a titolo di corrispettivi per i servizi di prevenzione, vigilanza e formazione prevista dal D.Lgs. 626/1994 resi dal personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, può essere utilizzata, in sede di contrattazione collettiva regionale, per la corresponsione di eventuali indennità a favore del personale avente diritto, nonché per il pagamento dei relativi oneri di legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione [7].

 

     Art. 17. (Competenze in ordine a strumenti urbanistici).

     1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori e dei regolamenti di polizia urbana, le amministrazioni comunali sono tenute ad acquisire il parere del Comando regionale dei vigili del fuoco per la parte riguardante disposizioni comunque atte a prevenire gli incendi nonché prima dell'eventuale emanazione di normative che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.

     2. Il parere di cui al comma 1 deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dalle amministrazioni comunali, a seconda dei casi, per questioni generali di viabilità limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla suddetta viabilità.

 

     Art. 18. (Competenze in ordine agli idranti stradali).

     1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere, in conformità alle direttive generali ed alle osservazioni specifiche del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, alla installazione e alla manutenzione degli idranti stradali secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi secondo le necessità e le possibilità locali, nonché alla installazione di eventuali apparecchi di allarme.

     2. La planimetria aggiornata, con l'ubicazione degli idranti stradali, deve essere elaborata a cura delle singole amministrazioni comunali ed inviata ai competenti uffici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     3. L'uso degli idranti stradali è gratuito per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI CONNESSE CON LA

PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

 

     Art. 19. (Veicoli e conducenti dei servizi antincendi).

     1. In attesa che le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, siano estese anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Regione, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dell'interno, è autorizzata a:

     a) utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia di quelli trasferiti in proprietà alla Regione secondo la procedura prevista dall'articolo 45 della l. 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

     2. Eventuali oneri relativi alle operazioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

 

     Art. 20. (Esonero dal richiamo alle armi).

     1. Al personale professionista si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

 

     Art. 21. (Assicurazioni).

     1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

 

     Art. 22. (Requisizione di mezzi e materiali ausiliari).

     1. In casi di necessità, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

     2. Della facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il comandante delle operazioni di soccorso in caso di necessità urgenti, restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 23. (Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle competenti autorità, dispone l'impiego di personale professionista fuori del territorio regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, ottenuto l'assenso da parte delle competenti autorità, può disporre, anche di propria iniziativa, l'invio del personale, di cui al comma 1, fuori del territorio regionale.

 

     Art. 24. (Particolari incarichi).

     1. Quando ricorrano eccezionali circostanze, il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale professionista, in via temporanea, a interventi di interesse pubblico per i quali il personale del Corpo abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto.

     2. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

 

CAPO IV

DIREZIONE

 

     Art. 25. (Struttura regionale preposta ai servizi antincendi).

     1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, di cui all'articolo 6, comma 2, si articola, a livello dirigenziale, in:

     a) dirigente con funzioni di direzione della struttura e funzioni ispettive, di cui all'articolo 6, comma 2;

     b) dirigente con funzioni di direzione operativa e amministrativa del Comando regionale dei vigili del fuoco, che assume la denominazione di comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.

     2. L'ulteriore articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.

     3. Il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1, lett. a), è sovraordinato al dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco.

     4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lettera b), le relative funzioni possono essere affidate ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi designato dal dirigente stesso [8].

     5. I dirigenti della struttura di cui al comma 1 sono componenti di diritto del Comitato per la protezione civile previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

 

     Art. 26. (Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi).

     1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, oltre ai compiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, provvede, in particolare, a:

     a) esame, studio e formulazione di proposte per la trasposizione in norme regionali delle direttive CEE in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, ovvero per l'emanazione di norme di iniziativa regionale;

     b) studi e rilevazioni statistiche ed emanazione di disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in comune con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile.

 

     Art. 27. (Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco).

     1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco:

     a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista;

     b) risponde della disciplina del personale professionista e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al titolo II, Capo III;

     c) dispone le visite ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, nonché ai controlli sui locali adibiti a pubblico spettacolo;

     d) provvede ai controlli periodici sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione degli incendi, nonché sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

     e) provvede ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 626/1994 ed alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del decreto stesso;

     f) propone, in applicazione dell'articolo 20 della l.r. 37/1988, la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;

     g) coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento con il personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 28. (Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco).

     1. La nomina a comandante si consegue mediante concorso per esami al quale è ammesso se in possesso del diploma di laurea:

     a) il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che rivesta, da almeno cinque anni, il profilo di ispettore antincendi direttore o di ispettore antincendi [9];

     b) il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente ai servizi antincendi corrispondenti di altri enti pubblici, che rivesta, da almeno cinque anni, profilo corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore dell'Amministrazione regionale.

     2. Nel caso in cui il concorso abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la Giunta regionale, in attesa della copertura del posto, può procedere al conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 45/1995, nei confronti del personale di cui al comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), l'incarico può essere disposto nei confronti di personale per cui sia stato richiesto il comando temporaneo presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

TITOLO II

PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO

VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

 

CAPO I

ORGANICO

 

     Art. 29. (Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

     1. Il personale professionista comprende:

     a) le qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 25, comma 1;

     b) il personale di cui al comma 2.

     2.Il personale professionista è articolato in un'area operativa- tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.

     3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si avvale inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).

 

     Art. 30. (Personale professionista).

     1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il personale dipendente

dall'Amministrazione regionale, integrate dalle disposizioni della presente legge e, in difetto, le corrispondenti norme statali.

     2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

     3. Le disposizioni speciali di cui agli articoli 32 e 33 e ai Capi II, III e IV del presente Titolo, in materia di reclutamento, disciplina e cessazione dal servizio, sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. In particolare, l'accesso a profili professionali dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco diversi da quelli previsti dagli articoli 34, 35 e 36 resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale di cui alla l.r. 45/1995 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici

dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

     4. Nelle materie oggetto di riserva di legge e di delegificazione di cui all'articolo 3 della l.r. 45/1995 le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di cui al comma 1.

     5. Le disposizioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 37 della l.r. 45/1995, divengono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi regionali previsti dalla l.r. 45/1995 che contengano una disciplina sostitutiva.

     6. Il personale della qualifica dirigenziale, direttiva, gli ispettori antincendi direttori, gli ispettori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi, gli assistenti tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l. 196/1978, dell'articolo 16 della l. 469/1961 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale; i vigili del fuoco sono agenti di polizia giudiziaria.

     7. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 31. (Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995).

     1. Il personale professionista sia dell'area operativa-tecnica sia dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 45/1995 e nell'organico istituito dal comma 2.

     2. [10].

     3. L'organico del personale professionista è indicato nella tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.

 

     Art. 32. (Accertamenti dell'idoneità psicofisica).

     1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato, l'Amministrazione regionale sottopone il personale professionista a specifici controlli sanitari periodici presso l'Unità sanitaria locale (USL) o altri centri specializzati. L'USL locale provvede al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.

     2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:

     a) dopo sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute effettuata dal dipendente in una o più riprese nell'arco dell'anno solare;

     b) su motivata proposta del comandante dei vigili del fuoco.

 

     Art. 33. (Corsi di specializzazione e aggiornamento).

     1. L'Amministrazione regionale istituisce, anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale professionista. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.

 

     Art. 33 bis. (Interventi per la predisposizione di strutture di addestramento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e per il potenziamento del soccorso in galleria) [11]

     1. Al fine di migliorare la prevenzione degli incendi e l'efficienza dei soccorsi in galleria e in ambito stradale nonché in ambiente confinato, condotti dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i concessionari delle società autostradali e dei trafori della Valle d'Aosta, finalizzate alla realizzazione o al completamento di strutture di formazione ed addestramento ed altri interventi impiantistici e strutturali volti a favorire l'ottimale gestione delle radiocomunicazioni e delle operazioni di soccorso.

 

CAPO II

RECLUTAMENTO

 

     Art. 34. (Reclutamento dei vigili professionisti).

     1. I vigili professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

     2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:

     a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni[12];

     b) statura non inferiore a m. 1,65;

     c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica al disimpegno delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 32.

     3. Il bando di concorso può stabilire che l'ammissione alle prove sia subordinata:

     a) al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco;

     b) all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, per i candidati che abbiano superato il test psico-attitudinale.

     4. Il bando di concorso deve richiedere, nell'ambito di un identico profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi. In tale ipotesi, il bando di concorso deve prevedere l'effettuazione di prove differenziate, nell'ambito del concorso unico, in relazione alle differenti specializzazioni richieste.

     5. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.

 

     Art. 35. (Reclutamento di capisquadra e capireparto).

     1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco.

     2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di capisquadra.

     3. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.

     3 bis. Qualora il corso di cui all'articolo 38 non possa aver luogo nel termine di tre mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso o non possa essere frequentato nel termine suddetto per esigenze dell'Amministrazione, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso[13].

 

     Art. 36. (Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori).

     1. Il reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

     2. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lett. b) e c), e comma 3.

     4. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi del presente articolo è fissato nell'età non superiore ad anni 30, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

     5. Nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai corrispondenti corpi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome non trova applicazione il limite massimo d'età.

 

     Art. 37. (Riserva di posti e valutazione dei titoli).

     1. Il quindici per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

     2. Costituiscono titolo da valutarsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 32 del regolam. reg. 6/1996:

     a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

     b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale;

     c) l'aver prestato servizio di leva tra i vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 320/1994 e/o della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

     d) l'aver prestato lodevole servizio come personale volontario dei vigili del fuoco per un minimo di tre anni;

     e) l'essere orfani di vigili del fuoco deceduti per cause di servizio.

 

     Art. 38. (Corsi di formazione).

     1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se non appartenenti al ruolo unico regionale, sono assunti a tempo determinato durante il quale devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. I non idonei cessano dal servizio. Qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, i non idonei possono essere ammessi a frequentare un corso successivo durante il quale sono nuovamente assunti in servizio a tempo determinato e al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto alla nomina.

     2. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione dell'Amministrazione regionale, o da privati, devono frequentare il corso di cui al comma 1; agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 39, comma 2.

     3. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34, 35 e 36, se appartenenti al ruolo unico regionale, devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono l'avanzamento. I non idonei, qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, possono essere ammessi a frequentare un corso successivo al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto all'avanzamento o alla nomina.

     4. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, salvo il caso in cui questo sia già stato effettuato ai sensi dell'articolo 34, comma 3.

 

     Art. 39. (Trattamento economico per la frequenza ai corsi).

     1. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti da amministrazioni o enti pubblici o da privati, è attribuito, durante il periodo di permanenza presso le scuole centrali antincendi o altre organizzazioni qualificate, il trattamento economico previsto per il profilo professionale del vigile del fuoco ridotto di un quinto e non competono le indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

     2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38, comma 2, compete un assegno di frequenza in misura da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 45/1995.

     3. Il personale del ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 38 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

     4. Sono rimborsate le spese di vitto e alloggio, se non forniti dalle scuole, e le spese di trasferimento di inizio e fine corso, con le modalità e nelle misure previste per il personale regionale.

 

CAPO III

NORME DISCIPLINARI

 

     Art. 40. (Disciplina).

     1. Il personale professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Titolo IV, Capo VII, della l.r. 3/1956, modificato dalle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, 30 aprile 1980, n. 18 e 12 maggio 1986, n. 23, integrate dalle disposizioni del presente Capo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale, di cui alla l.r. 45/1995, che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

 

     Art. 41. (Censura).

     1. La censura è inflitta per:

     a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;

     b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;

     c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

     d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.

 

     Art. 42. (Riduzione temporanea dello stipendio).

     1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:

     a) abituale abuso di bevande alcooliche;

     b) aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;

     c) aver usato linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;

     d) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;

     e) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;

     f) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

     g) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.

 

     Art. 43. (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio).

     1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:

     a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio;

     b) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;

     c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;

     d) uso di sostanze stupefacenti;

     e) ubriachezza abituale;

     f) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

     g) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, in casa di terzi.

 

     Art. 44. (Destituzione).

     1. La destituzione è adottata per:

     a) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;

     b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza dei vigili del fuoco;

     c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito dei vigili del fuoco;

     d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione dei vigili del fuoco nel corso degli interventi;

     e) tossicodipendenza abituale.

 

CAPO IV

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

     Art. 45. (Limiti di età).

     1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco cessa normalmente dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica che non abbia maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici può essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, a condizione che transiti o nell'area amministrativo-contabile del personale professionista o in altro organico dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero.

     3. Al personale di cui al comma 2 non si applica l'articolo 28, commi 6 e 7, della l.r. 45/1995, salvo che per il nuovo posto siano richiesti specifici requisiti di professionalità.

 

     Art. 46. (Perdita dell'idoneità al servizio).

     1. La perdita delle condizioni psicofisiche di idoneità è accertata secondo le modalità previste dall'articolo 32.

     2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica si applicano le disposizioni previste per il personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.

     3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica ai sensi del comma 1, ma che risulti idoneo ad altre mansioni, l'Amministrazione regionale applica, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, la mobilità secondo le procedure di cui all'articolo 43, comma 1, lett. a) e c), e all'articolo 44 del regolam. reg. 6/1996.

 

     Art. 47. (Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995). [14]

 

     Art. 48. (Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari).

     1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica, non più in servizio, può essere iscritto, a domanda, tra i vigili del fuoco volontari, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di 65 anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a destituzione o dispensa.

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

MODALITA' DI TRASFERIMENTO

 

     Art. 49. (Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco).

     1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d' Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B.

     2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

     3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d' Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale che sia stato assegnato al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta per un periodo minimo di cinque anni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio presso altra sede del Ministero dell'interno.

     6. Il personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta che abbia optato per il trasferimento previsto dal comma 1, che sia risultato vincitore di concorso per il profilo di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che abbia acquisito l'idoneità in corsi di qualificazione, è inquadrato nel corrispondente posto di caposquadra dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

 

     Art. 50. (Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti).

     1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare domanda di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

     2. L'inquadramento è subordinato alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49.

     3. I posti in organico rimasti vacanti, dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti, nella prima applicazione della presente legge, mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.

     4. Qualora, dopo il trasferimento alla Regione del personale del Comando della Valle d'Aosta, risulti vacante il posto di comandante dei vigili del fuoco, si procede alla copertura mediante concorso riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco trasferito ai sensi dell'articolo 49 che, in possesso del previsto diploma di laurea, riveste il profilo di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi. Nelle more di espletamento del concorso, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di comandante dei vigili del fuoco, si applica l'articolo 28, comma 2[15].

 

     Art. 51. (Inquadramenti).

     1. Il personale indicato negli articoli 49 e 50 è inquadrato, a domanda, nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, anche in posizione di soprannumero.

 

     Art. 52. (Personale statale in posizione di comando).

     1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere, in relazione all'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 182/1982, alle competenti autorità statali il comando, presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale del Corpo nazionale, già in servizio presso il Comando della Valle d'Aosta, che eventualmente non opti per il passaggio nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.

     2. Nel caso dei comandi di cui al comma 1 non trova applicazione il limite temporale di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 45/1995.

 

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA' ACCESSORIE

 

     Art. 53. (Trattamento economico).

     1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 45/1995 e fino al primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina del rapporto di lavoro del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista dei vigili del fuoco trasferito alla Regione ai sensi del Titolo III, Capo I, è riconosciuto lo stesso trattamento economico di base e accessorio spettante al personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali, salvo quanto previsto dall'articolo 54.

     2. I servizi di vigilanza e di prevenzione sono remunerati con il compenso per lavoro straordinario nelle misure corrispondenti a ciascuna qualifica funzionale.

     3. Nel caso in cui, all'atto del trasferimento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, con esclusione dell'indennità di rischio limitatamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

 

     Art. 54. (Indennità di rischio e indennità notturna e festiva).

     1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di rischio e l'indennità di servizio notturno e festivo, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardanti il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e sottoscritti il 5 aprile 1996 e il 4 settembre 1996 per il personale dei livelli e il 10 novembre 1997 per il personale con qualifica dirigenziale, in sostituzione della maggiorazione oraria di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).

 

     Art. 55. (Trattamento di quiescenza).

     1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito, ai sensi dell'articolo 49 o inquadrato ai sensi dell'articolo 50, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è iscritto, a decorrere dalla stessa data, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

 

     Art. 56. (Regolamento di applicazione della legge).

     1. Nel rispetto delle norme definite dalla presente legge sono disciplinati, in particolare, con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) la frequenza dei corsi di specializzazione necessari per la nomina;

     b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;

     c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;

     d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;

     e) il gruppo sportivo dei vigili del fuoco;

     f) i particolari incarichi di cui all'articolo 24.

TITOLO IV

NORME PER IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 57. (Trasferimento dei beni alla Regione).

     1. I beni immobili e mobili dello Stato, ivi compresi quelli registrati, in uso al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta sono trasferiti alla Regione secondo le modalità di cui al Titolo I, Capo II, della l. 196/1978.

 

     Art. 58. (Contributi delle imprese di assicurazione). [16]

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione Valle d'Aosta, sono tenute a versare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 della l. 196/1978, all'Amministrazione regionale, limitatamente ai contratti in essere su beni situati nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

     2. L'ammontare di tale contributo, da introitarsi sul capitolo 800 di nuova istituzione del bilancio regionale, è fissato all'inizio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, che le società devono denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'assessore regionale competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.

 

     Art. 59. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, valutate in annue lire 11.000.000.000 (euro 5.681.025,89) gravano sui sottoelencati capitoli di bilancio:

     a) quanto a lire 3.350.000.000 (euro 1.730.130,61) per l'anno 1999 e lire 10.350.000.000 (euro 5.345.328,91) a decorrere dall'anno 2000, per retribuzioni ed indennità dovute al personale, sui capitoli 30800, 30801, 30810, 30815 e 30820 di nuova istituzione;

     b) quanto a lire 50.000.000 (euro 25.822,84) per l'anno 1999 e lire 100.000.000 (euro 51.645,69) a decorrere dal 2000, per il funzionamento della caserma e dei relativi servizi, sul capitolo 33200 di nuova istituzione;

     c) quanto a lire 250.000.000 (euro 129.114,22) per l'anno 1999 e lire 500.000.000 (euro 258.228,45) a decorrere dal 2000, per il funzionamento del servizio antincendi ivi compreso l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo, sul capitolo 33220 di nuova istituzione;

     d) quanto a lire 50.000.000 (euro 25.822,84) annue, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma, sul capitolo 33230 di nuova istituzione;

     e) quanto a lire 7.300.000.000 (euro 3.770.135,36) per l'anno 1999, per il rimborso allo Stato delle spese sostenute fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 69145.

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento annuo di lire 11.000.000.000 iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, a valere, sull'accantonamento A.5 (ordinamento dei servizi antincendio della Valle d'Aosta) previsti all'allegato 1 dei bilanci stessi.

     3. All'eventuale rideterminazione della spesa a decorrere dall'anno 2000 si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 60. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) parte entrata:

istituzione di capitolo per memoria

programma regionale: 1.01.

codificazione: 01.01.06.

cap. 800 "Contributi di cui all'articolo 22 della l. 196/1978 dovuti dalle

imprese di assicurazione sui premi riscossi";

 

b) parte spesa:

 

variazione in diminuzione in termini di competenza:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1999 lire 11.000.000.000

anno 2000 lire 11.000.000.000

anno 2001 lire 11.000.000.000

 

variazione in diminuzione in termini di cassa:

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1999 lire 3.700.000.000

 

variazioni in aumento in termini di competenza e per l'anno 1999 anche in

termini di cassa:

 

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30800 (di nuova istituzione)

"Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco -

Stipendi ed altri assegni fissi"

anno 1999 lire 2.250.000.000

anno 2000 lire 7.130.000.000

anno 2001 lire 7.130.000.000

 

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.2.2.4.3.

cap. 30801 (di nuova istituzione)

"Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco -

Contributi diversi a carico dell'Ente"

anno 1999 lire 930.000.000

anno 2000 lire 3.000.000.000

anno 2001 lire 3.000.000.000

 

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30810 (di nuova istituzione)

"Spese per l'attribuzione di indennità e di salario di risultato al

personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"

anno 1999 lire 30.000.000

anno 2000 lire 70.000.000

anno 2001 lire 70.000.000

 

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.

cap. 30815 (di nuova istituzione)

"Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo valdostano dei

vigili del fuoco"

anno 1999 lire 10.000.000

anno 2000 lire 20.000.000

anno 2001 lire 20.000.000

 

programma regionale: 1.2.1.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 30820 (di nuova istituzione)

"Indennità di trasferta al personale del Corpo valdostano dei vigili del

fuoco"

anno 1999 lire 130.000.000

anno 2000 lire 130.000.000

anno 2001 lire 130.000.000

 

programma regionale: 1.3.1.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 33200 (di nuova istituzione)

"Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo

valdostano dei vigili del fuoco"

anno 1999 lire 50.000.000

anno 2000 lire 100.000.000

anno 2001 lire 100.000.000

 

programma regionale: 1.3.1.

codificazione: 1.1.1.4.3.2.4.3.

cap. 33220 (di nuova istituzione)

"Spese per il funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi

compresi l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di

servizi e di materiali di consumo"

anno 1999 lire 250.000.000

anno 2000 lire 500.000.000

anno 2001 lire 500.000.000

 

programma regionale: 1.3.1.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 33230 (di nuova istituzione)

"Spese per la manutenzione ordinaria della caserma del Corpo valdostano dei

vigili del fuoco"

anno 1999 lire 50.000.000

anno 2000 lire 50.000.000

anno 2001 lire 50.000.000

 

variazione in aumento in termini di competenza:

cap. 69145 "Rimborso allo Stato di spese correnti sostenute per conto della

Regione per funzioni non ancora trasferite"

anno 1999 lire 7.300.000.000.

 

     2. Limitatamente all'anno 1999, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.

 

 

 

ALLEGATO A

TABELLA DELL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI

VIGILI DEL FUOCO (ART. 31)

 

------------------------------------------------------------------

QUALIFICHE FUNZIONALI                            N. POSTI

------------------------------------------------------------------

Qualifica unica dirigenziale                          2

Ottava                                                4

Settima                                              22

Sesta                                                40

Quinta                                               69

TOTALE                                              137

------------------------------------------------------------------

 

 

ALLEGATO B

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI

VIGILI DEL FUOCO CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE PROFESSIONISTA

DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 49)

 

------------------------------------------------------------------

PROFILI DEL CORPO NAZIONALE       QUALIFICHE FUNZIONALI DEL CORPO

DEI VIGILI DEL FUOCO              VALDOSTANO DEI VIGLILI DEL FUOCO

------------------------------------------------------------------

Ispettore regionale VV.FF.                 Qualifica unica

                                             dirigenziale

 

Comandante VV.FF.                          Qualifica unica

                                             dirigenziale

 

Responsabile amm.vo contabile                   Ottava

 

Ispettore antincendi direttore                  Ottava

 

Ispettore antincendi                            Ottava

 

Collaboratore tecnico antincendi                Settima

 

Assistente tecnico antincendi                   Settima

 

Assistente amministrativo                       Settima

 

Ragioniere                                      Settima

 

Caporeparto                                     Settima

 

Caposquadra                                      Sesta

 

Operatore amm.vo contabile                       Sesta

 

Vigile del fuoco                                 Quinta

 

Coadiutore                                       Quinta

 

Dattilografo                                     Quinta

------------------------------------------------------------------

 

 

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

CAPO I

ISTITUZIONE

Art.  1 - Istituzione dei servizi antincendi

Art.  2 - Prevenzione degli incendi

Art.  3 - Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti

Art.  4 - Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile

Art.  5 - Corpo valdostano dei vigili del fuoco

Art.  6 - Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e

quelli della Regione in materia  antincendi

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art.  7 - Attività di soccorso

Art.  8 - Coordinamento con il servizio antincendi boschivo

Art.  9 - Servizi antincendi  aeroportuali

Art. 10 - Collegamenti con organismi nazionali e internazionali

Art. 11 - Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi

Art. 12 - Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli

incendi

Art. 13 - Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco

Art. 14 - Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 15 - Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei

vigili del fuoco

Art. 16 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 17 - Competenze in ordine a strumenti urbanistici

Art. 18 - Competenze in ordine agli idranti stradali

CAPO III

DISPOSIZIONI CONNESSE CON LA

PARTICOLARITA' DEL SERVIZIO

Art. 19 - Veicoli e conducenti dei servizi antincendi

Art. 20 - Esonero dal richiamo alle armi

Art. 21 - Assicurazioni

Art. 22 - Requisizione di mezzi e materiali ausiliari

Art. 23 - Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità

fuori dal territorio regionale

Art. 24 - Particolari incarichi

CAPO IV

DIREZIONE

Art. 25 - Struttura regionale preposta ai servizi antincendi

Art. 26 - Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi

antincendi

Art. 27 - Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco

Art. 28 - Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del

fuoco

TITOLO II

PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO

VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORGANICO

Art. 29 - Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano

dei vigili del fuoco

Art. 30 - Personale professionista

Art. 31 - Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995

Art. 32 - Accertamenti dell'idoneità psicofisica

Art. 33 - Corsi di specializzazione e aggiornamento

CAPO II

RECLUTAMENTO

Art. 34 - Reclutamento dei vigili professionisti

Art. 35 - Reclutamento di capisquadra e capireparto

Art. 36 - Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei

collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli

ispettori antincendi direttori

Art. 37 - Riserva di posti e valutazione dei titoli

Art. 38 - Corsi di formazione

Art. 39 - Trattamento economico per la frequenza ai corsi

CAPO III

NORME DISCIPLINARI

Art. 40 - Disciplina

Art. 41 - Censura

Art. 42 - Riduzione temporanea dello stipendio

Art. 43 - Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con

privazione dello stipendio

Art. 44 - Destituzione

CAPO IV

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 45 - Limiti di età

Art. 46 - Perdita dell'idoneità al servizio

Art. 47 - Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995

Art. 48 - Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

MODALITA' DI TRASFERIMENTO

Art. 49 - Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del

fuoco

Art. 50 - Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti

Art. 51 - Inquadramenti

Art. 52 - Personale statale in posizione di comando

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO E INDENNITA' ACCESSORIE

Art. 53 - Trattamento economico

Art. 54 - Indennità di rischio e indennità notturna e festiva

Art. 55 - Trattamento di quiescenza

Art. 56 - Regolamento di applicazione della legge

TITOLO IV

NORME PER IL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI

Art. 57 - Trasferimento dei beni alla Regione

Art. 58 - Contributi delle imprese di assicurazione

Art. 59 - Disposizioni finanziarie

Art. 60 - Variazioni di bilancio

 

ALLEGATO A

Tabella dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei

vigili del fuoco (Articolo 31)

 

ALLEGATO B

Tabella di corrispondenza dei profili del personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco con le qualifiche funzionali del personale professionista

del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (Articolo 49)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 110 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 31 e dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.

[3] Lettera abrogata dall’art. 27 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.

[6] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2000, n. 24.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2000, n. 24.

[10] Aggiunge la lettera d bis) al comma 1, art. 26, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[11] Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 37.

[14] Sostituisce il comma 10, art. 28, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[15] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 13 giugno 2000, n. 26.

[16] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.