Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.5 assistenza socio-sanitaria |
Data: | 16/04/1997 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 3. (Funzioni di competenza della Regione). |
Art. 4. (Funzioni di competenza degli enti locali). |
Art. 5. (Servizio socio-assistenziale). |
Art. 27. (Dotazione organica regionale). |
Art. 28. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 29. (Approvazione del piano). |
Art. 30. (Modificazioni di norme). |
Art. 31. (Abrogazioni di norme). |
§ 4.5.50 - Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13.
Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19
(Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi
regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione
delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale
dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13
dicembre 1995, n. 49.
(B.U. 28 aprile 1997, n. 19).
CAPO I
NORME GENERALI
Artt. 1. - 2. [1].
Art. 3. (Funzioni di competenza della Regione). [2]
1. Nel rispetto dei principi contenuti nella
a) il Consiglio regionale determina gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute fissandone le relative risorse finanziarie;
b) la Giunta regionale:
1) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie;
2) svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo;
3) determina le modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti locali;
4) esercita le funzioni e competenze in materia di:
4.1 minori, disabili e prevenzione del disagio, anche mediante interventi di assistenza economica;
4.2 formazione degli operatori socio-assistenziali;
4.3 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
4.4 Osservatorio epidemiologico regionale;
4.5 veterinaria, secondo quanto stabilito dalla
4.6 autorizzazione e vigilanza in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalla
4.7 formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 43 della
2. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze di cui all'art. 75 del
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 le competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell'USL.
4. La Regione può trasferire o delegare proprie competenze agli enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari.
5. La Giunta regionale adotta schemi-tipo per la stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio- assistenziali.
Art. 4. (Funzioni di competenza degli enti locali). [2]a
1. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei servizi nei seguenti settori:
a) assistenza agli anziani;
b) asili nido e servizi alternativi;
c) assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la popolazione.
2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e integrato con la Regione e l'USL; a tal fine si procede mediante la stipula di accordi di programma.
3. Le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, nonché le forniture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la rete dei servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti locali, sono assicurate dall'USL.
4. Il personale già appartenente al ruolo speciale di cui alla
5. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo presso il Comune di Aosta alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del
CAPO II
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
Art. 5. (Servizio socio-assistenziale). [2]
1. Il Servizio socio-assistenziale regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito territoriale della Regione, a promuovere il benessere delle persone, a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione sociale.
Artt. 6. - 9. [1]
CAPO III
NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL
Artt. 10. - 11. [1]
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DELL'USL
Artt. 12. - 23. [1]
CAPO V
MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL
Artt. 24. - 26. [1]
CAPO VI
MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE
Art. 27. (Dotazione organica regionale). [3]
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 28. (Disposizioni finanziarie). [3]
CAPO VIII
NORME FINALI
Art. 29. (Approvazione del piano). [3]
Art. 30. (Modificazioni di norme).
1. [4].
2. [5].
3. [6].
4. - 5. [7].
6. - 7. [8].
Art. 31. (Abrogazioni di norme). [3]
INDICE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 Servizio sanitario regionale
Art. 2 Funzioni esercitate dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta
Art. 3 Funzioni di competenza della Regione
Art. 4 Funzioni di competenza degli enti locali
CAPO II
PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
Art. 5 Servizio socio-assistenziale
Art. 6 Durata e modalità di approvazione
Art. 7 Contenuti
Art. 8 Finalità
Art. 9 Obiettivi
CAPO III
NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL
Art. 10 Strumenti del potere di indirizzo
Art. 11 Contratto di programma
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DELL'USL
Art. 12 Articolazione dell'USL
Art. 13 Area territoriale
Art. 14 Direttore dell'area territoriale
Art. 15 Distretti socio-sanitari di base
Art. 16 Macrodistretti
Art. 17 Direttori di macrodistretto
Art. 18 Area ospedaliera
Art. 19 Direttore di area ospedaliera
Art. 20 Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore
dell'area territoriale, dei direttori dei macrodistretti e del direttore di
area ospedaliera. Costituzione di commissione
Art. 21 Istituzione di nuove unità operative e transito di unità operative
all'istituenda area territoriale
Art. 22 Dipartimenti
Art. 23 Ufficio di alta direzione
CAPO V
MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL
Art. 24 Piano strategico di sviluppo
Art. 25 Dotazione organica dell'USL
Art. 26 Norma di rinvio
CAPO VI
MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE
Art. 27 Dotazione organica regionale
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 28 Disposizioni finanziarie
CAPO VIII
NORME FINALI
Art. 29 Approvazione del piano
Art. 30 Modificazioni di norme
Art. 31 Abrogazioni di norme
[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[2]2a Articolo abrogato dall'art. 47 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della
[1] Articoli abrogati dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[4] Comma abrogato dall'art. 47 della
[5] Comma abrogato dall'art. 47 della
[6] Comma abrogato dall'art. 47 della
[7] Commi abrogati dall'art. 47 della
[8] Commi abrogati dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della