§ 2.2.233 – R.R. 30 novembre 1998, n. 7.
Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:30/11/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Presupposti e soggetti passivi dell'IRT).
Art. 3.  (Misure dell'IRT).
Art. 3 bis.  (Esenzioni)
Art. 3 ter.  (Agevolazioni)
Art. 4.  (Termini di versamento e sanzioni).
Art. 5.  (Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT).
Art. 6.  (Modalità di riscossione dell'IRT).
Art. 7.  (Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione).
Art. 8.  (Ripresentazione di richieste di formalità).
Art. 9.  (Rimborsi e recuperi).
Art. 10.  (Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione).
Art. 11.  (Controlli).
Art. 12.  (Norme finali e transitorie).
Art. 13.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.2.233 – R.R. 30 novembre 1998, n. 7. [1]

Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT).

(B.U. 9 dicembre 1998, n. 51).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina l'istituzione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) in Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. (Presupposti e soggetti passivi dell'IRT).

     1. L'IRT si applica sulle formalità richieste al PRA a partire dal 1° gennaio 1999 in base agli atti, documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

     2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia [2].

     3. Al pagamento dell'IRT e delle eventuali sanzioni sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come modificato dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico).

 

     Art. 3. (Misure dell'IRT).

     1. L'IRT è applicata secondo una apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, e determinata sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle disposizioni vigenti.

     2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, una variazione, in aumento o in diminuzione, sino ad un massimo del 30 per cento, delle misure stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze [3].

     3. Le misure dell'IRT determinate dalla Giunta regionale si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione.

     4. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre, della deliberazione di cui al comma 2, le misure dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.

     5. La struttura regionale competente in materia di finanze, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'IRT al PRA ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

 

          Art. 3 bis. (Esenzioni) [4]

     1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentate dal pagamento dell'IRT le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come definite dall'articolo 10 del medesimo decreto.

     2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), sono esentate dal pagamento dell'IRT le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, a condizione che dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.

 

     Art. 3 ter. (Agevolazioni) [5]

     1. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'imposta è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

     2. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

     3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento, l'imposta è ridotta del 95 per cento.

     4. Ai fini del presente regolamento, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

     5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.

     6. L'agevolazione di cui al comma 3 è concessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

 

     Art. 4. (Termini di versamento e sanzioni).

     1. Il versamento dell'IRT per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione, entro il quale devono essere richieste le formalità di prima iscrizione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

     2. Il versamento dell'IRT per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, entro il quale devono essere richieste le formalità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il disposto dell'articolo 56, comma 8, del d.lgs. 446/1997.

     3. Il PRA, al momento della presentazione della documentazione per l'adempimento delle formalità, verifica la corretta liquidazione dell'IRT.

     4. Le formalità di cui ai commi 1 e 2 non possono essere eseguite se non è stata assolta l'IRT nelle misure comunicate al PRA, in ottemperanza all'articolo 56, comma 3, del d.lgs. 446/1997.

     5. La sanzione per l'omesso o il ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2 è determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Alle sanzioni si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori, calcolati nelle misure di legge, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT [6].

     6. I criteri sanzionatori di cui al comma 5 vengono applicati nel caso di versamenti insufficienti, con riguardo alla differenza risultante tra l'IRT dovuta e quella versata.

 

     Art. 5. (Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT). [7]

     1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento, possono essere effettuate con le seguenti modalità:

     a) gestione diretta;

     b) gestione nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997;

     c) affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.

     2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Modalità di riscossione dell'IRT).

     1. L'IRT deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione.

     2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT dovuta deve essere presentata al PRA, insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

     3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT, di cui al comma 2, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta, con l'indicazione di ciascuna formalità da richiedere al PRA.

     4. Per il versamento deve essere utilizzato il modello predisposto dal soggetto incaricato alla riscossione, sentito il PRA, ed approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

 

     Art. 7. (Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione).

     1. L’ammontare dell’IRT giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso di cui al comma 2 [8].

     2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'IRT ed i relativi controlli, nonché per l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente pagamento dell'IRT stessa e per tutte le operazioni connesse previste dall'articolo 56 del d.lgs. 446/1997, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997 o il compenso stabilito tra le parti, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie) [9].

     3. Il concessionario effettua apposita registrazione del versamento delle somme e conserva agli atti le ricevute di versamento a favore della Regione e le quietanze di tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della struttura regionale competente. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

 

     Art. 8. (Ripresentazione di richieste di formalità).

     1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni, salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

     2. Nel caso in cui il versamento o l'integrazione del versamento dell'IRT avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 4.

 

     Art. 9. (Rimborsi e recuperi).

     1. Qualora il PRA rifiuti la richiesta di formalità, deve annotare sulla richiesta la data ed il motivo del rifiuto.

     2. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'IRT versata deve essere presentata dal soggetto avente titolo alla struttura regionale competente, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annotata dal PRA, entro tre anni dalla data nella quale la formalità è stata presentata. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

     3. La struttura regionale competente effettua direttamente i rimborsi o autorizza il concessionario della riscossione al rimborso delle somme richieste.

     4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma 3 e conserva agli atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

     5. L'imposta suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e l'eventuale sanzione devono essere richiesti entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

     6. Il concessionario provvede alla riscossione della maggiore imposta e di eventuali sanzioni, a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente, e comunica alla struttura regionale competente l'esito di ogni procedimento.

 

     Art. 10. (Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione).

     1. Il concessionario della riscossione deve trasmettere alla struttura regionale competente, entro il giorno quindici di ogni mese, tramite tabulato cartaceo e supporto informatico, i dati giornalieri relativi a ciascuna operazione di riscossione e versamento dell'IRT effettuata nel mese precedente.

     2. Il concessionario della riscossione deve permettere alla struttura regionale competente, senza limiti né oneri, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'IRT, tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997. A tale riguardo, il concessionario deve dotarsi di adeguati mezzi e sistemi informatici.

     3. Il concessionario deve fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse regionale, specificati in apposita convenzione.

 

     Art. 11. (Controlli).

     1. La struttura regionale competente controlla il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'IRT in base ai dati relativi alle riscossioni, forniti dal concessionario, ed al confronto tra tali dati ed i dati rilevabili dal costituendo archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997.

     2. La struttura regionale competente può disporre verifiche di cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'IRT.

     3. La struttura regionale competente può effettuare controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'IRT per verificare le modalità di svolgimento del servizio al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.

 

     Art. 12. (Norme finali e transitorie).

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, che si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

     2. Per l'anno 1999 le tariffe dell'IRT sono determinate, con le modalità indicate all'articolo 3, ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

     3. In caso di mancata determinazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche per l'anno 1999 per la Regione Valle d'Aosta, il servizio di riscossione dell'IRT viene affidato per il 1999, in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, all'attuale concessionario della riscossione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico registro automobilistico - Sede provinciale di Aosta, affidatario del servizio in base alla l. 952/1977, alle medesime condizioni indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 della stessa, fatta salva l'applicazione del compenso indicato all'articolo 7 dalla data di determinazione dello stesso da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del PRA anteriormente al 1° gennaio 1999, sono assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'IRT. L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione eventualmente versata viene rimborsata dalla struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato.

     5. La Regione riscuote l'addizionale provinciale suppletiva all'imposta erariale di trascrizione relativa alle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 446/1997.

     5 bis. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia [10].

 

     Art. 13. (Dichiarazione di urgenza).

     1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogato dall'art. 17 della L.R. 23 novembre 2009, n. 40, con la decorrenza ivi prevista. Nel presente Regolamento, le parole: "Ministro delle finanze" sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" per effetto dell'art. 4 del R.R. 2 febbraio 2009, n. 1.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 del R.R. 25 marzo 1999, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 8 maggio 2000, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 2 febbraio 2009, n. 1.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 2 febbraio 2009, n. 1.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del R.R. 2 febbraio 2009, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 8 maggio 2000, n. 2.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.R. 8 maggio 2000, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 16 luglio 2002, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 8 maggio 2000, n. 2.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 del R.R. 8 maggio 2000, n. 2.