§ 5.11.10 - L.R. 20 agosto 1993, n. 62.
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.11 energia
Data:20/08/1993
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 2.  (Destinazione dei finanziamenti).
Art. 3.  (Piano di interventi).
Art. 4.  (Tipologie di interventi ammissibili a contributo).
Art. 5.  (Interventi ammessi a contributo).
Art. 6.  (Criteri di ripartizione dei contributi).
Art. 7.  (Interventi ammessi a contributo).
Art. 8.  (Presentazione delle domande e ammissibilità degli interventi).
Art. 9.  (Istruttoria e formulazione delle graduatorie).
Art. 10.  (Concessione ed erogazione dei contributi).
Art. 11.  (Locazione finanziaria).
Art. 12.  (Cumulo dei contributi).
Art. 13.  (Revoca dei contributi).
Art. 14.  (Controlli ed obblighi).
Art. 15.  (Iniziative promozionali).
Art. 16.  (Convenzioni).
Art. 17.  (Osservatorio energetico regionale).
Art. 18.  (Comitato regionale per l'energia).
Art. 19.  (Funzioni del Comitato regionale per l'energia).
Art. 20.  (Ambito di applicazione).
Art. 21.  (Partecipazione e adesione in società o consorzi elettrici locali).
Art. 22.  (Finanziamenti).
Art. 23.  (Convenzioni con istituti di credito).
Art. 24.  (Istruttoria delle domande di mutuo).
Art. 25.  (Fondo di rotazione).
Art. 26.  (Gestione del fondo di rotazione).
Art. 27.  (Cumulo delle incentivazioni).
Art. 28.  (Anticipazioni).
Art. 29.  (Cogenerazione).
Art. 30.  (Abrogazione di norme).
Art. 31.  (Disposizioni transitorie).
Art. 32.  (Applicazione di norme dello Stato).
Art. 33.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 34.  (Variazioni di bilancio).


§ 5.11.10 - L.R. 20 agosto 1993, n. 62. [1]

Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 38).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione).

     1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito della propria potestà legislativa e in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili", favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea e dello Stato, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

     2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 sono concessi, a valere sugli stanziamenti assegnati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 9 della legge 10/1991, contributi in conto capitale finalizzati a:

     a) sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

     b) contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

     c) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

     2 bis. Per garantire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, la Regione può provvedere direttamente, a valere sulle disponibilità annuali di bilancio, ai fini della concessione degli incentivi [2].

     3. Per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, la Regione può partecipare o aderire a società o consorzi, aventi ad oggetto la produzione di energia idroelettrica, e concedere incentivi finanziari finalizzati alla realizzazione, alla riattivazione e al potenziamento degli impianti idroelettrici.

     4. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia quelle indicate al comma 3 dell'articolo 1 della legge 10/1991.

 

     Art. 2. (Destinazione dei finanziamenti).

     1. La Giunta regionale provvede alla ripartizione dei fondi assegnati alla Regione, in relazione a ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 della presente legge, nel rispetto della deliberazione del CIPE di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 10/1991.

 

     Art. 3. (Piano di interventi).

     1. Nel caso in cui il CIPE non abbia effettuato la ripartizione dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991, i fondi assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge, sono ripartiti fra i seguenti settori di intervento con le percentuali a fianco di ciascuno indicate:

     a) edilizia 40 percento

     b) industria 45 percento

     c) agricoltura 15 percento

     2. Ove i fondi destinati ad un settore, in base alle percentuali indicate al comma 1, non vengano interamente utilizzati, la somma disponibile viene ripartita proporzionalmente o assegnata agli altri settori.

 

Titolo II

Contributi in conto capitale per interventi nell'edilizia

 

     Art. 4. (Tipologie di interventi ammissibili a contributo). [3]

     1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di:

     a) installazione di pompe di calore per riscaldamento dell'ambiente o dell'acqua sanitaria e di sistemi attivi e passivi per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del cinquanta per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento;

     b) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

     c) installazione di sistemi fotovoltaici di illuminazione delle aree esterne.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), i contributi possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile documentata. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. b), il contributo può essere elevato sino all'ottanta per cento e, per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), sino al sessanta per cento.

     3. La percentuale di copertura del fabbisogno termico annuo indicata al comma 1, lett. a), deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento impiantistico sul quale si interviene.

     4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, gli edifici interessati dalle installazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento o comunque non oltre il dodicesimo mese successivo alla stessa. E' considerata equipollente all'abitabilità o agibilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) [4].

     4 bis. Sono considerati ammissibili anche gli interventi la cui documentazione di spesa risulta depositata agli atti dei competenti uffici della Regione alla data del 1° gennaio 2002, purché la richiesta di contributo sia presentata entro il 31 gennaio 2003 [5].

     5. Le installazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), realizzate in fabbricati di nuova costruzione, sono considerate ammissibili a contributo purché effettuate prima della scadenza della concessione edilizia [6].

 

Titolo III

Contributi per il contenimento dei consumi energetici

nei settori industriale, artigianale e terziario

 

     Art. 5. (Interventi ammessi a contributo).

     1. Sono concessi contributi, nei settori industriale, artigianale e terziario, per gli interventi di realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti.

     2. Gli interventi devono riguardare impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino a 3 megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

     3. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

     4. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi è considerato equivalente a 4,348 kW/h di energia elettrica.

 

     Art. 6. (Criteri di ripartizione dei contributi).

     1. Nel caso in cui i fondi assegnati alla Regione e ripartiti ai sensi dell'articolo 3 non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi oggetto delle domande ammesse in graduatoria, per ciascun intervento il limite massimo del contributo è di 500 milioni di lire.

     2. Eventuali eccedenze, successive alla ripartizione dei fondi effettuata con le modalità di cui al comma 1, sono destinate a finanziare le quote di contributo esorbitanti il limite di 500 milioni di lire, secondo l'ordine di graduatoria.

 

Titolo IV

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo

 

     Art. 7. (Interventi ammessi a contributo).

     1. Sono concessi contributi per la realizzazione di impianti con potenza fino a 10 megawatt termici o fino a 3 megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia o da fonti di energia assimilate alle prime.

     2. Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti: le imprese agricole, singole o associate, i consorzi di imprese agricole, le società che offrono e gestiscono il servizio calore nell'interesse

dell'agricoltura, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici.

     3. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 55 percento della spesa ammissibile documentata. Tale percentuale è elevata al 65 percento per le società cooperative.

 

Titolo V

Procedure

 

     Art. 8. (Presentazione delle domande e ammissibilità degli interventi). [7]

     1. Le domande di ammissione ai contributi previsti dal Titolo II devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di energia e formulate utilizzando appositi modelli predisposti dall'assessorato stesso. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, determina le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda.

     2. In ogni caso, le domande devono essere corredate dalle fatture commerciali debitamente quietanzate, nonché dalla seguente documentazione:

     a) per gli interventi la cui spesa ammissibile documentata è inferiore a venti milioni di lire, scheda tecnica sintetica compilata dalla ditta fornitrice o installatrice;

     b) per gli interventi la cui spesa ammissibile documentata è compresa tra venti e cento milioni di lire, scheda tecnica e relazione sottoscritte da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

     c) per gli interventi la cui spesa ammissibile documentata è superiore a cento milioni di lire:

     1) scheda conoscitiva dell'edificio sede dell'intervento;

     2) scheda tecnica e relazione sottoscritte da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

     3) documentazione comprovante i dati, precedenti e successivi all'intervento, assunti per la valutazione del risparmio energetico.

     3. Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità.

     4. Tutti gli interventi previsti devono risultare in regola con le normative vigenti comunitarie, statali, regionali e locali. Per verificare la regolare esecuzione delle opere oggetto di finanziamento, l'assessorato regionale competente in materia di energia può disporre l'effettuazione di appositi controlli.

     5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.

     5 bis. In via transitoria, ai fini della formulazione della prima graduatoria di cui all’articolo 9, relativa all’anno 2003, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento presentate entro il 30 settembre 2002, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4 [8].

     6. Gli incentivi non sono cumulabili con contributi in conto capitale autorizzati da altre norme comunitarie, statali e regionali aventi medesimo oggetto e finalità.

 

     Art. 9. (Istruttoria e formulazione delle graduatorie).

     1. L'istruttoria delle domande è espletata dal Servizio energia dell'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale può avvalersi, per la soluzione di problemi tecnici particolarmente complessi, del Comitato regionale per l'energia di cui al successivo articolo 18 della presente legge.

     2. Durante la fase istruttoria l'Amministrazione regionale può richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ed effettuare sopralluoghi in cantiere.

     3. Al termine della fase istruttoria la Giunta regionale approva apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo.

     4. Le graduatorie sono redatte per singolo settore sulla base del rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante l'intero periodo convenzionale di vita dell'investimento ed il costo imputabile dell'investimento.

     5. Per costo imputabile dell'investimento si intende la quota del costo complessivo ammissibile inerente alle opere attinenti agli interventi ammessi a contributo. L'attinenza delle opere è valutata sulla base dell'esame della documentazione allegata alla domanda.

     6. Sono escluse dalla graduatoria, oltre alle domande non formulate secondo quanto richiesto dall'articolo 8, le domande valutate negativamente in sede istruttoria e, comunque, quelle che non prevedono, per singolo intervento, un risparmio di energia primaria di almeno 50 GJ per milione di investimento. Tale limite è abbassato a 5 GJ per milione di investimento nel caso di impianti fotovoltaici.

 

     Art. 10. (Concessione ed erogazione dei contributi).

     1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 10/1991, la Giunta regionale formula i piani finanziari e provvede alla concessione dei contributi rispettando l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle somme rese disponibili dal CIPE per la Regione Valle d'Aosta.

     2. L'esito delle istruttorie e delle graduatorie sono comunicati ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo entro trenta giorni dall'efficacia del provvedimento di concessione.

     3. Salvo quanto previsto in materia di anticipazioni del comma 3 dell'articolo 18 della legge 10/1991, il contributo è liquidato sulla base di graduatorie definitive approvate dalla Giunta regionale, a lavori ultimati, entro centoventi giorni dalla presentazione della seguente documentazione:

     a) fatture originali quietanzate relative all'intero importo del costo ammesso a contributo;

     b) certificato di regolare esecuzione e di conformità delle opere al progetto ed alla relazione tecnico - economica firmato da un tecnico iscritto ad un albo o collegio professionale competente per tipologia dell'intervento e controfirmato dal beneficiario del contributo, per interventi fino a 150.000.000 di lire;

     c) certificato di collaudo redatto da un ingegnere designato dalla Regione per interventi superiori a 150.000.000 di lire, con spese a carico dell'utente.

     4. Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il richiedente deve inviare una comunicazione relativa alla variante atta a dimostrare che l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento della resa energetica dell'intervento. Le variazioni in corso d'opera non possono, comunque, comportare alcuna maggiorazione del contributo concesso.

     5. Se la spesa inerente all'intervento documentata a fine lavori è inferiore a quella ammessa a contributo, il contributo viene erogato percentualmente sulla spesa documentata.

 

     Art. 11. (Locazione finanziaria).

     1. I contributi di cui ai titoli II, III e IV della presente legge sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le modalità e procedure previste dall'articolo 15 della legge 10/1991.

 

     Art. 12. (Cumulo dei contributi).

     1. I contributi di cui ai titoli II, III e IV sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, fino al 75 percento dell'investimento complessivo.

 

     Art. 13. (Revoca dei contributi).

     1. La Giunta regionale provvede alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

     a) quando le opere non siano iniziate entro novanta giorni dalla data di concessione del contributo o entro i termini fissati dalla Giunta regionale, sulla base di motivata istanza di proroga;

     b) quando la documentazione relativa al completamento dell'opera, conforme al progetto approvato, non sia prodotta entro duecentoquaranta giorni dalla data di concessione del contributo, o entro i termini fissati dalla Giunta regionale, sulla base di motivata istanza di proroga.

     2. I fondi disponibili in seguito a revoche, rinunce o ad economie accertate sono utilizzati per le iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per carenza di fondi.

     3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 14, la Regione Valle d'Aosta dà tempestiva informazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Giunta regionale provvede alla revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero dei contributi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

 

     Art. 14. (Controlli ed obblighi).

     1. L'Amministrazione regionale accerta, avvalendosi eventualmente anche dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), l'effettivo conseguimento del risparmio energetico e, più in generale, la conformità degli interventi alle disposizioni contenute nei titoli II, III e IV della presente legge, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità.

     2. Gli accertamenti possono essere compiuti direttamente o a mezzo di tecnici incaricati dall'Amministrazione regionale scelti fra gli elenchi segnalati dagli ordini professionali.

     3. Ai beneficiari delle provvidenze è fatto obbligo di:

     a) mantenere in esercizio gli impianti e non asportare e destinare ad altro uso gli stessi e le opere realizzate per il periodo di vita utile convenzionalmente assunto per il calcolo del risparmio;

     b) osservare le norme di corretta manutenzione e di corretto esercizio degli impianti incentivati;

     c) fornire alla Regione tutti i dati richiesti sull'efficacia dell'intervento e sui consumi energetici.

 

Titolo VI

Iniziative collaterali

 

     Art. 15. (Iniziative promozionali).

     1. L'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone adeguate iniziative di informazione, divulgazione e dimostrazione, allo scopo di promuovere interventi ammissibili agli incentivi previsti dalla presente legge.

     2. L'Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove, altresì, le iniziative regionali sussidiabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 10/1991.

 

     Art. 16. (Convenzioni).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, del Piano energetico regionale, nonché per le necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della legge 10/1991, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ENEL, l'ENI l'ENEA, il CNR, le Università degli Studi e con altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, operanti nei diversi campi dell'energia, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono rivolte altresì a sviluppare iniziative progetti di attività di competenza regionale nel settore energetico e, in particolare, studi e ricerche al fine di:

     a) realizzare il censimento delle fonti e risorse energetiche delle strutture distributive della Regione;

     b) svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

     c) individuare il potenziamento energetico della Regione.

     3. La Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle Università, dell'ENEA e di altri soggetti operanti nel campo dell'energia, promuove con le associazioni di categoria degli imprenditori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10/ 1991, accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo - industriale, secondo le linee di programmazione energetica regionale.

 

     Art. 17. (Osservatorio energetico regionale).

     1. La Regione, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, si dota di strutture adeguate ad un'efficace gestione delle problematiche energetiche regionali.

     2. E' istituito a tal fine un Osservatorio energetico regionale con i seguenti compiti:

     a) costituzione di una rete per la rilevazione dei dati di consumo dei vari settori per la formazione di una adeguata banca - dati a livello regionale;

     b) rilevazioni di fatti energetici salienti con particolare riferimento ai processi di sostituzione di fonti energetiche tradizionali con fonti rinnovabili o assimilate;

     c) segnalazione di particolari problemi ed opportunità nell'uso delle fonti di energia e suggerimenti all'utenza di interventi migliorativi;

     d) diffusione di informazioni di natura tecnico - economica nel campo dell'energia.

     3. L'assegnazione di personale regionale necessario al funzionamento dell'Osservatorio è demandata alla revisione della pianta organica dell'Assessorato all'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. In attesa della suddetta revisione la Giunta regionale è autorizzata ad affidare speciali incarichi a liberi professionisti, ad esperti e a consulenti, nei modi e nei termini di cui alle leggi regionali e statali vigenti in materia.

 

     Art. 18. (Comitato regionale per l'energia). [9]

 

     Art. 19. (Funzioni del Comitato regionale per l'energia).

     1. Il Comitato regionale per l'energia svolge le seguenti attività:

     a) al termine della procedura di erogazione dei contributi predispone una relazione complessiva annuale sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

     b) supporta il Servizio energia nell'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse, su richiesta dell'Assessore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Titolo VII [10]

Produzione di energia idroelettrica

 

     Art. 20. (Ambito di applicazione). [11]

     [1. La Regione promuove ed incentiva gli investimenti finalizzati a riattivare, potenziare e realizzare impianti idroelettrici con potenza media nominale non superiore a 30.000 kW e le strutture ad essi funzionalmente connesse, effettuati da enti locali o loro consorzi, da imprese o loro consorzi, avente sede legale e operativa nel territorio regionale.

     2. Sono considerate strutture funzionalmente connesse agli impianti: le linee elettriche di consegna e distribuzione dell'energia, le cabine di trasformazione e quanto altro serva all'impianto e all'esercizio della trasmissione.

     3. L'energia elettrica, comunque prodotta, dovrà essere destinata, prioritariamente, allo sviluppo delle attività produttive della Regione ed al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione [12].]

 

     Art. 21. (Partecipazione e adesione in società o consorzi elettrici locali). [13]

     [1. Per favorire gli investimenti diretti al potenziamento, alla costruzione o alla riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media da 400 kW a 30.000 kW è autorizzata la partecipazione o l'adesione della Regione in società o consorzi elettrici locali.

     2. La partecipazione o l'adesione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale.]

 

     Art. 22. (Finanziamenti). [14]

     [1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti necessari a realizzare gli interventi di riattivazione degli impianti idroelettrici dismessi, di potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti o di realizzazione di nuovi impianti, nonché per le strutture ad essi funzionalmente connesse, possono essere concessi mutui agevolati a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 25, o, in alternativa, contributi in conto interessi per i mutui da contrarsi con Istituti di credito convenzionati, nonché finanziamenti per le iniziative oggetto di locazione finanziaria effettuate da società convenzionate.

     2. I mutui di cui al comma 1 possono essere accordati sulla base delle seguenti modalità:

     a) ammontare del mutuo fino al 70 percento della spesa ammessa per gli interventi effettuati da enti locali o altri enti pubblici, aziende municipalizzate o società a partecipazione pubblica non inferiore al 35 percento del capitale sociale e loro consorzi;

     b) ammontare del mutuo fino al 40 percento della spesa ammessa per interventi effettuati da altre imprese auto - produttrici.

     3. I mutui hanno i seguenti periodi massimi di ammortamento:

     a) anni quindici, di cui un anno di preammortamento, per la realizzazione di impianti nuovi;

     b) anni dieci, di cui un anno di preammortamento, per la riattivazione degli impianti dismessi;

     c) anni otto, di cui un anno di preammortamento, per il potenziamento, attraverso il rinnovamento tecnologico, degli impianti esistenti.

     4. Il tasso di interesse da applicare ai mutui a carico del fondo di rotazione è ragguagliato al 50 percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.

     5. Nel caso di mutui stipulati con Istituti di credito, il contributo sugli interessi è concesso in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa posti a carico del mutuatario, risulti pari a quello previsto al comma 4.

     6. Nel caso di interventi realizzati mediante lo strumento della locazione finanziaria può essere concesso un contributo, da erogarsi direttamente alle società convenzionate per consentire l'abbattimento degli interessi in misura non superiore al 30 percento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per i finanziamenti nel settore industriale.]

 

     Art. 23. (Convenzioni con istituti di credito). [15]

     [1. La Giunta regionale, per gli interventi che beneficiano del contributi in conto interessi o del contributo per locazione finanziaria, è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito e società di locazione finanziaria.

     2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, le procedure e i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo e di locazione finanziaria e per l'erogazione delle somme, nonché le disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia o revoca dei benefici.]

 

     Art. 24. (Istruttoria delle domande di mutuo). [16]

     [1. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti, per il potenziamento di impianti esistenti o per la riattivazione di vecchi impianti, sono esaminate tenendo conto della politica energetica regionale, dell'impatto ambientale e della convenienza economica.

     2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio ed artigianato, corredate della documentazione necessaria stabilita nelle modalità di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, comprensiva, per gli impianti di potenza nominale media superiore a 220 kW, dello studio di impatto ambientale previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

     3. Gli studi d'impatto ambientale dovranno evidenziare, in modo particolare, i seguenti aspetti:

     a) conseguenza della riduzione della portata di acqua sull'ecosistema floro - faunistico di montagna;

     b) possibili conseguenze sullo stato d'inquinamento del corso d'acqua dovute al mancato o diminuito effetto di diluizione degli scarichi urbano - industriali;

     c) portata residua nei periodi di magra.

     4. Nei casi di accertata urgenza, e limitatamente agli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) e b), la Giunta regionale può permettere l'ammissione ai benefici ed incentivi di cui alla presente legge gli impianti la cui istruttoria per l'ottenimento della subconcessione per la derivazione delle acque pubbliche non sia ancora conclusa. In questo caso però l'impianto, oltre ad essere conforme alle indicazioni del Piano Energetico Regionale, deve avere ottenuto l'assenso da parte della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, nonché parere positivo preliminare da parte dell'ufficio regionale competente in materia di derivazioni, utilizzazioni e subconcessioni di acque pubbliche, relativamente all'ammissibilità formale della domanda in oggetto. La domanda di autorizzazione deve, inoltre, essere comunicata all'ENEL, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il quale indicherà le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche e al Magistrato per il Po, che deve essere sentito in ordine all'ammissibilità delle istanze.

     5. Il richiedente, per i casi previsti al comma 4, deve, inoltre, obbligarsi ad eseguire tutte le prescrizioni e le condizioni che saranno stabilite all'atto della subconcessione.

     6. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 4 e 5, la Giunta regionale può richiedere che la "Finaosta SpA", gli istituti di credito e le società finanziarie interessati procedano all'immediata estinzione del mutuo o delle altre forme di incentivo di cui al presente titolo.

     7. Per l'esame tecnico di istruttorie particolarmente complesse, il Servizio può essere coadiuvato, su richiesta dell'Assessore dell'industria, commercio e artigianato, dal Comitato regionale per l'energia di cui all'articolo 18 della presente legge.

     8. L'istruttoria, realizzata con l'eventuale ausilio di consulenti tecnici esterni, tiene conto, oltre che della natura del richiedente, dell'analisi tecnico - economica e del rapporto tra producibilità ed investimento.

     9. Sono ammissibili al finanziamento gli impianti di nuova costruzione, con potenza nominale media superiore a 101 kW.

     10. La riattivazione o il potenziamento di impianti esistenti sono ammissibili al finanziamento se comportano un aumento della produzione precedente di almeno il 15 percento.

     11. Ai fini del finanziamento, sono considerate prioritarie, nell'ordine, le iniziative dei Comuni e delle Comunità montane e loro consorzi, delle Società e consorzi a maggioranza pubblica, delle cooperative di utilizzatori, dei consorzi di privati utilizzatori, dei privati.

     12. Le domande presentate da soggetti appartenenti a categorie omogenee nell'ambito di quelle contemplate dal precedente comma sono finanziate in ordine decrescente del parametro del quantitativo di energia producibile nel periodo di vita convenzionale dell'impianto per unità di investimento.

     13. La Giunta regionale decide, motivando, in merito all'ammissione al mutuo e al suo ammontare.

     14. Per l'istruttoria finanziaria e la concessione del mutuo, vengono quindi trasmesse alla "Finaosta SpA" le domande a carico del fondo regionale di rotazione, agli istituti di credito autorizzati le domande di mutuo assistito da contributo regionale in conto interessi e alle società che esercitano la locazione finanziaria le domande per iniziative in tale modo finanziate.]

 

     Art. 25. (Fondo di rotazione). [17]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione regionale per la concessione dei mutui agevolati previsti all'articolo 22 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad approvare la stipulazione con la società finanziaria regionale "Finaosta SpA" (in seguito denominata Finaosta) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.

     3. La stipulanda convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione situazioni semestrali del conto corrente intestato al fondo, complete di ogni informazione prevista dalla convenzione medesima.

     4. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, del fondo di rotazione costituito ai sensi della presente legge.

     5. Al fine della verifica sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati, i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale. In caso di comprovata irregolarità, la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'estinzione del mutuo.]

 

     Art. 26. (Gestione del fondo di rotazione). [18]

     [1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge è alimentato per gli anni 1993 e seguenti:

     a) dallo stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché dagli appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

     b) dal progetto di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

     c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento dovute ai mutuatari;

     d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore del fondo;

     e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento.

     2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo, nonché eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti.]

 

     Art. 27. (Cumulo delle incentivazioni). [19]

     [1. I contributi di cui al presente titolo sono cumulabili nella misura massima del 75 percento della spesa con le altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio della Regione e con provvidenze previste dalla normativa comunitaria.]

 

     Art. 28. (Anticipazioni). [20]

     [1. La Giunta regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è autorizzata ad erogare anticipazioni totali o parziali, del contributo previsto dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il potenziamento, la costruzione o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media pari o inferiore a 30.000 kW, previa istruttoria dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato, le cui modalità sono fissate con provvedimento della Giunta regionale.

     2. Sono ammessi alle anticipazioni gli interventi effettuati da soggetti pubblici o a maggioranza pubblica o da privati autoconsumatori.

     3. Le somme anticipate sono restituite alla Regione entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dello Stato, avente ad oggetto il diniego della erogazione.

     4. I beneficiari delle anticipazioni devono restituire alla Regione le somme ricevute dallo Stato, a titolo di contributo, entro sette giorni dalla riscossione delle stesse.

     5. Qualora i beneficiari non adempiano nei termini previsti ai commi 3 e 4, le anticipazioni devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione per tutto il periodo in cui si è beneficiato della stessa.]

 

     Art. 29. (Cogenerazione). [21]

     [1. I finanziamenti di cui all'articolo 22 della presente legge sono concessi, con le medesime modalità, anche per interventi di realizzazione o di modifica di impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione, purché la potenza della rete di distribuzione sia superiore a 10 MWt e la potenza elettrica installata pari ad almeno il 20 percento della potenza termica erogata all'utenza.

     2. Sono considerate strutture funzionalmente comuni agli impianti di produzione di energia derivante dalla cogenerazione quelle di cui al comma 2 dell'articolo 20 della presente legge, nonché le reti di distribuzione del calore.]

 

Titolo VIII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 30. (Abrogazione di norme).

     1. La legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 (Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è abrogata.

     1 bis. La legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 (Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è abrogata, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'art. 15, concernenti la disciplina delle anticipazioni sui contributi statali per impianti idroelettrici, con riferimento alla possibilità di porre a carico del bilancio regionale le somme anticipate dalla Regione e non liquidate dallo Stato ed alle modalità di restituzione delle anticipazioni stesse, e degli art. 23 (Revoca dei contributi) e 24 (Sanzioni amministrative) [22].

     2. Le domande presentate in applicazione della normativa abrogata continuano ad essere finanziate purché complete di tutta la documentazione necessaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2 bis. Ai fini della disposizione contenuta nel comma 2 è considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della l. 47/1985 [23].

 

     Art. 31. (Disposizioni transitorie).

     1. La Regione valuta la rispondenza delle domande di contributo presentate ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 10/ 1991 con il Piano energetico regionale e, comunque, con gli obiettivi regionali.

 

     Art. 32. (Applicazione di norme dello Stato).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

     Art. 33. (Disposizioni finanziarie).

     1. I fondi derivanti dallo Stato alla Regione per l'applicazione dei Titoli II, III, IV, della presente legge saranno iscritti in bilancio all'atto della ripartizione degli stessi da parte del CIPE, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta).

     2. La gestione dei fondi derivanti da revoche di contributi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della presente legge, viene effettuata a decorrere dall'anno 1994 sui capitoli di contabilità speciali che verranno all'uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo.

     3. Per l'applicazione degli articolo 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1993, una spesa di Lire 3.050.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 48965 (per lire 50.000.000), n. 48968 (per lire 1.000.000.000), 48972 (per lire 300.000.000), 48974 (per lire 500.000.000) e 48976 (per lire 1.200.000.000).

     4. Per l'applicazione dell'articolo 22, limitatamente ai contributi gravano sul capitolo 48974 è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 quale limite di impegno a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno 2010.

     5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 1993, mediante riduzioni per lire 3.050.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spesa di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993 recante Interventi nel settore dell'energia - Cod. D. 5; per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo, per lire 3.050.000.000, delle risorse iscritte sul capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spesa di investimento" del bilancio di previsione pluriennale per gli anni finanziari 1993-1995. A decorrere dal 1996 gli oneri sono determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

     6. Per l'applicazione dell'articolo 30, comma 2, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa di lire 1.200.000.000 il cui onere grava sul capitolo di nuova istituzione n. 48970 del bilancio per il corrente esercizio.

     7. Alla copertura dell'onere di cui al comma 6 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione per lire 1.200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993 recante Interventi nel settore dell'energia - Cod. D. 5.

     8. La spesa per le anticipazioni previste all'articolo 28 graverà su appositi capitoli di contabilità speciale da istituirsi sul bilancio di previsione dell'esercizio 1994.

 

     Art. 34. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 4.250.000.000

in aumento

programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05.

Cap. 48965 di nuova istituzione

"Spese per il funzionamento del comitato regionale per l'energia LR 20 agosto 1993, n. 62, articolo 18 ";

Lire 50.000.000

programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05.

Cap. 48968 di nuova istituzione

"Spese per la realizzazione delle iniziative collaterali e per il funzionamento dell'osservatorio energetico regionale, compresa la stipulazione di convenzioni con soggetti operanti nel settore dell'energia LR 20 agosto 1993 n. 62, artt. 15, 16 e 17" Lire 1.000.000.000 programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.2.2.4.1.3.10.28.05.

Cap. 48970 di nuova istituzione

"Contributi nel settore energetico in applicazione dell'articolo 30, secondo comma della LR 20 agosto 1993 n. 62, ". Lire 1.200.000.000

 

programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.1.2.5.4.3.10.28.05.

Cap. 48972 di nuova istituzione

"Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società o consorzi

elettrici locali "

LR 20 agosto 1993 n. 62, articolo 21. Lire 300.000.000

 

programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.1.2.4.3.4.10.28.05.

Cap. 48974 di nuova istituzione

"Concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e su locazioni

finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico "

LR 20 agosto 1993 n. 62, articolo 22. Lire 500.000.000

 

programma regionale 2.2.2.15.

codificazione 2.1.2.6.4.3.10.28.05.

Cap. 48976 di nuova istituzione

"Spese per finanziamenti del fondo regionale di rotazione per lo sviluppo

idroelettrico"

LR 20 agosto 1993 n. 62, articolo 22. Lire 1.200.000.000

 

 

Tabella - (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall’art. 20 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3, a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1998, n. 43.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1994, n. 11 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 1998, n. 43.

[4] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[5] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[6] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 maggio 1998, n. 43.

[8] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 28 aprile 2003, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3.

[10] Titolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[11] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[12] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi L.R. 29 dicembre 1997, n. 46.

[13] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[14] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[15] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[16] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[17] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[18] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[19] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[20] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[21] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2, che ha abrogato l’intero Titolo VII.

[22] L'originario 1° comma è stato così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1994, n. 11.

[23] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 aprile 1994, n. 11.