§ 4.7.30 - Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 55.
Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:21/12/1998
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità).
Art. 3.  (Struttura responsabile).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Variazioni di bilancio).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.7.30 - Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 55.

Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta.

(B.U. 29 dicembre 1998, n. 54).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nell'ambito della competenza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) e dalla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), da ultimo modificata con legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, è istituito il parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta, di seguito denominato parco.

     2. Mediante l'istituzione del parco, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove la tutela, la protezione e la valorizzazione delle strutture e dei reperti, risalenti all'epoca neolitica, rinvenuti nell'area di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Modalità).

     1. La Giunta regionale approva e finanzia gli interventi necessari alla realizzazione del parco, compresi quelli concernenti:

     a) progettazione;

     b) espropri;

     c) protezione preventiva dei reperti;

     d) indagini geognostiche e geotecniche;

     e) rifacimenti di un tratto del canale Mère des Rives;

     f) realizzazione dei lavori del parco;

     g) ripristino di tratti di servizi urbani di base interessati dall'intervento;

     h) realizzazione di infrastrutture urbanistiche.

 

     Art. 3. (Struttura responsabile).

     1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di beni archeologici.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.500 milioni per l'anno 2000, che graverà sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e successivi, con la denominazione "Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans nel comune di Aosta".

     2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, dello specifico accantonamento sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto D.2.4. (Finanziamenti alle strutture finalizzate alla fruizione dei siti archeologici) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:

 

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     anno 1998: lire 1.000 milioni

     anno 1999: lire 2.500 milioni

     anno 2000: lire 3.500 milioni;

 

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.4.07

codificazione: 2.1.2.1.0.3.6.6.

cap. 66090 (di nuova istituzione)

"Spese per la realizzazione del parco archeologico dell'area megalitica di

Saint Martin de Corléans nel comune di Aosta"

     anno 1998: lire 1.000 milioni

     anno 1999: lire 2.500 milioni

     anno 2000: lire 3.500 milioni.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.