Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 17/12/1997 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1998). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 6. (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale). |
Art. 7. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali). |
Art. 8. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 9. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 10. (Interventi per la riqualificazione della città di Aosta). |
Art. 11. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 12. (Piano di politica del lavoro). |
Art. 13. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 14. (Strutture ospedaliere). |
Art. 15. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 16. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 17. (Interventi nel settore dei trasporti). |
Art. 18. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti). |
Art. 19. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia). |
Art. 20. (Interventi in materia di istruzione e cultura). |
Art. 21. (Interventi nel settore del turismo e dello sport). |
Art. 22. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche). |
Art. 23. (Rifinanziamento e proroga ad integrazione di alcune norme regionali di spesa). |
Art. 24. (Modifica della misura di sanzioni amministrative previste da alcune leggi regionali). |
Art. 25. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 26. (Abrogazioni). |
Art. 27. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 28. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.2.222 – L.R. 17 dicembre 1997, n. 41.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000).
(B.U. 29 dicembre 1997, n. 60).
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1998).
1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla
2. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della
3. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla
4. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla
5. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2 - lett. b, della
6. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
7. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici di cui all'articolo 15 della
8. Il limite decennale di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 1, della
9. Il limite quindicennale di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno 1997 dall'articolo 2, comma 5, della
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 8.210 milioni (cap. 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 7.700 milioni (cap. 46940).
3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.900 milioni (capp. 35080 e 35081).
4. L'autorizzazione di spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998, recata dall'articolo 3, comma 4, della
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, autorizzata dall'articolo 13 della
2. La disponibilità esistente al 31 dicembre 1997 presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A., sul fondo di rotazione di cui al capo IV (provvidenze per l'agricoltura) della
3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della
4. In relazione ai risultati di gestione dell'esercizio 1996/1997 è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 12.120 milioni (cap. 64927) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla
5. [Omissis.] [1]
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). [2]
[1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 - lett. b, della
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della
3 bis. La consistenza complessiva della dotazione organica e l'articolazione e ripartizione di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificate in diminuzione con provvedimento della Giunta regionale, quando comportino riduzioni di spesa o comunque non ne incrementino la spesa complessiva prevista dalla presente legge [3].
4. E' autorizzato, a carico dell'esercizio 1998 e seguenti, l'ulteriore onere di lire 1.000 milioni per la chiusura del contratto di lavoro del personale regionale per gli anni 1996/1997 (cap. 30650/98-99- 2000 parz.).
5. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 14.000 milioni per l'anno 1999, autorizzata dall'articolo 5, comma 5, della
6. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il successivo periodo 2000/2001 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 5.000 milioni (cap. 30650/2000 parz.).
7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1998 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
8. In deroga all'articolo 36, comma 2, della
9. Ai fini di cui all'articolo 32, comma 1, della
10. Ferme restando le posizioni individuali acquisite al 31 dicembre 1997 da ciascun dipendente regionale, dall'1 gennaio 1998 gli artt. 189 e 213 della
11. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il personale che cessa dal servizio ha titolo alla liquidazione dell'indennità per cessazione del rapporto d'impiego di cui agli artt. 189 e 213 della
Art. 6. (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1998, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 144.981 milioni (capp. 20501 e 20745);
b) Interventi per programmi di investimento lire 57.993 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 54.032 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla
c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta
2. Per l'anno 1998, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3 e articolo 13, comma 2 della
2 bis. Alla ripartizione della maggior quota del tre per cento destinata per l'anno 1998 al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 - parz.) dal comma 2, partecipano tutti i Comuni della Regione in modo direttamente proporzionale al minor gettito derivante a ciascun ente dalla soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) e delle tasse sulle concessioni comunali disposta rispettivamente dall'art. 36, comma 1, lett. c), e dall'art. 51, comma 1, del
3. [5].
4. [A decorrere dal 1998 il gettito ICI di riferimento da considerare nella formula per la determinazione dei trasferimenti finanziari ai Comuni ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
5. Per l'anno 1998, l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali, di cui al comma 1, sarà aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).
Art. 7. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali).
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 8. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).
1. Per la realizzazione del programma definitivo 1998/2000 di cui all'articolo 20 della
- anno 1998 lire 11.984 milioni;
- anno 1999 lire 31.292 milioni;
- anno 2000 lire 7.151 milioni.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della
- anno 1998 lire 3.334 milioni;
- anno 1999 lire 3.334 milioni;
- anno 2000 lire 3.332 milioni.
Art. 9. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della
Art. 10. (Interventi per la riqualificazione della città di Aosta).
1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi con istituti di credito o enti autorizzati, nel decennio 1992/2001, disposta dall'art. 4, comma 1, della
2. La spesa di lire 15.000 milioni autorizzata dalla predetta
3. Nella medesima misura è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa (cap. 11150).
Art. 11. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta
Art. 12. (Piano di politica del lavoro).
1. Il Piano di politica del lavoro per il triennio 1995/97 approvato con
2. Le azioni previste dal Macro Obiettivo n. 4 "Promuovere l'autoimprenditorialità e la crescita dimensionale delle micro imprese" escludono le società cooperative ad eccezione degli interventi previsti ai punti 4.3, lettera b) e 4.3, lettera c).
3. [7].
4. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni (cap. 26010 parz.).
5. Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione dalla approvazione del successivo piano triennale di politiche del lavoro, decorrente dall'anno 1999, è autorizzata, per gli anni 1999 e 2000, l'iscrizione, sul capitolo 26010, della spesa annua di lire 4.000 milioni.
6. Al fine di offrire opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone in condizioni di difficoltà o di svantaggio, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di un programma straordinario per lavori di pubblica utilità (cap. 26010 parz.).
Art. 13. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1998, in lire 226.380 milioni, di cui:
a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 215.000 milioni quale "quota indistinta" (cap. 59900);
b) Trasferimenti all'USL per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, lire 3.500 milioni (cap. 59980);
c) Trasferimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 450 milioni (cap. 62020);
d) Trasferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla
e) Interventi diretti della Regione lire 2.430 milioni (cap. 59920).
2. [8].
Art. 14. (Strutture ospedaliere).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie già autorizzata in lire 2.500 milioni per il biennio 1998/99 dall'articolo 15, comma 2 della
3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa complessiva di lire 82.057 milioni, di cui lire 25.857 milioni per l'anno 1998, lire 30.800 milioni per l'anno 1999 e lire 25.400 milioni per l'anno 2000 (cap. 60420).
4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla
Art. 15. (Interventi nel settore della formazione professionale).
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla
2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della
Art. 16. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/1999 - complessive lire 5.208 milioni, di cui lire 2.604 milioni per l'anno 1998 e lire 2.604 milioni per l'anno 1999 (cap. 25024 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/1999 - complessive lire 50 milioni, di cui lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 16 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040 parz.);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1999 - lire 777,6 milioni per l'anno 1998 (cap. 25039);
d) programma operativo di iniziativa comunitaria "KONVER II" 1994/1999
- lire 1.434,6 milioni per l'anno 1998 (cap. 25038);
e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/1999 - complessive lire 2.995,2 milioni, di cui lire 1.497,2 milioni per l'anno 1998, lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (cap. 25031 parz.);
f) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- svizzero" 1994/1999 - complessive lire 532 milioni, di cui lire 264 milioni per l'anno 1998 e lire 268 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028);
g) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 1.659,6 milioni, di cui lire 539,48 milioni per l'anno 1998 e lire 1.120,12 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 1.609,155 milioni, di cui lire 233,255 milioni per l'anno 1998, e lire 1.375,9 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo - francese" 1994/1999 - complessive lire 209,3 milioni, di cui lire 104,6 milioni per l'anno 1998, e lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052 parz.).
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto dei programmi di investimento di seguito indicati - oggetto di contributi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - complessive lire 97,5 milioni, di cui lire 46,8 milioni per l'anno 1998 e lire 50,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 30186 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/99 - complessive lire 118,5 milioni, di cui lire 59,2 milioni per l'anno 1998 e lire 59,3 milioni per l'anno 1999 (cap. 25041 parz.).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 17. (Interventi nel settore dei trasporti).
1. La spesa per l'applicazione della
2. La spesa di annue lire 22.500 milioni autorizzata per gli anni 1998 e 1999 dall'articolo 18, comma 2 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della
a) "1 bis - Le detrazioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il servizio di trasporto pubblico sia svolto sulla base di un contratto di servizio che prevede un corrispettivo chilometrico annuo predeterminato attraverso gara di appalto o procedura negoziata."
4. La spesa per l'applicazione della
5. La residua spesa di lire 20.000 milioni, autorizzata per gli anni 1998 e 2000 dall'articolo 18, comma 4 della
6. L'autorizzazione di spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1998 e lire 2.000 milioni per l'anno 1999 recata dall'articolo 18, comma 5, della
Art. 18. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti).
1. La spesa di lire 7.400 milioni per il biennio 1998/1999 autorizzata dall'art. 19 della
Art. 19. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
1. Per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del
2. La residua spesa di lire 6.500 milioni per l'applicazione della
Art. 20. (Interventi in materia di istruzione e cultura).
1. Per la stipula di convenzioni con università italiane e dell'area linguistica francese, finalizzate all'istituzione di corsi per la formazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 95, della
2. La residua spesa di lire 38.000 milioni per il triennio 1998/2000 per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della
3. Per il completamento degli interventi di sistemazione del museo Beck Peccoz di Gressoney-Saint-Jean previsti dalla
Art. 21. (Interventi nel settore del turismo e dello sport).
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capp. 11165 entrate e 64821 spesa) che modificano, per gli anni 1998 e 1999, gli importi autorizzati dall'articolo 26, comma 1, della
- anno 1998, lire 1.000 milioni;
- anno 1999, lire 4.300 milioni;
- anno 2000, lire 1.000 milioni.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 43,5 milioni per l'anno 1998, di lire 273,3 milioni per l'anno 1999, di lire 502,5 milioni per l'anno 2000 e di annue lire 538 milioni a decorrere dall'anno 2000 (capp. 69300 parz. e 69320 parz.).
3. Per la concessione di contributi in conto capitale ai gestori di piste di sci per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica di cui all'art. 3 della
4. Per gli interventi previsti dalla
Art. 22. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
1. La spesa per l'applicazione della
2. L'applicazione della
3. La spesa di lire 1.600 milioni per gli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della
Art. 23. (Rifinanziamento e proroga ad integrazione di alcune norme regionali di spesa).
1. L'autorizzazione di spesa di annue lire 800 milioni per il biennio 1998-1999, recata dall'articolo 22, della
2. L'autorizzazione di spesa di 12.300 milioni per il biennio 1998/99, recata dall'articolo 22, comma 2, della
3. La spesa residua di lire 56.360 milioni, autorizzata per l'anno 1998 per l'applicazione della
4. La quota di partecipazione al fondo sociale regionale per l'emarginazione abitativa di cui all'articolo 51 della
5. Per la concessione ad Enti pubblici di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla
Art. 24. (Modifica della misura di sanzioni amministrative previste da alcune leggi regionali).
1. Le sanzioni amministrative previste dalla
2. Le sanzioni amministrative previste dalla
3. [Le sanzioni amministrative previste dalla
4. Le sanzioni amministrative previste dalla
Art. 25. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni per l'anno 1998 per l'applicazione della
2. L'autorizzazione della spesa annua di lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 per la sottoscrizione di titoli azionari di società e funiviarie locali di cui alla
Art. 26. (Abrogazioni).
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 27. (Disposizioni finanziarie).
1. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 866.145.500.000 nel triennio 1998/2000, di cui lire 583.552.500.000 nell'anno 1998, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1998/2000, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
2. Alla copertura dell'onere di lire 13.000 milioni a carico del bilancio 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 17, comma 5 e 20, comma 2 si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1999/2001.
Art. 28. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI A e B
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall’art. 18 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 77 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[4] Comma così aggiunto dall'art. 1 della
[5] Sostituisce l'art. 28, comma 1, della
[6] Comma abrogato dall'art. 15 della
[7] Sostituisce il punto 5.2. del Piano di politica del lavoro per il triennio 1995 - 1997 approvato con
[8] Sostituisce l'art. 10, comma 4, della
[9] Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, della
[10] Comma abrogato dall'art. 15 della