§ 41.7.141 - D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:22/02/1982
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato
Art. 2.  Competenze dello Stato
Art. 3.  Atti delegati e sub-delegati
Art. 4.  Regolamenti e direttive delle Comunità economiche europee
Art. 5.  Norme regionali di attuazione
Art. 6.  Gestioni comuni tra regioni
Art. 7.  Polizia amministrativa
Art. 8.  Identificazione e classificazione di beni o di opere
Art. 9.  Programmazione nazionale e regionale
Art. 10.  Materie del trasferimento
Art. 11.  Ordinamento degli enti dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali
Art. 12.  Persone giuridiche private
Art. 13.  Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati
Art. 14.  Circoscrizioni comunali
Art. 15.  Materie del trasferimento
Art. 16.  Polizia locale urbana e rurale
Art. 17.  Controlli di pubblica sicurezza
Art. 18.  Regolamenti comunali
Art. 19.  Assistenza e beneficenza pubblica
Art. 20.  Specificazione
Art. 21.  Competenze dello Stato
Art. 22.  Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica
Art. 23.  Assistenza scolastica
Art. 24.  Biblioteche e musei di enti locali
Art. 25.  Attività di promozione educativa e culturale
Art. 26.  Materie di trasferimento
Art. 27.  Fiere e mercati
Art. 28.  Attività commerciali
Art. 29.  Calendario delle fiere
Art. 30.  Competenze dello Stato
Art. 31.  Industria alberghiera e turismo
Art. 32.  Propaganda all'estero
Art. 33.  Competenze dello Stato
Art. 34.  Acque minerali e termali
Art. 35.  Cave e torbiere
Art. 36.  Consorzi industriali
Art. 37.  Artigianato
Art. 38.  Agricoltura e foreste - Zootecnia - Flora e fauna
Art. 39.  Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli
Art. 40.  Territori montani, foreste, conservazione del suolo
Art. 41.  Calamità naturali
Art. 42.  Competenze dello Stato
Art. 43.  Promozione e agevolazione di produzioni agricole
Art. 44.  Consorzi di bonifica
Art. 45.  Difesa contro le malattie delle piante coltivate
Art. 46.  Incremento ippico
Art. 47.  Assistenza agli utenti di motori agricoli
Art. 48.  Funzioni delegate
Art. 49.  Materia del trasferimento
Art. 50.  Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica
Art. 51.  Competenze dello Stato
Art. 52.  Interventi per la protezione della natura
Art. 53.  Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali
Art. 54.  Trasferimento alla regione
Art. 55.  Competenza dello Stato
Art. 56.  Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli
Art. 57.  Funzioni delegate
Art. 58.  Strade e lavori pubblici di interesse regionale
Art. 59.  Competenze dello Stato
Art. 60.  Acque
Art. 61.  Funzioni delegate
Art. 62.  Edilizia residenziale pubblica
Art. 63.  Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica
Art. 63 bis.  (Edilizia residenziale pubblica).
Art. 64.  Funzioni delegate
Art. 65.  Caccia
Art. 66.  Pesca
Art. 67.  Funzioni amministrative trasferite
Art. 68.  Competenze dello Stato
Art. 69.  Utilizzazione di uffici ed organi tecnici
Art. 70.  Agevolazioni di credito
Art. 71.  Organi tecnici dello Stato
Art. 72.  Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 73.  Trasferimenti di uffici dello Stato
Art. 74.  Personale statale assegnato alla regione
Art. 75.  Posizione economica del personale trasferito
Art. 76.  Affari pendenti
Art. 77.  Trasferimento di funzioni e di compiti
Art. 78.  Trasferimento di strutture e di beni
Art. 79.  Trasferimento del personale
Art. 80.  Continuità delle prestazioni
Art. 81.  Trasferimento di funzioni, di personale e di beni
Art. 82.  Procedure per il trasferimento di strutture e di beni
Art. 83.  Procedure per il trasferimento di personale
Art. 84.  Ulteriore trasferimento di funzioni, di personale e di beni
Art. 85.  Norma tributaria
Art. 86.  Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali
Art. 87.  Fondi nazionali di rotazione
Art. 88.  Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici
Art. 89.      Le quote escluse dalla soppressione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato a norma dell'art. 126, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e [...]


§ 41.7.141 - D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(G.U. 27 aprile 1982, n. 114)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato

     Il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto.

     Restano ferme di funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta.

     Negli articoli seguenti è usata, per indicare la regione Valle d'Aosta, la sola parola "regione".

 

          Art. 2. Competenze dello Stato

     Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza.

     La regione, previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.

     Il Governo della Repubblica impartisce al presidente della giunta regionale direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione, la quale è tenuta ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 3. Atti delegati e sub-delegati

     Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare ad esso comunicazione.

 

          Art. 4. Regolamenti e direttive delle Comunità economiche europee

     Sono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità economiche europee nonchè all'attuazione delle loro direttive già recepite nell'ordinamento interno dello Stato.

     In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

     Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

          Art. 5. Norme regionali di attuazione

     La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonchè norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

     La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato ai comuni, anche associati, alle comunità montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.

 

          Art. 6. Gestioni comuni tra regioni

     La regione, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, può addivenire ad intese con la regione Piemonte e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

     Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.

 

          Art. 7. Polizia amministrativa

     Fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la regione è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa attribuite o trasferite.

     Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.

 

          Art. 8. Identificazione e classificazione di beni o di opere

     Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si provvede di intesa con quest'ultima.

     La identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4, anche se concernenti funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione, è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati e la regione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     I beni assegnati alla regione, che si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, possono essere retrocessi allo Stato su richiesta dell'amministrazione competente, d'intesa con la regione. I provvedimenti di retrocessione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 9. Programmazione nazionale e regionale

     La regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

     La regione determina il programma regionale di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso dei comuni e delle comunità montane secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

     Nel programma regionale di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato o con quelli di competenza dei comuni e delle comunità montane.

     La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.

 

Titolo II

ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

 

Capo I

OGGETTO

 

          Art. 10. Materie del trasferimento

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative dello Stato di cui all'art. 1 del presente decreto nelle materie concernenti l'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione e le circoscrizioni comunali.

 

Capo II

ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI

 

          Art. 11. Ordinamento degli enti dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali

     Le funzioni amministrative nella materia relativa all'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

     Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alla regione.

 

          Art. 12. Persone giuridiche private

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa.

 

          Art. 13. Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

     E' trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all'art. 11 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone giuridiche private di cui al precedente art. 12 del presente decreto.

 

Capo III

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

 

          Art. 14. Circoscrizioni comunali

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alle circoscrizioni comunali concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

 

Capo I

OGGETTO

 

          Art. 15. Materie del trasferimento

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative alla polizia locale urbana e rurale, all'assistenza e beneficenza pubblica, all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, all'istruzione tecnico-professionale, all'assistenza scolastica, alle biblioteche e musei di enti locali.

 

Capo II

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

 

          Art. 16. Polizia locale urbana e rurale

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alla polizia locale urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.

     Con successivo decreto delegato, da emanare ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, saranno dettate le ulteriori norme per l'esercizio delle funzioni medesime.

 

          Art. 17. Controlli di pubblica sicurezza

     Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma del combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.

 

          Art. 18. Regolamenti comunali

     Il presidente della giunta regionale trasmette al Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

 

Capo III

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

 

          Art. 19. Assistenza e beneficenza pubblica

     Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza e beneficenza pubblica concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

 

          Art. 20. Specificazione

     Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative;

     a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

     b) all'assistenza post-penitenziaria;

     c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

     d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

 

          Art. 21. Competenze dello Stato

     Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     1) gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

     2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;

     3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

     4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonchè la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti delle Comunità economiche europee;

     5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari.

 

Capo IV

IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA OSPEDALIERA E PROFILATTICA

 

          Art. 22. Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica

     Le funzioni amministrative nella materia relativa all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica di cui all'art. 1 del presente decreto, sono trasferite o delegate alla regione secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 80, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario.

 

Capo V

ASSISTENZA SCOLASTICA

 

          Art. 23. Assistenza scolastica

     Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonchè, per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

     Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

 

Capo VI

BENI CULTURALI

 

          Art. 24. Biblioteche e musei di enti locali

     Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rispettivamente per i beni culturali, e per le attività musicali, cinematografiche e di prosa, le funzioni amministrative nella materia relativa alle biblioteche e musei di enti locali concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonchè il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito.

     Sono comprese tra le funzioni trasferite alla regione le funzioni degli organi dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonchè i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.

 

          Art. 25. Attività di promozione educativa e culturale

     La regione, con riferimento alle proprie attribuzioni, svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonchè contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di carattere locale, operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunità regionale.

     L'individuazione specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con la regione.

 

Capo I

OGGETTO

 

          Art. 26. Materie di trasferimento

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto, ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie relative alle fiere e mercati, all'industria alberghiera e turismo, alle acque minerali e termali, alle cave e torbiere, all'artigianato, alla agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, alle piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario.

 

Capo II

FIERE E MERCATI

 

          Art. 27. Fiere e mercati

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alle fiere e mercati concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso, di prodotti ortofrutticoli, di carne e di prodotti ittici.

 

          Art. 28. Attività commerciali

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

     b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;

     c) all'attività del comitato regionale per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati.

     La regione può altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonchè assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio.

 

          Art. 29. Calendario delle fiere

     Sono di competenza della regione la formazione e la tenuta del calendario delle fiere.

     Di esso la regione dà comunicazione al competente Ministero.

 

          Art. 30. Competenze dello Stato

     Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti le esposizioni universali e la qualificazione internazionale delle fiere.

 

Capo III

INDUSTRIA ALBERGHIERA E TURISMO

 

          Art. 31. Industria alberghiera e turismo

     Le funzioni amministrative nella materia relativa all'industria alberghiera e turismo concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e della industria alberghiera, nonchè gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

     Le funzioni predette comprendono fra l'altro:

     a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;

     b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali, sentita la regione per le attività che interessano la Valle d'Aosta. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

     c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dal locale Automobil club.

     L'ultimo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica alla regione.

 

          Art. 32. Propaganda all'estero

     Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie della regione, questa si avvale dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza e di informazione turistica all'estero, salvo diversa intesa tra il Governo e la regione, ove i detti uffici non siano istituiti.

 

          Art. 33. Competenze dello Stato

     Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonchè della determinazione delle località di interesse turistico, fino a quanto la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sarà diversamente disciplinata;

     2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentita la regione;

     3) l'istituzione e la gestione di uffici turistici stranieri e di frontiera;

     4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

 

Capo IV

ACQUE MINERALI E TERMALI

 

          Art. 34. Acque minerali e termali

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alle acque minerali e termali concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, ferma restando la competenza dello Stato in ordine al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque.

     Le funzioni amministrative nella stessa materia concernono altresì la disciplina igienica e i controlli sanitari, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

 

Capo V

CAVE E TORBIERE

 

          Art. 35. Cave e torbiere

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alle cave e torbiere concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

     Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

     a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

     b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

     c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

     d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nè dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonchè le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

     La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, può avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

 

Capo VI

CONSORZI INDUSTRIALI

 

          Art. 36. Consorzi industriali

     Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano ad essa le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti, esclusi i comuni, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

Capo VII

ARTIGIANATO

 

          Art. 37. Artigianato

     Le funzioni amministrative nella materia relativa all'artigianato concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonchè le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.

     Le funzioni suddette comprendono anche:

     a) le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane;

     b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento;

     c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso la commissione regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, salvo diversa disciplina della materia ad opera di leggi regionali.

 

Capo VIII

AGRICOLTURA E FORESTE - PICCOLE BONIFICHE

E OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

 

          Art. 38. Agricoltura e foreste - Zootecnia - Flora e fauna

     Le funzioni amministrative nelle materie relative alla agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore della impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura, comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali, la tutela delle zone umide, della flora e della fauna.

     Le funzioni predette comprendono anche:

     a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

     b) le piccole bonifiche, il miglioramento agrario e fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;

     c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

     d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

     e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa la erogazione di incentivi e contributi.

     La regione provvede alla ricomposizione e al riordinamento fondiario, nonchè, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi dello Stato, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

     Sono delegate alla regione le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

     Fra le funzioni trasferite alla regione a norma dell'art. 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la regione.

     Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

 

          Art. 39. Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli

     Sono altresì trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma.

     Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione.

     La regione è sentita altresì sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonchè sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.

 

          Art. 40. Territori montani, foreste, conservazione del suolo

     Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. La regione con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applicano i vincoli previsti dalla legislazione statale sulle foreste. La regione forma programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dall'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalle relative leggi regionali di attuazione.

     Sono altresì trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e, in genere, ogni altra funzione concernente la difesa dei boschi dagli incendi. Il piano di cui all'art. 1 della legge predetta è predisposto dalla regione, anche sulla base di intese interregionali.

     La regione provvede altresì a costituire servizi antincendi boschivi. La regione può organizzare e gestire propri servizi aerei di spegnimento degli incendi e può avvalersi, previa autorizzazione degli organi competenti, degli analoghi servizi disciplinati e gestiti dallo Stato. L'impiego in Valle d'Aosta del Corpo dei vigili del fuoco è disposto dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.

     Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo nonchè le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che riguardino anche il territorio del Piemonte, le due regioni interessate possono provvedere mediante intese fra loro.

     Restano fermi i vincoli attualmente vigenti in forza delle leggi dello Stato.

 

          Art. 41. Calamità naturali

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche e integrazioni.

     Sono inoltre trasferite alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, le funzioni concernenti la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenza, la concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.

     Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentita la regione per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

 

          Art. 42. Competenze dello Stato

     Restano ferme le competenze dello Stato relative:

     a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

     b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alla regione, su proposta della regione stessa e di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica dell'alimentazione sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonchè il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.

 

          Art. 43. Promozione e agevolazione di produzioni agricole

     Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa.

     Sono altresì trasferite le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa. Restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonchè per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.

 

          Art. 44. Consorzi di bonifica

     Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, si provvederà in base ad intese tra le due regioni interessate, a norma dell'art. 6 del presente decreto.

     La classificazione, declassificazione e ripartizione dei territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio delle precitate regioni, spettano alle medesime, le quali vi provvedono in base ad intese fra loro e possono costituire un ufficio comune.

     Il trasferimento di cui al combinato disposto dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.

 

          Art. 45. Difesa contro le malattie delle piante coltivate

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonchè le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. La regione esercita tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.

     Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilità, energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.

 

          Art. 46. Incremento ippico

     Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alla regione quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonchè gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.

 

          Art. 47. Assistenza agli utenti di motori agricoli

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonchè i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

     La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.

     Ferme restando le disposizioni sulle agevolazioni fiscali fino all'attuazione dell'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonchè le competenze degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione (UTIF), sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

 

          Art. 48. Funzioni delegate

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

     a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

     b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Azienda di intervento sul mercato agricolo (AIMA);

     c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.

     Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.

 

Capo I

OGGETTO

 

          Art. 49. Materia del trasferimento

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative all'urbanistica, ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, ai trasporti su funivie e linee automobilistiche locali, alle strade e lavori pubblici di interesse regionale, alla caccia e pesca, alle acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico e alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

 

Capo II

URBANISTICA, PIANI REGOLATORI PER LE

ZONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA TURISTICA

 

          Art. 50. Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonchè la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica.

 

          Art. 51. Competenze dello Stato

     Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonchè alla difesa del suolo;

     b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

     Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, di intesa con la regione.

     La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con la regione, che deve sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

     Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della regione del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

     I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da realizzarsi nel territorio della Valle d'Aosta, sono comunicati alla regione. La regione ha la facoltà di promuovere la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui al quarto comma dello stesso articolo.

     Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, dalla legge 5 luglio 1975, n. 304, contenente norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta, nonchè dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

 

          Art. 52. Interventi per la protezione della natura

     Fermo restando il disposto di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alla regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

     Il Governo può indicare alla regione nuovi territori nei quali ritenga utile che siano istituite riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

 

Capo III

TRASPORTI SU FUNIVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE LOCALI

 

          Art. 53. Trasporti su funivie e linee automobilistiche locali

     Le funzioni amministrative nelle materie relative ai trasporti su funivie e alle linee automobilistiche locali concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci - esclusi gli effetti postali - esercitati con linee funicolari e funiviarie di ogni tipo, con linee tranviarie, metropolitane, filoviarie e automobilistiche, ivi comprese quelle sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di altra regione.

     Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma, che si svolgono parzialmente nella regione Piemonte, sono stabilite d'intesa fra le due regioni.

 

          Art. 54. Trasferimento alla regione

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee e quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza.

 

          Art. 55. Competenza dello Stato

     Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonchè le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi del precedente art. 53 e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

 

          Art. 56. Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoli

     La regione partecipa, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

 

          Art. 57. Funzioni delegate

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della regione stessa, previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.

     E' delegato alla regione, con l'assenso della stessa, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro dei trasporti.

 

Capo IV

STRADE E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

 

          Art. 58. Strade e lavori pubblici di interesse regionale

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di interesse regionale concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della regione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

 

          Art. 59. Competenze dello Stato

     Sono di competenza statale le funzioni amministrative riguardanti:

     1) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 51, secondo comma e seguenti;

     2) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

     3) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonchè, d'intesa con la regione, la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni;

     4) l'edilizia di culto.

 

          Art. 60. Acque

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonchè di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

     Sono altresì trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali.

     Sino a che non si provvederà con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione.

     Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti: 1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sar diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque; 2) il censimento nazionale dei corpi idrici; 3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.

 

          Art. 61. Funzioni delegate

     E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

     a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;

     b) attuazione dei piani di ricostruzione.

 

          Art. 62. Edilizia residenziale pubblica

     Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonchè le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

     Sono altresì trasferite le funzioni statali relative al locale istituto autonomo per le case popolari, fermo restando il potere alla regione di stabilire soluzioni organizzative diverse salvo il loro successivo adeguamento ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali, in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

     Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonchè le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 8, primo comma, del presente decreto.

 

          Art. 63. Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica

     Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

     E' trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.

     Sono altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dall'art. 129 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere tali funzioni nella attuale composizione, fino a diversa disciplina della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.

     Sono infine trasferite ai sensi dell'art. 70 del presente decreto le funzioni dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli istituti di credito.

 

     Art. 63 bis. (Edilizia residenziale pubblica). [1]

     1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi:

     a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonchè degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

     b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

     2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.

 

          Art. 64. Funzioni delegate

     Sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse agli enti locali.

 

Capo V

CACCIA E PESCA

 

          Art. 65. Caccia

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alla caccia concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.

     Sono trasferite alla regione le funzioni di disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.

     Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano i concessionari di bandite e riserve di caccia.

     Alla regione spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.

 

          Art. 66. Pesca

     Le funzioni amministrative nella materia relativa alla pesca concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca, il rilascio delle licenze, la piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

     La regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore.

     Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalla regione, previo parere del competente organo statale.

 

Capo VI

TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

 

          Art. 67. Funzioni amministrative trasferite

     Sono trasferite alla regione, salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, salvo quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

     a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

     b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali;

     c) la tutela dall'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari:

     d) il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonchè quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività trasferite alle regioni;

     e) la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.

     Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni statali relative al comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, che potrà essere integrato nella sua composizione e nelle sue funzioni anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonchè alla commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

          Art. 68. Competenze dello Stato

     Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

     1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;

     2) il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica;

     3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;

     4) la determinazione, d'intesa con la regione, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attività delle regioni;

     5) i programmi di disinquinamento fuori dei casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con la regione;

     6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;

     7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

     9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

     10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonchè dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.

 

          Art. 69. Utilizzazione di uffici ed organi tecnici

     Finchè la regione e, d'intesa con questa, gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specificamente competenti, essi si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di tutela dagli inquinamenti.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, la regione e gli enti locali si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali.

 

Capo I

ULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

 

          Art. 70. Agevolazioni di credito

     Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196, e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonchè la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

     Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, non compresi fra quelli previsti dall'art. 23 della legge 16 maggio 1978, n. 196, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

     La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria.

 

Capo II

ORGANI TECNICI E UFFICI DELLO STATO

 

          Art. 71. Organi tecnici dello Stato

     La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato.

     Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.

 

          Art. 72. Consiglio superiore dei lavori pubblici

     La regione può avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo stesso dalle leggi dello Stato e della regione.

 

          Art. 73. Trasferimenti di uffici dello Stato

     Sono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancora esistenti nel territorio della regione stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite, dalle leggi e dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate nel presente decreto è delegato alla regione se non diversamente disposto dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal presente decreto.

 

          Art. 74. Personale statale assegnato alla regione

     Con le procedure ed i limiti stabiliti dall'art. 48 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono estese alla regione le disposizioni dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salvo che per quanto riguarda il personale del genio civile che resta alle dipendenze del magistrato per il Po.

     La regione provvede, altresì, con legge a disciplinare l'accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3, della legge 5 agosto 1981, n. 453.

 

          Art. 75. Posizione economica del personale trasferito

     Al personale trasferito alla regione, a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come esteso alla regione medesima in forza dell'art. 74 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 76. Affari pendenti

     Le amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare alla regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con elenchi nominativi, gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

     Resta di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

 

Capo III

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI,

DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI SOPPRESSI

CON L'ART. 1 BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 481,

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 21 OTTOBRE 1978, N. 641

 

          Art. 77. Trasferimento di funzioni e di compiti

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, e salvo quanto previsto nel comma seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel suo territorio agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni.

     Si applicano anche per la regione le seguenti disposizioni del precitato decreto-legge:

     la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1-bis concernente il riparto delle funzioni esercitate dall'O.N.I.G.;

     le disposizioni dell'art. 1-sexies, concernenti l'assunzione da parte dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M. di alcuni compiti già attribuiti all'E.N.A.O.L.I.

 

          Art. 78. Trasferimento di strutture e di beni

     Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo precedente passano alla regione:

     a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;

     b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel suo territorio, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione e l'acquisto degli stessi;

     c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti.

     l beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza l Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.

     Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni, che ne sono in possesso, ai delegati della regione.

     I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti.

 

          Art. 79. Trasferimento del personale

     Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nella regione Valle d'Aosta alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 77 è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

     Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponde a detto personale il trattamento economico di cui esso fruiva presso gli enti di provenienza.

     Con legge regionale, si provvede al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali e si provvede, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze.

     Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.

 

          Art. 80. Continuità delle prestazioni

     Fino a quando non siano disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentramento delle funzioni e dei compiti trasferiti, la regione assicura la continuità del loro svolgimento, avvalendosi, per quanto possibile, delle strutture e degli uffici di cui all'art. 77 del presente decreto.

 

Capo IV

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI,

DEL PERSONALE E DEI BENI DEGLI ENTI DI CUI ALLA TABELLA B

ALLEGATA AL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, NON SOPPRESSI

 

          Art. 81. Trasferimento di funzioni, di personale e di beni

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, le funzioni, nonchè i beni e il personale, qualora esistenti nella regione, delle strutture operative periferiche degli enti non compresi tra quelli di cui al precedente art. 77 e previsti nella tabella B, compresa l'annotazione finale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti alla regione secondo le disposizioni ed entro i limiti contenuti nell'art. 1-ter e seguenti del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

     In particolare, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferite alla regione le funzioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, concernente il trasferimento delle funzioni di carattere assistenziale e non previdenziale svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

 

          Art. 82. Procedure per il trasferimento di strutture e di beni

     Per il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni contenute nei commi quarto e seguenti del precedente art. 78.

 

          Art. 83. Procedure per il trasferimento di personale

     Per il trasferimento di personale degli enti di cui all'art. 81 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 79, salvo il disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, di cui al citato art. 81, secondo comma.

 

Capo V

ULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI, DI PERSONALE E DI BENI

 

          Art. 84. Ulteriore trasferimento di funzioni, di personale e di beni

     Le disposizioni di cui alle annotazioni finali delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano anche alla regione.

 

Capo VI

NORMA TRIBUTARIA

 

          Art. 85. Norma tributaria

     Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 86. Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti locali

     Il personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono trasferiti ai comuni medesimi secondo le modalità ed i criteri stabiliti con legge della regione.

     Gli enti e le istituzioni di cui al primo comma operanti esclusivamente nell'ambito della regione o nell'interesse della sua popolazione si intendono soppressi alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma medesimo.

 

          Art. 87. Fondi nazionali di rotazione

     Si applicano alla regione le disposizioni dell'art. 110, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 88. Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici

     Le entrate degli enti pubblici nazionali e locali, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione in corrispondenza delle funzioni alla medesima trasferite, se nel territorio di questa si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni.

 

          Art. 89.

     Le quote escluse dalla soppressione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato a norma dell'art. 126, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e destinate alla regione, sono attribuite alla medesima per le finalità previste dalle leggi che hanno istituito i relativi fondi.

 


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 193.