Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 24/12/1996 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1997). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale). |
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 6. (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale). |
Art. 7. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali). |
Art. 8. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 9. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare). |
Art. 10. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 11. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 12. (Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale "Cogne"). |
Art. 13. (Piano di politica del lavoro). |
Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 15. (Strutture ospedaliere). |
Art. 16. (Interventi nel settore della formazione professionale). |
Art. 17. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario). |
Art. 18. (Interventi nel settore dei trasporti). |
Art. 19. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti). |
Art. 20. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia). |
Art. 21. (Interventi in materia di istruzione). |
Art. 22. (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 23. (Modificazione di alcune norme regionali di spesa). |
Art. 24. (Partecipazione di privati alla spesa regionale). |
Art. 25. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 26. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 27. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 28. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 2.2.216 - L.R. 24 dicembre 1996, n. 48.
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999).
(B.U. 8 gennaio 1997, n. 2).
Art. 1. (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Art. 2. (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1997).
1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla
2. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della
3. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla
4. Per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, di cui all'art. 7, comma 1 lett. b, della
5. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico previsti dall'art. 22 della
6. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla
7. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2 - lett. b, della
8. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della
Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale).
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 8.950 milioni (cap. 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 24.840 milioni (cap. 46940).
3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 2.500 milioni (capp. 35080 e 35081).
4. L'autorizzazione di spesa di lire 600 milioni annue per gli anni 1997 e 1998, recata dall'articolo 3, comma 4, della
Art. 4. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).
1. L'autorizzazione a sottoscrivere aumenti di capitale della Società per azioni "Centrale laitière di Aosta", determinata dall'articolo 4, comma 5, della
2. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della
3. Per la ulteriore sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali di cui alla
4. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della
5. A tale scopo la Giunta provvederà ad autorizzare il compimento degli atti indispensabili per addivenire all'intestazione fiduciaria in capo a Finaosta delle partecipazioni di cui al comma precedente, nonché ad apportare al bilancio regionale, con proprio provvedimento, le variazioni necessarie per consentire le conseguenti registrazioni contabili.
6. Per la gestione delle suddette partecipazioni la "Finaosta" si dovrà attenere a quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, della
Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 - lett. b, della
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della
4. L'onere di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio 1997 per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale, autorizzato dall'art. 5, comma 3, della
5. La spesa per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il successivo periodo, decorrente dall'anno 1998, già determinata in lire 3.000 milioni per l'anno 1998 dall'art. 5 comma 3 della
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1997, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della
8. Ai fini di cui all'articolo 32, comma 1, della
9. Per l'anno 1997 è fissata una riserva del 20% sul totale delle assunzioni a tempo determinato di personale straordinario di cui all'art. 7 della
Art. 6. (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1997, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 139.806 milioni, di cui lire 111.845 milioni per i trasferimenti ai Comuni (cap. 20501) e lire 27.961 milioni per i trasferimenti alle Comunità montane (cap. 20745);
b) Interventi per programmi di investimento lire 55.922 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 52.938 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla
c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/95, lire 83.814 milioni.
2. Con i correttivi previsti dall'articolo 26, comma 1, della medesima legge n. 48/95, l'ammontare dei trasferimenti di cui alla lettera c) è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 90.141 milioni ripartite ed autorizzate, a norma dell'articolo 27 del sopra richiamato provvedimento legislativo n. 48/95, per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 7. (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali).
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 8. (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).
1. Per la realizzazione del programma definitivo 1997/99 di cui all'articolo 20 della
anno 1997 lire 15.230 milioni;
anno 1998 lire 25.926 milioni;
anno 1999 lire 6.736 milioni.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della
anno 1997 lire 3.000 milioni;
anno 1998 lire 3.000 milioni;
anno 1999 lire 3.300 milioni.
Art. 9. (Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare).
1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla
Art. 10. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per la riqualificazione di Saint-Vincent, la Regione interviene con un finanziamento straordinario di lire 40 miliardi nel sessennio 1997-2002, pari all'80 per cento del previsto investimento di lire 50 miliardi necessario all'elaborazione e all'attuazione di un piano di interventi alla realizzazione del quale concorre per il 20 per cento il Comune [1].
2. Il piano di cui al comma 1, finalizzato ad interventi a completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco e della stazione termale, proposto dal Comune, è approvato dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 1997- 1999 la spesa di lire 19.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni annui per gli anni 1998 e 1999.
All'autorizzazione del restante onere di lire 21.000 milioni e alla sua articolazione per annualità si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei bilanci (cap. 33670 di nuova istituzione). [2]
Art. 11. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta
Art. 12. (Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale "Cogne").
1. Per l'applicazione della
2. [3].
Art. 13. (Piano di politica del lavoro).
1. Per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della
2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13 della
3. - 7. [4].
Art. 14. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1997, in lire 218.430 milioni, di cui:
Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 206.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni per "quota indistinta" (cap. 59900);
Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive lire 4.500 milioni (cap. 59980);
Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5, e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 3.200 milioni, interamente da trasferire all'USL (cap. 61580);
Spese per l'informazione in materia sanitaria e per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 730 milioni (capp. 62020, 62025 e 62030);
Interventi diretti della Regione lire 3.500 milioni (cap. 59920).
Art. 15. (Strutture ospedaliere).
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie per l'ulteriore applicazione della
3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 6.500 milioni (cap. 60420).
4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla
Art. 16. (Interventi nel settore della formazione professionale).
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla
2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della
Art. 17. (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/1999 - complessive lire 6.510 milioni, di cui lire 1.302 milioni per l'anno 1997, lire 2.604 milioni per l'anno 1998 e lire 2.604 milioni per l'anno 1999 (cap. 25024);
programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/1999 - complessive lire 80 milioni, di cui lire 30 milioni per l'anno 1997, lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 16 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040 parz.);
programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1997 - lire 2.904 milioni per l'anno 1997 (cap. 25039 parz.);
programma operativo di iniziativa comunitaria "KONVER II" 1994/1997 - lire 578 milioni per l'anno 1997 (cap. 25038);
programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/1999 - complessive lire 4.491,4 milioni, di cui lire 1.496,2 milioni per l'anno 1997, lire 1.497,2 milioni per l'anno 1998, e lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (cap. 25031 parz.);
programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- svizzero" 1994/1999 - complessive lire 633 milioni, di cui lire 105 milioni per l'anno 1997, lire 264 milioni per l'anno 1998 e lire 264 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028);
documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 799,6 milioni, di cui lire 340 milioni per l'anno 1997, lire 339,48 milioni per l'anno 1998 e lire 120,12 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 541,675 milioni, di cui lire 232,5 milioni per l'anno 1997, lire 233,275 milioni per l'anno 1998 e lire 75,9 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.);
programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo- francese" 1994/1999 - complessive lire 313,8 milioni, di cui lire 104,5 milioni per l'anno 1997, lire 104,6 milioni per l'anno 1998 e lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052 parz.).
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto del programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - oggetto di contributi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo di rotazione statale per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione della trasformazione dei prodotti della silvicoltura sono autorizzati in lire 19,891 milioni per l'anno 1997, lire 59,671 milioni per l'anno 1998 e lire 119,344 milioni per l'anno 1999 (cap. 38780).
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 18. (Interventi nel settore dei trasporti).
1. La spesa per l'applicazione della
2. Per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'articolo 25 della
3. Per l'applicazione della
4. Per l'applicazione della
5. La residua spesa di lire 30.000 milioni, autorizzata per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 1 della
anno 1997 lire 10.000 milioni;
anno 1998 lire 5.000 milioni;
anno 1999 lire 7.000 milioni;
anno 2000 lire 8.000 milioni.
6. L'autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 e lire 5.500 milioni per l'anno 1998 recata dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 1/96, per l'applicazione della
Art. 19. (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti).
1. Per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani previsti dall'articolo 1 della
Art. 20. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
1. Per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del
2. L'applicazione della
Art. 21. (Interventi in materia di istruzione).
1. Per il funzionamento e le attività degli organi collegiali scolastici di cui alla
2. Per l'applicazione della
3. Per l'applicazione della
4. Il contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto "Gervasone" previsto dall'articolo 9 della
5. A decorrere dall'anno 1998 gli oneri per l'applicazione delle leggi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 saranno annualmente determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 22. (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. L'autorizzazione di spesa di annue lire 800 milioni per il triennio 1996-1998, recata dall'articolo 19, comma 1 della
2. L'autorizzazione di spesa di 19.000 milioni per il triennio 1996/98, recata dall'articolo 19, comma 3, della
3. La spesa per l'applicazione della
4. Per l'applicazione della
5. Per l'ulteriore applicazione della
Art. 23. (Modificazione di alcune norme regionali di spesa). [5]
Art. 24. (Partecipazione di privati alla spesa regionale). [6]
[1. Al fine del contenimento della spesa regionale e per favorire la partecipazione di Enti, associazioni, società e privati in genere alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica o sportiva organizzate dalla Regione, la Giunta è autorizzata a disporre, con proprio atto, le variazioni al bilancio regionale necessarie a consentire il concreto utilizzo, per la realizzazione degli interventi, dei finanziamenti conferiti dai predetti soggetti.
2. Degli atti adottati ai sensi del comma 1 è data comunicazione al Consiglio regionale, e della partecipazione finanziaria alle iniziative della Regione è data notizia nel relativo materiale informativo.]
Art. 25. (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 per l'applicazione della
Art. 26. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre mutui, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capp. 11165 entrata e 64821 spesa) che comprendono, per gli anni 1997 e 1998 gli importi autorizzati dall'articolo 23, comma 1, della
anno 1997, lire 1.500 milioni;
anno 1998, lire 4.000 milioni;
anno 1999, lire 4.000 milioni.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 110 milioni per l'anno 1997, di lire 440 milioni per l'anno 1998, di lire 880 milioni per l'anno 1999 e di annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 2000 (capp. 69300 parz. e 69320 parz.).
Art. 27. (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 1.578.267.981.000 nel triennio 1997/1999, di cui lire 968.441.191.000 nell'anno 1997, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1997/1999, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
2. Alla copertura dell'onere di lire 9.100 milioni a carico del bilancio 2000 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 18, comma 5, e 25, comma 2 si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1998/2000.
Art. 28. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati.
(Omissis) [7].
INDICE
Art. 1 - Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali.
Art. 2 - Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1997.
Art. 3 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale.
Art. 4 - Partecipazioni azionarie e conferimenti.
Art. 5 - Disposizioni in materia di personale regionale.
Art. 6 - Determinazione delle risorse da destinare al settore della
Finanza locale.
Art. 7 - Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti
locali.
Art. 8 - Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di
investimento.
Art. 9 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio
immobiliare.
Art. 10 - Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di
Saint-Vincent.
Art. 11 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic.
Art. 12 - Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale
"Cogne".
Art. 13 - Piano di politica del lavoro.
Art. 14 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
Art. 15 - Strutture ospedaliere.
Art. 16 - Interventi nel settore della formazione professionale.
Art. 17 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di
investimento oggetto di finanziamento comunitario.
Art. 18 - Interventi nel settore dei trasporti.
Art. 19 - Interventi in materia di assetto del territorio e tutela
dell'ambiente - smaltimento rifiuti.
Art. 20 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia.
Art. 21 - Interventi in materia di istruzione.
Art. 22 - Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da
leggi regionali.
Art. 23 - Modificazione di alcune norme regionali di spesa.
Art. 24 - Partecipazione di privati alla spesa regionale.
Art. 25 - Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali.
Art. 26 - Autorizzazione alla contrazione di mutui.
Art. 27 - Disposizioni finanziarie.
Art. 28 - Dichiarazione di urgenza.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato posticipato al 31 dicembre 2007 dall’art. 7 della
[2] Comma così modificato dall’art. 15 della
[3] Aggiunge il comma 1 bis) all'art. 2 della
[4] Modifica ed integra il testo allegato alla
[5] Aggiunge la lett. e) all'art. 1, comma 2, della
[6] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[7] Allegati pubblicati nel B.U. 11 giugno 1997, n. 27.