§ 5.18.17 – L.R. 15 luglio 1985, n. 46.
Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:15/07/1985
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Modalità di intervento).
Art. 3.  (Commissione tecnico - consultiva).
Art. 4.  (Istruttoria e concessione dei mutui).
Art. 5.  (Convenzione).
Art. 6.  (Costituzione e incremento del fondo di rotazione).
Art. 6 bis.  (Garanzia fidejussoria).
Art. 7.  (Controlli).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Variazioni di bilancio).
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.18.17 – L.R. 15 luglio 1985, n. 46.

Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(B.U. 1 agosto 1985, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione Valle d'Aosta concede incentivi finalizzati ad agevolare la realizzazione di impianti di risalita e di strutture a essi funzionalmente connesse.

     2. [1].

     3. [2].

     4. [3].

 

     Art. 2. (Modalità di intervento). [4]

 

     Art. 3. (Commissione tecnico - consultiva). [5]

 

     Art. 4. (Istruttoria e concessione dei mutui). [6]

 

     Art. 5. (Convenzione).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Finaosta apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione.

     2. La stipulanda convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di trasmettere alla Regione una situazione mensile del fondo, dalla quale risulti analiticamente:

     a) la consistenza dei versamenti effettuati sul fondo di rotazione;

     b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel mese;

     c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze;

     d) l'importo delle rate recuperate;

     e) l'importo delle rate estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

     f) i compensi e le spese spettanti alla Finaosta;

     g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

     h) la consistenza del fondo alla fine del mese.

     3. La Finaosta dovrà altresì impegnarsi a svolgere, d'intesa con la Regione, le azioni necessarie al recupero delle somme dovute dai mutuatari inadempienti.

     4. In base all'articolo 72 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sulla contabilità regionale, al rendiconto annuale della Regione deve essere allegato un prospetto da cui risulti la consistenza del fondo di rotazione alla chiusura di ciascun esercizio, comprensivo degli eventuali incrementi o decrementi imputati ad accumulo del fondo.

     4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo regionale in conto interessi, della durata prevista all'articolo 2, secondo comma, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi [7].

 

     Art. 6. (Costituzione e incremento del fondo di rotazione).

     1. Il fondo di rotazione previsto dalla presente legge sarà alimentato per gli anni 1986 e seguenti:

     a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

     b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

     c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute da mutuatari;

     d) dagli interessi maturati sulle giacenze del fondo stesso presso la Finaosta, gestore dei fondi;

     e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

     f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.

     2. Al fondo di rotazione sono addebitati eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta, gestore del fondo, nonché eventuali perdite definitivamente accertate sui finanziamenti [8].

 

          Art. 6 bis. (Garanzia fidejussoria). [9]

     1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria nell'interesse degli Istituti di Credito per i mutui concessi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

     2. La garanzia comprende altresì gli interessi e gli accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti ed ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

 

     Art. 7. (Controlli).

     1. [10].

     2. [11].

     3. In caso di comprovata irregolarità la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta proceda all'immediata estinzione del mutuo.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Sono ammessi ai benefici della presente legge anche i soggetti che abbiano realizzato, anteriormente alla sua entrata in vigore, adeguamenti tecnici obbligatori di propri impianti, sempre che i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente alla data del 30 giugno 1983.

     2. In tale ipotesi il mutuo non può eccedere il 50 percento della spesa ammessa.

     3. Nel caso di realizzazione completa di impianti, nuovi o sostitutivi di esistenti, sono ammissibili le domande concernenti interventi che abbiano avuto inizio successivamente alla data del primo gennaio 1985; per la determinazione dell'ammontare del mutuo si applicano le modalità di cui al primo comma dell'articolo 2.

     4. Qualora per l'esecuzione di detti interventi siano già stati concessi dalla Regione, direttamente o tramite la Finaosta, altre provvidenze (non considerandosi tale la sottoscrizione di capitale azionario), l'ammissione è subordinata all'impegno del beneficiario di restituire quanto già percepito per la medesima finalità.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 7.000.000.000, graverà sul capitolo 37510, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

     2. Alla copertura di detto onere si provvede:

     - mediante riduzione di Lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " - Allegato n. 8

- Settore 2: Sviluppo economico - del bilancio di previsione della Regione

per l'esercizio 1985;

     - mediante utilizzo di Lire 4.000.000.000 della maggiore entrata derivante dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, accertata sul capitolo 1300 della parte Entrata del bilancio stesso.

 

     Art. 10. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Entrata

     Variazione in aumento:

     cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

     01 imposta sul valore aggiunto

     02 imposta di registro

     03 imposta di bollo

     04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

     05 imposte ipotecarie

     06 tasse su concessioni governative

     07 tasse di pubblico insegnamento

     08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione. L. 4.000.000.000

     Parte Spesa

     Variazione in diminuzione:

     cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 3.000.000.000

     Variazione in aumento:

     Settore 2.2.2. Sviluppo economico - programma 12 - Interventi promozionali per il turismo

     cap. 37510 (di nuova istituzione) " Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita "

     - Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 L. 7.000.000.000

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[4] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1988, n. 17, ora abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[6] Articolo già modificato dalla L.R. 29 marzo 1988, n. 17, dalla L.R. 12 dicembre 1986, n. 69 e ora abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 marzo 1988, n. 17.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1986, n. 69.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 marzo 1988, n. 17.

[10] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.

[11] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 1998, n. 8.