§ 1.5.q94 - Decisione 28 agosto 2006, n. 696.
Decisione n. 2006/696/CE della Commissione, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/08/2006
Numero:696


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Certificazione veterinaria
Art. 4.  Condizioni generali di importazione e transito
Art. 5.  Luogo di origine
Art. 6.  Norme sanitarie e garanzie complementari
Art. 7.  Ulteriori prescrizioni sanitarie per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono rispondenti [...]
Art. 8.  Trasporto del pollame
Art. 9.  Prescrizioni applicabili alle importazioni
Art. 10.  Prescrizioni applicabili dopo l’importazione
Art. 11.  Prescrizioni applicabili alle importazioni
Art. 12.  Prescrizioni applicabili dopo l’importazione
Art. 13.  Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito e i loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa
Art. 14.  Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese considerato infettato dalla malattia di Newcastle
Art. 15.  Carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica
Art. 16.  Garanzie complementari e ulteriori prescrizioni sanitarie per le carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, per le loro carni macinate e per le loro carni separate meccanicamente
Art. 17.  Uova e ovoprodotti
Art. 18.  Uova esenti da organismi patogeni specifici
Art. 19.  Condizioni per il transito/lo stoccaggio
Art. 20.  Deroga per il transito
Art. 21.  Modifiche della decisione 93/342/CEE
Art. 22.  Modifiche della decisione 2000/585/CE
Art. 23.  Modifiche della decisione 2003/812/CE
Art. 24.  Abrogazioni
Art. 25.  Disposizioni transitorie
Art. 26.  Applicabilità
Art. 27.  Destinatari


§ 1.5.q94 - Decisione 28 agosto 2006, n. 696.

Decisione n. 2006/696/CE della Commissione, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE

(G.U.U.E. 25 ottobre 2006, n. L 295)

 

[notificata con il numero C(2006) 3821]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [1], in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, l’articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 bis,

 

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [2], in particolare gli articoli 10 e 18,

 

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [3], in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), primo comma, e l’allegato II, capitolo 2, primo trattino,

 

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE [4], in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

 

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [5], in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [6], in particolare l’articolo 8 e l’articolo 9, paragrafi 2 e 4,

 

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [7], in particolare l’articolo 9,

 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [8], in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le decisioni della Commissione 94/85/CE [9], 94/86/CE [10], 94/984/CE [11], 95/233/CE [12], 96/482/CE [13], 96/659/CE [14], 97/38/CE [15], 2000/609/CE [16], 2001/393/CE [17] e 2001/751/CE stabiliscono norme comunitarie sulle importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici ("i prodotti interessati"). Di norma tali decisioni autorizzano l’importazione e il transito dei prodotti interessati unicamente se essi provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi autorizzati e rispettano le condizioni sanitarie comunitarie.

 

(2) Il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile [18], il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [19] e il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [20] stabiliscono norme sanitarie comunitarie di portata più generale e si applicano alle importazioni e al transito nella Comunità dei prodotti interessati.

 

(3) È opportuno modificare le norme comunitarie vigenti che disciplinano le importazioni e il transito nella Comunità dei prodotti interessati, in modo da tener conto delle nuove prescrizioni in materia di salute pubblica stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [21], dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e dal regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [22].

 

(4) Inoltre le importazioni nella Comunità di uova da cova, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti sono autorizzate solo se rispettano i piani di sorveglianza dei residui previsti dalla direttiva 96/23/CE.

 

(5) Per un’esigenza di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, è opportuno — ai fini della presente decisione — tener conto delle definizioni di cui alla direttiva 90/539/CEE e al regolamento (CE) n. 853/2004.

 

(6) Al fine di armonizzare le condizioni comunitarie in materia di importazione dei prodotti interessati nella Comunità, di renderle più trasparenti e di semplificarne — laddove necessario — l’iter legislativo di modifica, è opportuno che dette condizioni siano indicate nel pertinente modello di certificato veterinario.

 

(7) Per proteggere la Comunità dalle malattie garantendo che in essa transitino o siano immagazzinate partite conformi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili all’importazione degli animali o dei prodotti interessati dai paesi terzi autorizzati, è opportuno predisporre uno specifico modello di certificato sanitario da utilizzare per il transito e lo stoccaggio di tali prodotti interessati.

 

(8) L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e il Codex alimentarius hanno stabilito una serie di orientamenti sui criteri di certificazione ai quali i veterinari devono attenersi. Secondo tali criteri i veterinari che procedono alla certificazione dovrebbero certificare esclusivamente elementi di cui siano a conoscenza al momento della firma dei certificati o che siano stati oggetto di una distinta attestazione da parte di un funzionario di un’altra autorità competente.

 

(9) Inoltre la direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale [23] stabilisce norme di certificazione necessarie a garantire una certificazione valida e ad evitare le frodi. È opportuno pertanto garantire che le norme e i criteri applicati dai funzionari dei paesi terzi addetti alla certificazione offrano garanzie equivalenti a quelle previste dalla suddetta direttiva e che i modelli di certificati veterinari di cui alla presente decisione riflettano unicamente quegli elementi che possono essere attestati al momento del rilascio del certificato.

 

(10) Le Nazioni Unite hanno definito una serie di orientamenti per una struttura e un formato comuni applicabili ai documenti commerciali. Per quanto concerne il rilascio dei certificati destinati alle transazioni internazionali, si devono rispettare nuovi criteri e nuove regole promossi da vari organismi internazionali che si occupano della semplificazione delle procedure del commercio internazionale. L’UIE e il Codex alimentarius hanno stabilito una serie di orientamenti sull’impiego della certificazione elettronica in relazione alle procedure di certificazione.

 

(11) Ai fini dell’informazione del veterinario abilitato, degli importatori e delle autorità competenti dello Stato membro in cui i certificati veterinari vengono presentati, le note per la compilazione dei certificati destinate al paese esportatore dovrebbero comprendere ulteriori informazioni sulla validità, sulla data di emissione e sulla portata del certificato. Per questo motivo ogni modello di certificato veterinario dovrebbe comprendere anche la spiegazione di alcune definizioni, le garanzie complementari approvate dalla Commissione a determinate condizioni e, se del caso, le prescrizioni sanitarie per le aziende e gli stabilimenti.

 

(12) Al fine di standardizzare il formato dei certificati veterinari che il veterinario ufficiale del paese esportatore deve rilasciare e agevolare l’uso di mezzi elettronici per la trasmissione dei certificati, è opportuno armonizzare i modelli dei certificati veterinari previsti dalla presente decisione e le note per la compilazione dei certificati nel paese esportatore.

 

(13) Per armonizzare e snellire le procedure di importazione alle frontiere della Comunità, occorre che le partite presentate all’importazione e in transito siano accompagnate dai relativi certificati veterinari.

 

(14) Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate alla e provenienti dalla Russia.

 

(15) Date le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria esistenti in Africa e Asia per quanto attiene alla febbre emorragica del Congo e della Crimea, è opportuno stabilire alcune condizioni particolari da applicare alle importazioni da quelle regioni di ratiti da riproduzione e da reddito e dei loro pulcini di un giorno.

 

(16) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, con la presente decisione è opportuno abrogare e sostituire le decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/659/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE e 2001/751/CE della Commissione.

 

(17) La decisione 93/342/CEE della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo e di uova da cova [24], la decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni [25] e la decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio [26] fissano una serie di condizioni relative ad alcuni dei prodotti interessati. Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno includere nella presente decisione le condizioni pertinenti. Occorre pertanto modificare le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE.

 

(18) È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all’industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni applicabili di certificazione veterinaria di cui alla presente decisione.

 

(19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di:

 

a) pollame, uova da cova e pulcini di un giorno;

 

b) carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica;

 

c) uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici.

 

La presente decisione non si applica tuttavia al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

 

a) "pollame": polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

 

b) "uova da cova": le uova destinate all’incubazione prodotte dal pollame quale definito alla lettera a);

 

c) "pulcini di un giorno": tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito. Le anatre di Barberia (Cairina moschata) e i loro ibridi possono però essere nutriti;

 

d) "pollame riproduttore": i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

 

e) "pollame da reddito": i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

 

f) "allevamento (flock)": tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un’unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d’aria;

 

g) "stabilimento": l’impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a uno o più dei seguenti settori di attività:

 

i) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

 

ii) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

 

iii) stabilimento di allevamento:

 

- lo stabilimento per l’allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo, oppure

 

- lo stabilimento per l’allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell’allevamento di pollame da reddito ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

 

h) "incubatoio": lo stabilimento la cui attività consiste nell’incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

 

i) "veterinario abilitato": il veterinario che, su incarico e sotto la responsabilità dell’autorità veterinaria competente, effettua in un dato stabilimento i controlli previsti dalla presente decisione;

 

j) "carni": le parti commestibili dei seguenti animali:

 

i) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti;

 

ii) selvaggina da penna selvatica oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano;

 

iii) ratiti;

 

k) "carni separate meccanicamente" o "CSM": il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari;

 

l) "carni macinate": le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale;

 

m) "uova esenti da organismi patogeni specifici": le uova da cova ottenute da "allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici" secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.

 

     Art. 3. Certificazione veterinaria

 

I certificati veterinari di cui alla parte 1 degli allegati I e II sono compilati conformemente alle note contenute nella parte 2 degli stessi allegati.

 

È tuttavia consentito l’utilizzo della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati armonizzati a livello comunitario.

 

CAPO II

 

POLLAME, UOVA DA COVA E PULCINI DI UN GIORNO

 

SEZIONE 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 4. Condizioni generali di importazione e transito

1. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorni importati e in transito nella Comunità devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli da 5 a 14.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame, uova da cova o pulcini di un giorno.

 

Tali singole partite possono tuttavia essere importate solo dai paesi terzi o da parti dei medesimi da cui queste importazioni sono consentite in quanto sono rispettate le seguenti condizioni:

 

a) il paese o parte del medesimo sono inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, e la colonna 4 della stessa tabella prevede un modello di certificato veterinario per il prodotto interessato;

 

b) non vige un divieto di importazione;

 

c) tra le condizioni d’importazione figura anche l’obbligo di isolamento o quarantena ad importazione avvenuta. Tale disposizione non si applica alle partite di ratiti e delle relative uova da cova.

 

     Art. 5. Luogo di origine

Sono consentiti l’importazione o il transito nella Comunità di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, solo se la colonna 4 della stessa tabella prevede un modello di certificato veterinario per il prodotto interessato.

 

     Art. 6. Norme sanitarie e garanzie complementari

1. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno devono soddisfare i requisiti indicati nel pertinente certificato veterinario compilato utilizzando il modello corrispondente di cui all’allegato I, parte 2, nel rispetto delle condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 della tabella dell’allegato I, parte 1.

 

2. Le garanzie complementari per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno, eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato per quello Stato membro nella colonna 5 della tabella dell’allegato I, parte 1, sono riportate nel certificato veterinario utilizzando il modello corrispondente di cui all’allegato I, parte 2.

 

     Art. 7. Ulteriori prescrizioni sanitarie per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono rispondenti alle norme comunitarie

 

1. Qualora i paesi terzi non vietino l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all’allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE, alle importazioni di pollame e pulcini di un giorno da tali paesi si applicano le ulteriori prescrizioni sanitarie di seguito enunciate:

 

a) almeno nei 12 mesi precedenti la data di esportazione nella Comunità il pollame e i pulcini di un giorno non sono stati vaccinati con questi vaccini;

 

b) non oltre due settimane prima della data di esportazione nella Comunità oppure non oltre due settimane prima della raccolta delle uova nel caso delle uova da cova gli allevamenti sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle:

 

i) effettuato presso un laboratorio ufficiale;

 

ii) su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento;

 

iii) il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4;

 

c) nelle due settimane di cui alla lettera b) il pollame e i pulcini di un giorno sono stati tenuti in isolamento sotto controllo ufficiale nell’azienda di origine;

 

d) nei 60 giorni precedenti la data di esportazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova il pollame e i pulcini di un giorno non sono stati a contatto con pollame non rispondente alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b).

 

2. Nel caso di importazioni di pulcini di un giorno da un paese terzo di cui al paragrafo 1, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto nell’incubatoio o durante il trasporto con pollame o uova da cova non rispondenti alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).

 

     Art. 8. Trasporto del pollame

1. Il pollame non viene caricato su mezzi che trasportino altro pollame di qualifica sanitaria inferiore.

 

2. Durante il trasporto verso la Comunità, il pollame non attraversa su strada o ferrovia alcun paese terzo o alcuna sua parte da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità di tale pollame, né è scaricato in detti paesi o parti dei medesimi.

 

3. Durante il trasporto aereo, il pollame non viene scaricato in un paese terzo o in una sua parte da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità di tale pollame.

 

SEZIONE 2

 

Pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

 

     Art. 9. Prescrizioni applicabili alle importazioni

1. Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti possono provenire unicamente da stabilimenti riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo interessato in base a norme almeno altrettanto rigorose quanto quelle di cui all’allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato né sospeso né revocato.

 

2. Qualora il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e/o i rispettivi allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test per soddisfare i requisiti dei pertinenti certificati veterinari previsti dalla presente decisione, il prelievo dei campioni per i test e i test stessi sono eseguiti conformemente ai metodi di cui all’allegato I, parte 4 (A).

 

3. Le uova da cova importate recano, in caratteri di almeno 3 mm di altezza, il nome del paese terzo di origine e la stampa di una delle diciture di cui all’allegato III.

 

4. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al paragrafo 3 contiene unicamente uova di una sola specie, categoria e tipo di pollame, provenienti dallo stesso paese terzo di origine e dallo stesso speditore, e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

 

a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 3;

 

b) la specie di pollame da cui le uova provengono;

 

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

 

5. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati contiene unicamente una specie, categoria e tipo di pollame dello stesso paese terzo di origine, dello stesso incubatoio e speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

 

a) il nome del paese terzo di origine;

 

b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini di un giorno;

 

c) il numero distintivo dell’incubatoio;

 

d) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

 

     Art. 10. Prescrizioni applicabili dopo l’importazione

1. Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti sono tenuti presso l’azienda/presso le aziende di destinazione dalla data di arrivo:

 

a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure

 

b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

 

Il periodo di cui alla lettera a) può tuttavia essere ridotto a tre settimane, purché il prelievo dei campioni e i test eseguiti conformemente alle procedure di cui all’allegato I, parte 4 (B) abbiano dato risultati favorevoli.

 

2. Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate è tenuto per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o presso l’azienda/presso le aziende in cui esso è stato inviato dopo la schiusa.

 

I pulcini di un giorno eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale indicato al punto 9.2 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE e vi restano per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

 

3. Durante il periodo pertinente di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati, nonché il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate sono tenuti in isolamento in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame dove non siano presenti altri allevamenti.

 

Possono tuttavia essere introdotti in altri fabbricati adibiti all’allevamento del pollame in cui siano già presenti pollame riproduttore e da reddito e pulcini di un giorno.

 

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

 

4. Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

 

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.

 

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato.

 

5. Entro la data di conclusione del periodo pertinente di cui rispettivamente al paragrafo 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario abilitato e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

 

SEZIONE 3

 

Ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno

 

     Art. 11. Prescrizioni applicabili alle importazioni

1. I ratiti da riproduzione e da reddito importati sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine.

 

I microchip sono conformi alle norme ISO.

 

2. Le uova da cova importate di ratiti da riproduzione e da reddito recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

 

3. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al paragrafo 2 contiene unicamente uova di ratiti dello stesso paese terzo di origine e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

 

a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2;

 

b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti;

 

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

 

4. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati di ratiti da riproduzione e da reddito contiene unicamente ratiti dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

 

a) il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

 

b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti;

 

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

 

5. Una volta effettuati i controlli all’importazione, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.

 

     Art. 12. Prescrizioni applicabili dopo l’importazione

1. I ratiti da riproduzione e da reddito ("ratiti") importati e i loro pulcini di un giorno importati sono tenuti presso l’azienda/presso le aziende di destinazione dalla data di arrivo:

 

a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure

 

b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

 

2. I ratiti nati dalle uova da cova importate sono tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o presso l’azienda/presso le aziende in cui sono stati inviati dopo la schiusa.

 

3. Durante il periodo pertinente di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i ratiti importati e i ratiti nati dalle uova da cova importate sono tenuti in isolamento in fabbricati dove non sono presenti altri ratiti o altro pollame.

 

Possono tuttavia essere introdotti in altri fabbricati in cui siano già presenti altri ratiti o altro pollame.

 

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo ratite importato e nessun ratite né alcun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

 

4. Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

 

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.

 

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato e si applicano le misure previste ai paragrafi 1 e 2.

 

5. Entro la data di conclusione del periodo pertinente di cui rispettivamente al paragrafo 1 e 2, i ratiti e i loro pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario abilitato e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

 

6. Qualora i ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno e/o i loro allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test secondo quanto prescritto dai certificati veterinari di cui all’allegato I della presente decisione, il prelievo dei campioni per i test relativi alla malattia di Newcastle e i test stessi vengono eseguiti conformemente agli allegati I e II della decisione 92/340/CEE della Commissione [27].

 

     Art. 13. Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito e i loro pulcini di un giorno provenienti dall’Asia e dall’Africa

Le misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplate nell’allegato V, parte 1, si applicano — al momento dell’arrivo nella Comunità — ai ratiti da riproduzione e da reddito e ai loro pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi dell’Asia e dell’Africa.

 

Sono distrutti tutti i ratiti risultati positivi al saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplati in detto allegato.

 

Tutti i volatili del gruppo venuti a contatto con i volatili risultati positivi sono sottoposti nuovamente al saggio ELISA competitivo 21 giorni dopo il primo campionamento. Qualora anche un solo volatile risulti positivo l’intero gruppo venuto a contatto con esso viene distrutto.

 

     Art. 14. Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese considerato infettato dalla malattia di Newcastle

Ai ratiti e alle loro uova da cova provenienti da un paese terzo considerato infettato dalla malattia di Newcastle e ai pulcini di un giorno nati da tali uova si applicano le seguenti norme:

 

a) prima dell’inizio del periodo di isolamento, l’autorità competente controlla gli impianti di isolamento di cui all’articolo 12, paragrafo 3, per verificarne l’idoneità;

 

b) durante il periodo pertinente di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, viene effettuato un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratite;

 

c) qualora i ratiti siano destinati a uno Stato membro o a una regione di Stato membro il cui status è stato riconosciuto conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, oltre al test di isolamento del virus di cui alla lettera b) su ogni ratite è effettuato un test sierologico;

 

d) per poter uscire dall’isolamento i volatili devono essere risultati negativi ai test di cui alle lettere b) e c).

 

CAPO III

 

CARNI, CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE DI POLLAME, RATITI E SELVAGGINA DA PENNA SELVATICA, UOVA E OVOPRODOTTI E UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI

 

SEZIONE 1

 

Importazioni

 

     Art. 15. Carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica

Le importazioni nella Comunità di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica sono consentite unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato II, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica in questione.

 

     Art. 16. Garanzie complementari e ulteriori prescrizioni sanitarie per le carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, per le loro carni macinate e per le loro carni separate meccanicamente

1. Le importazioni nella Comunità di carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, delle loro carni macinate e delle loro carni separate meccanicamente sono consentite unicamente da un paese terzo o da una sua parte che non siano soggetti a restrizioni connesse all’influenza aviaria e alla malattia di Newcastle.

 

2. Le ulteriori prescrizioni sanitarie di cui all’allegato V, parte 2, relative alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea si applicano alle carni di ratiti provenienti dall’Africa e dall’Asia, importate o in transito nella Comunità.

 

3. Gli Stati membri che non effettuano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle possono esigere garanzie complementari circa la vaccinazione contro tale malattia per le carni di ratiti importate o in transito nella Comunità.

 

     Art. 17. Uova e ovoprodotti

L’importazione nella Comunità di uova e ovoprodotti è consentita unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato II, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le uova e gli ovoprodotti interessati.

 

     Art. 18. Uova esenti da organismi patogeni specifici

1. Le importazioni nella Comunità di uova esenti da organismi patogeni specifici sono consentite unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le uova esenti da organismi patogeni specifici.

 

2. Le uova esenti da organismi patogeni specifici importate di cui al paragrafo 1 recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

 

3. Ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

 

a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2;

 

b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici;

 

c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.

 

4. Una volta effettuati i controlli all’importazione, le partite di uova esenti da organismi patogeni specifici sono trasportate direttamente al luogo di destinazione finale.

 

SEZIONE 2

 

Transito e stoccaggio

 

     Art. 19. Condizioni per il transito/lo stoccaggio

Le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici possono transitare o essere immagazzinati nella Comunità solo se:

 

a) rispettano le pertinenti condizioni applicabili alle importazioni del prodotto interessato di cui agli articoli 15, 16, 17 o 18;

 

b) provengono da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nell’elenco dell’allegato I o II;

 

c) sono accompagnati da un certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all’allegato IV.

 

     Art. 20. Deroga per il transito

1. In deroga all’articolo 19, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri della Lettonia, della Lituania e della Polonia riconosciuti a norma della decisione 2001/881/CE [28], di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti, e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

 

a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

 

b) ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA", apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata;

 

c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

 

d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata.

 

2. Le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

 

3. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. Modifiche della decisione 93/342/CEE

La decisione 93/342/CEE è modificata come segue:

 

a) all’articolo 4, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

 

b) l’allegato E è soppresso.

 

     Art. 22. Modifiche della decisione 2000/585/CE

La decisione 2000/585/CE è modificata come segue:

 

a) l’articolo 1 è soppresso;

 

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 2

 

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni delle seguenti carni:

 

a) carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri selvatici, senza frattaglie, salvo si tratti di leporidi non scuoiati né eviscerati;

 

b) carni di conigli di allevamento;

 

c) carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, senza frattaglie.

 

Tali importazioni di carni sono ammesse unicamente dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all’elenco dell’allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al certificato veterinario redatto secondo il modello riportato nell’allegato III, conformemente all’allegato II.

 

Il paese terzo esportatore rispetta le condizioni specifiche citate nell’allegato II e descritte nell’allegato IV e lo certifica compilando la sezione V di ciascun certificato sanitario secondo il modello riportato nell’allegato III."

 

;

 

c) l’allegato II è sostituito dall’allegato VI della presente decisione;

 

d) nell’allegato III, i modelli D e I sono soppressi.

 

     Art. 23. Modifiche della decisione 2003/812/CE

Le parti IV e V dell’allegato della decisione 2003/812/CE sono soppresse.

 

          Art. 24. Abrogazioni

Le decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/659/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE, 2001/751/CE sono soppresse.

 

          Art. 25. Disposizioni transitorie

Il pollame, le uova da cova, i pulcini di un giorno, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE e 2001/751/CE possono essere importati o transitare nella Comunità per sei mesi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 26. Applicabilità

La presente decisione si applica trascorsi sei mesi dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 27. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

 

[1] GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

 

[2] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

 

[3] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).

 

[4] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

 

[5] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004.

 

[6] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

 

[7] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

 

[8] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

 

[9] GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

 

[10] GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 96/137/CE (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 31).

 

[11] GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/436/CE (GU L 189 del 27.5.2004, pag. 47).

 

[12] GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

 

[13] GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

 

[14] GU L 302 del 26.11.1996, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/751/CE (GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24).

 

[15] GU L 14 del 17.1.1997, pag. 61.

 

[16] GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/804/CE (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 56).

 

[17] GU L 138 del 22.5.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 2002/278/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 14).

 

[18] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

 

[19] GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

 

[20] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

 

[21] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

 

[22] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

 

[23] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

 

[24] GU L 137 dell’8.6.1993, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/438/CE (GU L 181 del 15.7.1994, pag. 35).

 

[25] GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/413/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 54; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 51).

 

[26] GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2004/19/CE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 84).

 

[27] GU L 188 dell’8.7.1992, pag. 34.

 

[28] GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.

 

 

ALLEGATO I

 

POLLAME, RATITI, COMPRESE LE UOVA DA COVA DI QUESTE SPECIE E UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI

 

PARTE 1

 

Elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi [1]

 

Paese | Codice del territorio | Delimitazione del territorio | Certificato veterinario | Condizioni specifiche |

 

Modelli | Garanzie complementari |

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 

AR — Argentina | AR-0 | | SPF | | |

 

AU — Australia | AU-0 | | BPP, DOC, HEP, SPF, SRP | | |

 

BPR | I | |

 

DOR | II | |

 

HER | III | |

 

BG — Bulgaria [2] | BG-0 | | BPP, DOC, HEP, SPF, SRP | | |

 

BR — Brasile | BR-0 | | SPF | | |

 

BR-1 | Stati di Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | BPP, DOC, HEP, SRP | | |

 

BR-2 | Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul | BPR, DOR, HEP, HER, SRA | | |

 

BW — Botswana | BW-0 | | SPF | | |

 

BPR | I | |

 

DOR | II | |

 

HER | III | |

 

CA — Canada | CA-0 | | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP | | |

 

CH — Svizzera | CH-0 | | [3] | | |

 

CL — Cile | CL-0 | | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP | | |

 

HR — Croazia | HR-0 | | BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP | | |

 

GL — Groenlandia | GL-0 | | SPF | | |

 

IL — Israele | IL-0 | | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP | | |

 

IS — Islanda | IS-0 | | SPF | | |

 

MG — Madagascar | MG-0 | | SPF | | |

 

MX — Messico | MX-0 | | SPF | | |

 

NA — Namibia | NA-0 | | SPF | | |

 

BPR | I | |

 

DOR | II | |

 

HER | III | |

 

NZ — Nuova Zelanda | NZ-0 | | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP | | |

 

PM — Saint-Pierre e Miquelon | PM-0 | | SPF | | |

 

RO — Romania [2] | RO-0 | | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP | | |

 

TH — Thailandia | TH-0 | | SPF | | |

 

TN — Tunisia | TN-0 | | DOR, BPR, BPP, HER, SPF | | |

 

TR — Turchia | TR-0 | | SPF | | |

 

US — Stati Uniti | US-0 | | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF SRA, SRP | | |

 

UY — Uruguay | UY-0 | | SPF | | |

 

ZA — Sud Africa | ZA-0 | | SPF | | |

 

BPR | I | |

 

DOR | II | |

 

HER | III | |

 

PARTE 2

 

Modelli di certificati veterinari

 

Modelli

 

"BPP" : modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti

 

"BPR" : modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito

 

"DOC" : modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

 

"DOR" : modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti

 

"HEP" : modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti

 

"HER" : modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti

 

"SPF" : modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici

 

"SRP" : modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti

 

"SRA" : modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione

 

Garanzie complementari (GC)

 

"I" : garanzie per ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da regioni indenni dall’influenza aviaria, ma non indenni dalla malattia di Newcastle, certificati conformemente al modello BPR

 

"II" : garanzie per pulcini di un giorno di ratiti provenienti da regioni indenni dall’influenza aviaria, ma non indenni dalla malattia di Newcastle, certificati conformemente al modello DOR

 

"III" : garanzie per uova da cova di ratiti provenienti da paesi terzi indenni dall’influenza aviaria, e indenni o non indenni dalla malattia di Newcastle, certificate conformemente al modello HER

 

Note

 

(a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore secondo i modelli di cui al presente allegato, parte 2, o all’allegato II, parte 2, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Contengono, nell’ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore di cui trattasi o per parte del medesimo.

 

Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch’esse sull’originale del certificato veterinario.

 

(b) Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, colonne 2 e 3, o nell’allegato II, parte 1, colonne 2 e 3, e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

 

(c) L’originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

 

(d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE nel quale viene effettuata l’ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

 

(e) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

 

(f) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: "-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-" e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall’autorità competente.

 

(g) L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all’esportazione nella Comunità. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

 

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

(h) L’originale del certificato accompagna la partita fino al posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

 

(i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione.

 

In caso di trasporto via nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine al certificato veterinario è allegato l’originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all’addendum di cui alla parte 3 del presente allegato.

 

(j) Il pollame non deve essere trasportato con altro pollame che non sia destinato alla Comunità europea o che sia di qualifica sanitaria inferiore.

 

(k) Nel corso del trasporto verso la Comunità europea, il pollame non deve essere scaricato sul territorio di un paese terzo o di parte di esso da cui non sia autorizzata l’importazione di pollame nella Comunità.

 

Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

 

(Omissis)

 

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

 

(Omissis)

 

PARTE 3

 

Addendum per il trasporto marittimo di pollame

 

(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)

 

(Omissis)

 

PARTE 4

 

A. Metodi per la normalizzazione dei materiali e procedure per i test veterinari applicabili alle importazioni di pollame e uova da cova

 

1. Malattia di Newcastle

 

I metodi di campionamento e di esecuzione dei test devono essere conformi ai metodi descritti nell’allegato della decisione 92/340/CEE relativa ai controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l’eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione dell’articolo 12 della direttiva 90/539/CEE.

 

2. Salmonella pullorum

 

- I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

 

- I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell’ultima edizione del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri), pubblicato dall’UIE.

 

3. Salmonella gallinarum

 

- I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

 

- I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell’ultima edizione del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals pubblicato dall’UIE.

 

4. Salmonella arizonae

 

Esame sierologico: campionamento da eseguire su 60 volatili prima che inizi la deposizione. I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell’ultima edizione del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals pubblicato dall’UIE.

 

5. Mycoplasma gallisepticum

 

- I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

 

- I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell’ultima edizione del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, pubblicato dall’UIE.

 

6. Mycoplasma meleagridis

 

I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell’allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

 

B. Procedure di campionamento e di prova relative alla malattia di Newcastle e all’influenza aviaria dopo l’importazione

 

Nel corso del periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, il veterinario ufficiale/abilitato preleva dal pollame importato campioni da sottoporre a esame virologico secondo la seguente procedura:

 

- tra il settimo e il quindicesimo giorno del periodo di isolamento prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili nel caso in cui la partita sia composta da un numero di volatili inferiore a 60, oppure da 60 volatili nel caso in cui la partita abbia una consistenza numerica superiore,

 

- le analisi dei campioni per rivelare la presenza dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle devono essere effettuate presso laboratori ufficiali designati dall’autorità competente, secondo procedure diagnostiche conformi a quanto stabilito dall’allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio [4] e dall’allegato III della direttiva 92/40/CEE del Consiglio [5],

 

- è consentito il raggruppamento dei campioni con a un massimo di 5 campioni di diversi uccelli per ogni pool,

 

- gli isolati virali devono essere inviati immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.

 

[1] Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

 

[2] Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell’Unione europea.

 

[3] Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

 

[4] GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

 

[5] GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

 

 

ALLEGATO II

 

CARNI, CARNI MACINATE, CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, UOVA E OVOPRODOTTI

 

PARTE 1

 

Elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi [1]

 

Paese | Codice del territorio | Delimitazione del territorio | Certificato veterinario | Condizioni specifiche |

 

| Modelli | Garanzie complementari |

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 

AL — Albania | AL-0 | | EP, E | | |

 

AR — Argentina | AR-0 | | EP, E, POU, RAT | | |

 

WGM | III | |

 

AU — Australia | AU-0 | | EP, E | | |

 

POU | I | |

 

RAT | II | |

 

BG — Bulgaria [2] | BG-0 | | EP, E, POU, RAT, WGM | | |

 

BR — Brasile | BR-0 | | - | | |

 

BR-1 | Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul | RAT | | |

 

BR-2 | Distrito Federal e stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | WGM | III | |

 

EP, E, POU | |

 

BW — Botswana | BW-0 | | RAT, EP, E | II | |

 

CA — Canada | CA-0 | | WGM | III | |

 

EP, E, POU, RAT | | |

 

CH — Svizzera | CH-0 | | EP, E, POU, RAT, WGM | | |

 

CL — Cile | CL-0 | | WGM | III | |

 

EP, E, POU, RAT, SRA | | |

 

CN — Cina (Repubblica popolare) | CN-0 | | EP, E | | |

 

CN-1 | Comune di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming, e i distretti di Weifang, Linyi e Qingdao nella provincia di Shandong | POU | I | |

 

GL — Groenlandia | GL-0 | | EP, WGM | | |

 

HK — Hong Kong | HK-0 | | EP | | |

 

HR — Croazia | HR-0 | | EP, E, POU, RAT, WGM | | |

 

IL — Israele | IL-0 | | WGM | III | |

 

EP, E POU, RAT | | |

 

IN — India | IN-0 | | EP | | |

 

IS — Islanda | IS-0 | | EP, E | | |

 

KR — Corea (Rep.) | KR-0 | | EP, E | | |

 

MG — Madagascar | MG-0 | | EP, E, WGM | | |

 

MY — Malaysia | MY-0 | | - | | |

 

MY-1 | Malaysia (occidentale) peninsulare | EP, E | | |

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia [3] | MK-0 | | EP | | |

 

MX — Messico | MX-0 | | EP | | |

 

NA — Namibia | NA-0 | | RAT, EP, E | II | |

 

NC — Nuova Caledonia | NC-0 | | EP | | |

 

NZ — Nuova Zelanda | NZ-0 | | WGM | III | |

 

EP, E, POU, RAT | | |

 

RO — Romania [2] | RO-0 | | EP, E, POU, RAT, WGM | | |

 

RU — Federazione russa | RU-0 | | EP | | |

 

XM — Montenegro | XM-0 | Tutto il territorio doganale [5] | EP | | |

 

XS — Serbia [4] | XS-0 | Tutto il territorio doganale [5] | EP | | |

 

SG — Singapore | SG-0 | | EP | | |

 

TH — Thailandia | TH-0 | | WGM | III | |

 

EP, E, POU, RAT | | |

 

TN — Tunisia | TN-0 | | WGM | III | |

 

EP, E, POU, RAT | | |

 

TR — Turchia | TR-0 | | EP, E | | |

 

US — Stati Uniti | US-0 | | WGM | III | |

 

EP, E, POU, RAT | | |

 

UY — Uruguay | UY-0 | | EP, E, RAT | | |

 

ZA — Sud Africa | ZA-0 | | RAT, EP, E | II | |

 

ZW — Zimbabwe | ZW-0 | | RAT, EP, E | II | |

 

PARTE 2

 

Modelli di certificati veterinari

 

Modelli

 

"POU" : modello di certificato veterinario per le carni di pollame

 

"POU-MI/MSM" : modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame

 

"RAT" : modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano

 

"RAT-MI/MSM" : modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano

 

"WGM" : modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica

 

"WGM-MI/MSM" : modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica

 

"E" : modello di certificato sanitario per le uova

 

"EP" : modello di certificato sanitario per gli ovoprodotti

 

Garanzie complementari (GC)

 

"I" : garanzie complementari per le carni di pollame certificate conformemente al modello POU

 

"II" : garanzie complementari per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano, certificate conformemente al modello RAT

 

"III" : garanzie complementari per le carni di selvaggina da penna selvatica certificate conformemente al modello WGM

 

Note

 

(a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore secondo i modelli di cui all’allegato I, parte 2, o al presente allegato, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Contengono, nell’ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore di cui trattasi o per parte del medesimo.

 

Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch’esse sull’originale del certificato veterinario.

 

(b) Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nell’allegato I, parte 1, colonne 2 e 3, o nel presente allegato e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.

 

(c) L’originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrano più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

 

(d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE nel quale viene effettuata l’ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l’uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

 

(e) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

 

(f) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: "-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-" e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall’autorità competente.

 

(g) L’originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all’esportazione nella Comunità. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l’applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

 

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

 

(h) L’originale del certificato accompagna la partita fino al posto d’ispezione frontaliero dell’UE.

 

(i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione.

 

In caso di trasporto via nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine al certificato veterinario è allegato l’originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all’addendum di cui all’allegato I, parte 3.

 

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

 

Codice del territorio | Certificato veterinario | Periodi in cui l’importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni |

 

Modello | Garanzie complementari (GC) |

 

 

Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

 

(Omissis)

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame (POU-MI/MSM)

 

(NON ANCORA PREDISPOSTO)

 

Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT)

 

(Omissis)

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT-MI/MSM)

 

(NON ANCORA PREDISPOSTO)

 

Modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM)

 

(Omissis)

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica (WGM-MI/MSM)

 

(NON ANCORA PREDISPOSTO)

 

Modello di certificato veterinario per le uova (E)

 

(Omissis)

Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

 

(Omissis)

[1] Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

 

[2] Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

 

[3] Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a seguito della conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

 

[4] Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

 

[5] Serbia e Montenegro sono repubbliche con proprie distinte dogane che insieme costituiscono un’unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

 

 

ALLEGATO III

 

Diciture di cui all’articolo 9, paragrafo 3

 

- in spagnolo: "para incubar"

 

- in ceco: "líhnutí"

 

- in danese: "rugeæg"

 

- in tedesco: "Brutei"

 

- in estone: "haue"

 

- in greco: "επώασης"

 

- in inglese: "hatching"

 

- in francese: "à couver"

 

- in italiano: "cova"

 

- in lettone: "inkubācija"

 

- in lituano: "skirti perinti"

 

- in ungherese: "keltetésre"

 

- in maltese: "tifqis"

 

- in olandese: "broedei"

 

- in polacco: "do wylęgu"

 

- in portoghese: "para incubação"

 

- in slovacco: "liahnutie"

 

- in sloveno: "valjenje"

 

- in finlandese: "haudottavaksi"

 

- in svedese: "för kläckning".

 

 

ALLEGATO IV

 

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova esenti da organismi patogeni specifici, uova e ovoprodotti

 

(Omissis)

 

ALLEGATO V

 

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA FEBBRE EMORRAGICA DEL CONGO E DELLA CRIMEA

 

PARTE 1

 

Per i ratiti

 

L’autorità competente deve garantire che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 21 giorni prima dell’esportazione.

 

Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i volatili sono sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, i ratiti sono sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. L’esame deve dare esito negativo per ogni animale posto in isolamento. All’arrivo degli animali nella Comunità, il trattamento contro gli ectoparassiti e l’esame sierologico sono ripetuti.

 

PARTE 2

 

Per le carni di ratiti

 

L’autorità competente deve garantire che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione.

 

Prima di essere trasferiti nell’ambiente esente da zecche i volatili sono esaminati per verificare che non abbiano zecche oppure sono sottoposti a un trattamento che garantisca l’eliminazione di tutte le zecche di cui siano portatori. Il trattamento impiegato deve essere indicato sul certificato d’importazione. Esso non deve comunque produrre residui rilevabili nelle carni di ratiti.

 

Ogni partita di ratiti viene esaminata prima della macellazione per accertare l’assenza di zecche. Qualora ne venga rilevata la presenza, l’intera partita deve essere posta nuovamente in isolamento prima della macellazione.

 

 

ALLEGATO VI

 

"

"ALLEGATO II

 

Condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che figurano nel modello di certificato veterinario da richiedere

 

Paese | Codice del territorio | Leporidi (conigli e lepri) | Mammiferi terrestri selvatici diversi dai leporidi e dagli ungulati |

 

Selvatici | Conigli domestici |

 

MC [2] | CS [3] | MC [2] | CS [3] | MC [2] | CS [3] |

 

AR | Argentina | AR | C | | H | | — | |

 

AU | Australia | AU | C | | H | | E | |

 

BG | Bulgaria [1] | BG | C | | H | | — | |

 

BR | Brasile | BR | C | | H | | — | |

 

CA | Canada | CA | C | | H | | E | |

 

CH | Svizzera | CH | C | | H | | — | |

 

CL | Cile | CL | C | | H | | — | |

 

GL | Groenlandia | GL | C | | H | | E | |

 

HR | Croazia | HR | C | | H | | — | |

 

IL | Israele | IL | C | | H | | — | |

 

NZ | Nuova Zelanda | NZ | C | | H | | E | |

 

RO | Romania [1] | RO | C | | H | | E | |

 

RU | Russia | RU | C | | H | | E | |

 

TH | Thailandia | TH | C | | H | | — | |

 

TN | Tunisia | TN | C | | H | | — | |

 

US | Stati Uniti | US | C | | H | | — | |

 

Qualsiasi altro paese terzo compreso nell’elenco dell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata). | C | | H | | — | |

 

"

[1] Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

 

[2] MC: modello di certificato da compilare. Le lettere "C", "H" ed "E" che figurano nella tabella si riferiscono al modello di certificato descritto nell’allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di carni. Il trattino "—" indica che non è consentita l’importazione delle carni.

 

[3] CS: condizioni specifiche. I numeri che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve soddisfare conformemente all’allegato IV della presente decisione. Essi devono essere inseriti dal paese esportatore nella sezione V del pertinente modello di certificato di cui all’allegato III della presente decisione."