§ 1.6.1117 – Regolamento 21 giugno 2005, n. 1039.
Regolamento (CE) n. 1039/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/06/2005
Numero:1039


Sommario
Art. 1.      All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1117 – Regolamento 21 giugno 2005, n. 1039.

Regolamento (CE) n. 1039/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova.

(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A decorrere dal 1° luglio 2005, le uova vendute su un mercato pubblico locale devono essere stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (2). In alcuni Stati membri, tale obbligo potrebbe porre alcuni problemi per le aziende di piccole dimensioni e a basso reddito, la cui produzione di uova si limita spesso a un’attività complementare. Poiché per tali aziende la possibilità di vendere uova da tavola sul pubblico mercato locale riveste un’importanza economica e sociale considerevole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare tali aziende dall’obbligo di stampigliatura. Occorre pertanto prevedere una deroga al riguardo per i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole.

     (2) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente:

     «Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell’area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.