Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/06/2005 |
Numero: | 1039 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1117 – Regolamento 21 giugno 2005, n. 1039.
Regolamento (CE) n. 1039/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova.
(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 1° luglio 2005, le uova vendute su un mercato pubblico locale devono essere stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
(2) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell’area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.