Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/10/2001 |
Numero: | 751 |
Sommario |
Art. 1. La presente decisione si applica alle importazioni di ratiti e relative uova da cova, quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della direttiva 90/539/CEE |
Art. 2. 1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di |
Art. 3. 1. Dopo l'importazione, i ratiti da riproduzione e da reddito o i pulcini di un giorno di ratiti sono mantenuti in isolamento nelle aziende di destinazione per un periodo di almeno sei settimane [...] |
Art. 4. Se i ratiti, le relative uova da cova e i pulcini di un giorno nonché i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati riportati nell'allegato II, il [...] |
Art. 5. Il testo dell'articolo 1 della decisione 96/659/CE è sostituito dal seguente |
Art. 6. Nell'allegato I e nell'allegato II della decisione 95/233/CE è inserita la seguente riga secondo l'ordine alfabetico del codice ISO |
Art. 7. La presente decisione si applica alle spedizioni certificate a partire dal 1° gennaio 2002 |
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B56 - Decisione 16 ottobre 2001, n. 751. [1]
Decisione n. 2001/751/CE della Commissione relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione, che modifica la decisione 95/233/CE che fissa elenchi di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova e che modifica la decisione 96/659/CE recante misure di protezione relative alla febbre emorragica del Congo e della Crimea.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 25 ottobre 2001, n. L 281).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) In base al parere del comitato scientifico veterinario e alle informazioni fornite dai paesi esportatori interessati, è oggi possibile stabilire le condizioni di importazione dei ratiti e delle relative uova.
(3) Il
(4) La
(5) Onde evitare la ripetizione di requisiti in atti giuridici diversi appare opportuno modificare la
(6) Per ragioni di coerenza è altresì opportuno modificare la
(7) A norma della
(8) Nel fissare le condizioni relative alla certificazione dei ratiti vivi provenienti dai paesi terzi occorre prendere in considerazione le disposizioni della
(9) Per completare l'armonizzazione delle condizioni d'importazione dei ratiti vivi è necessario redigere un elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i certificati di importazione di ratiti vivi. Alla luce delle garanzie fornite occorre includere nell'elenco anche la Tunisia.
(10) L'elenco suddetto dev'essere basato sull'elenco di massima dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e di uova da cova, stabilito dalla
(11) Finora la Tunisia non figura nell'elenco di massima di cui alla
(12) Per poter usare i certificati relativi ai ratiti vivi, i paesi e le parti del loro territorio devono aver fornito garanzie tali da essere considerati indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla
(13) I paesi e le parti del territorio dei paesi che figurano nell'elenco che li autorizza ad usare i certificati relativi ai ratiti vivi hanno fornito tutte le garanzie sopra menzionate.
(14) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera applicano misure di lotta contro la malattia di Newcastle almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 92/66/CEE.
(15) La Namibia e il Sudafrica hanno fornito le necessarie garanzie quanto alla lotta contro la malattia di Newcastle e hanno fornito garanzie sanitarie almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo II della
(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
La presente decisione si applica alle importazioni di ratiti e relative uova da cova, quali definiti all'articolo 2, punti 1 e 2 della
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:
a) ratiti da riproduzione e da reddito, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello A o modello B;
b) uova da cova di ratiti, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello C o modello D;
c) pulcini di un giorno di ratiti, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello E o modello F;
d) ratiti da macello, conformi ai requisiti stabiliti in uno dei certificati sanitari riportati nell'allegato II, modello G o modello H,
purché i ratiti o le relative uova da cova provengano da paesi terzi o da parti del loro territorio figuranti nell'apposita colonna dell'elenco di cui all'allegato I, purché rispondano ai requisiti del corrispondente certificato sanitario di cui all'allegato II e purché siano accompagnati dal relativo certificato, debitamente compilato e firmato.
2. I ratiti da riproduzione e da reddito, le uova da cova e i pulcini di un giorno di ratiti devono provenire da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente nel paese terzo interessato conformemente a norme perlomeno equivalenti a quelle di cui all'allegato II della
3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di:
a) ratiti vivi solo se sono identificati da un collare o da un microchip contenenti il codice ISO del paese d'origine; i microchip devono essere conformi alle norme ISO;
b) uova da cova di ratiti solo se recano la stampigliatura che indica il codice ISO del paese e il numero di riconoscimento dello stabilimento; dopo il controllo all'importazione la partita di uova da cova deve essere trasportata direttamente al luogo di destinazione finale. La stampigliatura deve essere conforme ai requisiti generali relativi alla marcatura delle uova di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75, modificato da ultimo dal relativo regolamento attuativo (CEE) n. 1868/77;
c) uova da cova e pulcini di un giorno di ratiti, solo se l'imballaggio reca l'indicazione del codice ISO del paese e del numero di riconoscimento dello stabilimento e purché sull'imballaggio figuri in modo chiaramente visibile e leggibile l'indicazione che la partita contiene questo specifico prodotto.
1. Dopo l'importazione, i ratiti da riproduzione e da reddito o i pulcini di un giorno di ratiti sono mantenuti in isolamento nelle aziende di destinazione per un periodo di almeno sei settimane dal giorno di arrivo oppure fino al giorno della macellazione, qualora vengano macellati prima dello scadere delle sei settimane.
2. Dopo l'importazione sotto forma di uova da cova, i pulcini di ratiti nati da queste uova vengono mantenuti in isolamento per almeno tre settimane dal giorno della schiusa nelle aziende alle quali sono stati inviati dopo la schiusa.
3. Durante i periodi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, secondo i casi, e durante la cova delle uova, i ratiti importati o le relative uova e i pulcini nati da tali uova vengono tenuti separati dai ratiti non importati o dal pollame di altro genere. I ratiti sono tenuti pertanto in pollai dove non ci sono altri ratiti o altri branchi di pollame e le uova vengono covate in incubatrici separate.
4. In deroga al disposto del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare che i ratiti o le uova importati siano messi insieme ad altri ratiti o altro pollame o uova già presenti nel pollaio o nell'incubatrice. In tal caso, i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, decorrono dal momento in cui vengono introdotti gli ultimi ratiti o rispettivamente le ultime uova importati e nessun volatile può uscire dal pollaio prima dello scadere di tale periodo.
5. Se i ratiti provengono da paesi dell'Asia o dell'Africa, al loro arrivo nella Comunità sono sottoposti a trattamento al fine di eliminare tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo quattordici giorni dal trattamento tutti i ratiti sono sottoposti ad un saggio ELISA competitivo per individuare eventuali anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. I ratiti che diano risultati positivi al test sono distrutti. Tutti i volatili entrati in contatto con i volatili risultati positivi sono risottoposti ad un saggio ELISA ventuno giorni dopo il primo campionamento e qualora diano risultati positivi è distrutto l'intero branco contagiato.
6. Se i ratiti o le uova da cova da cui sono ottenuti i pulcini sono originari di un paese considerato affetto dalla malattia di Newcastle:
a) gli impianti di isolamento di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, sono controllati e approvati dalla competente autorità prima dell'inizio del periodo di isolamento;
b) nel corso dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo i casi, è effettuata una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle in base a campioni di tamponi cloacali o di feci per ogni volatile;
c) se i ratiti sono destinati ad uno Stato membro o ad una regione di Stato membro il cui statuto è stato stabilito conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della
d) per poter uscire dall'isolamento i volatili devono aver dato risultati negativi alle prove.
7. I ratiti sono sottoposti ad esame clinico da parte del veterinario ufficiale e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato sanitario, per lo meno alla fine dei periodi precisati ai paragrafi 1 e 2, secondo il caso.
8. I periodi indicati ai paragrafi 1 e 2, secondo il caso, sono prolungati qualora si sospetti il contagio da influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle o dalla febbre emorragica della Crimea e del Congo, fino a quando non sia possibile escludere qualsiasi sospetto di contagio.
Se i ratiti, le relative uova da cova e i pulcini di un giorno nonché i relativi branchi di origine debbono essere sottoposti alle prove richieste dai certificati riportati nell'allegato II, il prelievo dei campioni per le prove e le prove stesse vengono eseguiti conformemente ai protocolli di cui alla
Il testo dell'articolo 1 della
(Omissis).
Nell'allegato I e nell'allegato II della
(Omissis).
La presente decisione si applica alle spedizioni certificate a partire dal 1° gennaio 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [2]
Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui
è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova
Codice ISO |
Paese |
Parti del territorio |
Ratiti da riproduzione e da reddito |
Uova da cova di ratiti |
Pulcini di un giorno di ratiti |
Ratiti da macello |
AU |
Australia |
|
B |
D |
F |
- |
BW |
Botswana |
|
B |
D |
F |
- |
BR-1 |
Brasile |
Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul |
A |
C |
E |
G |
CA |
Canada |
|
A |
C |
E |
G |
CH |
Svizzera |
|
A |
C |
E |
G |
CL |
Cile |
|
A |
C |
E |
G |
CY (*) |
Cipro (*) |
|
A |
C |
E |
G |
CZ (*) |
Repubblica ceca (*) |
|
A |
C |
E |
G |
HR |
Croazia |
|
A |
C |
E |
G |
EE (*) |
Estonia (*) |
|
A |
C |
E |
G |
HU (*) |
Ungheria (*) |
|
A |
C |
E |
G |
IL |
Israele |
|
A |
C |
E |
- |
LT (*) |
Lituania (*) |
|
A |
C |
E |
G |
LV (*) |
Lettonia (*) |
|
A |
C |
E |
G |
MT (*) |
Malta (*) |
|
A |
C |
E |
G |
NA |
Namibia |
|
B |
D |
F |
- |
NZ |
Nuova Zelanda |
|
A |
C |
E |
G |
PL (*) |
Polonia (*) |
|
A |
C |
E |
G |
RO |
Romania |
|
A |
C |
E |
G |
SI (*) |
Slovenia |
|
A |
C |
E |
G |
SK (*) |
Repubblica slovacca (*) |
|
A |
C |
E |
G |
TN |
Tunisia |
|
A |
C |
E |
- |
US |
Stati Uniti d'America |
|
A |
C |
E |
G |
ZA |
Repubblica sudafricana |
|
B |
D |
F |
- |
(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 della
[2] Allegato già sostituito dall'allegato della