Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/12/2005 |
Numero: | 2076 |
Sommario |
Art. 1. Periodo transitorio |
Art. 2. Stock di prodotti alimentari di origine animale |
Art. 3. Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi |
Art. 4. Immissione di prodotti alimentari d’origine animale sul mercato nazionale in attesa del riconoscimento degli stabilimenti |
Art. 5. Materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati |
Art. 6. Attrezzature per la marchiatura |
Art. 7. Prescrizioni sanitarie relative all’importazione |
Art. 8. Informazioni sulla catena alimentare |
Art. 9. Carne di ungulati non domestici d’allevamento |
Art. 10. Composizione ed etichettatura della carne macinata |
Art. 11. Uso di acqua pulita |
Art. 12. Latte crudo e prodotti lattiero-caseari |
Art. 13. Uova e ovoprodotti |
Art. 14. Formazione del personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali |
Art. 15. Certificazione degli stabilimenti che usano personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli |
Art. 16. Modello di attestato per le carni di ungulati non domestici d’allevamento |
Art. 17. Prescrizioni sanitarie relative all’importazione |
Art. 17 bis. Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi |
Art. 18. Accreditamento di laboratori |
Art. 19. Revisione |
Art. 20. Modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 |
Art. 21. Modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 1.5.O05 - Regolamento 5 dicembre 2005, n. 2076.
Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 22 dicembre 2005, n. L 338).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, del
(2) Nel fissare la durata del periodo transitorio, è opportuno tener conto del fatto che entro i primi quattro anni è previsto un primo riesame del nuovo quadro normativo in materia di igiene.
(3) Occorrerebbe dunque prevedere un periodo transitorio durante il quale certe prescrizioni di quei regolamenti possano essere attuate progressivamente. Per garantire un approccio armonizzato, tale periodo transitorio dovrebbe durare in linea di principio quattro anni ma potrebbe, ove ciò sia giustificato, essere più breve. Occorrerebbe anche prevedere la possibilità di rivedere tali disposizioni alla luce dell’esperienza acquisita.
(4) Come disposizione transitoria standard, dovrebbe continuare ad essere possibile commercializzare i prodotti fabbricati prima dell’applicazione delle nuove norme. La disposizione dovrebbe applicarsi per tutto il periodo transitorio, a meno che la durata di conservazione del prodotto sia più breve.
(5) Il
(6) L’attività relativa al riconoscimento degli stabilimenti, in particolare di quelli che secondo le norme precedentemente applicabili non dovevano essere riconosciuti e ai quali era consentito commercializzare la loro produzione soltanto sul loro mercato nazionale, impone alle autorità competenti un onere gravoso. Occorrerebbe dunque prevedere una disposizione transitoria che permetta a tali stabilimenti di continuare a commercializzare sui loro mercati nazionali fino a quando non vengano effettivamente riconosciuti.
(7) La disposizione transitoria riguardante l’uso dei materiali di confezionamento e imballaggio e delle attrezzature per la marchiatura, contenuta nell’allegato II, sezione I, punto 6, del
(8) Le prescrizioni sanitarie relative all’importazione degli alimenti di origine animale non saranno del tutto armonizzate per certi tipi di prodotti e le condizioni di importazione ad essi applicabili durante il periodo transitorio dovrebbero essere chiarite.
(9) La fornitura di informazioni sulla catena alimentare è un nuovo obbligo imposto agli operatori del settore alimentare. Dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio per la piena attuazione degli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare. In particolare, per agevolare il flusso di informazioni tra l’azienda agricola ed il macello, occorrerebbe adottare una disposizione transitoria che renda meno rigoroso l’obbligo di fornire informazioni 24 ore prima dell’arrivo degli animali al macello.
(10) L’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/ 2004 esige che il veterinario ufficiale o il veterinario riconosciuto firmi il certificato che accompagna gli ungulati non domestici d’allevamento dall’azienda agricola al macello. La
(11) Il certificato previsto dall’allegato I, capitolo X, parte B, del
(12) L’allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/ 2004 richiede che le materie prime della carne macinata soddisfino certi criteri e stabilisce norme in materia di etichettatura. I criteri di composizione della carne macinata per quanto riguarda in particolare la percentuale di grassi e il rapporto tessuto connettivo/proteine di carne dovrebbero essere valutati. In attesa del risultato di tale valutazione, è opportuno mantenere i criteri fissati dalla
(13) Sebbene l’articolo 3, paragrafo 2, del
(14) L’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del
(15) L’allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/ 2004 stabilisce specifiche norme d’igiene per le uova e per gli ovoprodotti. Secondo il capitolo I, punto 2, le uova dovrebbero essere immagazzinate e trasportate alla temperatura costante più adatta per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche. Poiché prima del 1° gennaio 2006 gli Stati membri sono stati autorizzati a esigere che nel loro territorio gli impianti di magazzinaggio delle uova ed il trasporto da un impianto all’altro rispettino determinate norme in materia di temperatura controllata, si dovrebbe chiarire che tali norme possono continuare a essere applicate in via transitoria purché siano ancora autorizzate dall’autorità competente. Ciò consentirà agli operatori di adeguare le loro attività e procedure alle nuove norme in materia di temperatura eventualmente imposte dall’autorità competente.
(16) Ai sensi dell’allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, punto 1, del
(17) A norma del
(18) A norma dell’articolo 12 del
(19) I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 1. Periodo transitorio
Ai fini del presente regolamento, è fissato un periodo transitorio di quattro anni che scade il 31 dicembre 2009 (di seguito «periodo transitorio»).
Le disposizioni transitorie contenute nel presente regolamento si applicano durante il periodo transitorio, salvo quanto previsto agli articoli 5 e 8.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004
Art. 2. Stock di prodotti alimentari di origine animale
1. Fatta salva la pertinente normativa comunitaria, in particolare la
2. I prodotti di cui al paragrafo 1, per i quali l’operatore del settore alimentare abbia definito una durata di conservazione più lunga del periodo transitorio, possono rimanere sul mercato sino alla fine della loro durata di conservazione.
Art. 3. Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In deroga all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, del
Art. 4. Immissione di prodotti alimentari d’origine animale sul mercato nazionale in attesa del riconoscimento degli stabilimenti
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del
I prodotti alimentari d’origine animale recanti tali marchi nazionali possono essere commercializzati soltanto sul territorio nazionale dello Stato membro in cui sono prodotti.
Art. 5. Materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati
Gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati da loro acquistati prima del 1° gennaio 2006.
Art. 6. Attrezzature per la marchiatura
Gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti possono continuare a usare le attrezzature per la marchiatura di cui sono dotati il 31 dicembre 2005 sino alla sostituzione delle stesse o, al più tardi, sino alla fine del periodo transitorio, purché il numero di riconoscimento dello stabilimento interessato rimanga invariato.
Quando l’attrezzatura viene sostituita, l’autorità competente provvede a che sia ritirata in modo che non possa più essere utilizzata.
Art. 7. Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
1. L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/ 2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari d’origine animale per le quali non è stata stabilita nessuna condizione sanitaria armonizzata, compresi gli elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali le importazioni sono permesse.
In attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria riguardante le importazioni di tali prodotti, questi ultimi possono essere importati conformemente alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione adottate dallo Stato membro interessato.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del
In attesa dello sviluppo di un approccio basato sul rischio per l’attuazione di prescrizioni sanitarie armonizzate relative all’importazione e al controllo di tali prodotti alimentari, questi ultimi possono essere importati conformemente alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1° gennaio 2006, nei casi in cui essa sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi.
3. In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del
4. In deroga all’allegato VI del
Art. 8. Informazioni sulla catena alimentare
1. In deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, del
Gli Stati membri che applicano tale disposizione transitoria riferiscono alla Commissione in merito alla sua attuazione alla fine di ogni anno.
2. In deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, punto 2, del
Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello è comunicata in tempo utile all’operatore del macello prima che gli animali vi arrivino.
Art. 9. Carne di ungulati non domestici d’allevamento
In deroga all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera j), del
Art. 10. Composizione ed etichettatura della carne macinata
1. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del
Tabella: Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera
|
Percentuale di grassi |
Rapporto tessuto connettivo/proteine di carne |
— carne macinata magra |
≤ 7 % |
≤ 12 |
— manzo puro macinato |
≤ 20 % |
≤ 15 |
— carne macinata contenente carni suine |
≤ 30 % |
≤ 18 |
— carne macinata di altre specie |
≤ 25 % |
≤ 15 |
2. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del
— «percentuale di grassi inferiore a…»,
— «rapporto tessuto connettivo/proteine di carne inferiore a…».
3. Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato nazionale di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del
Art. 11. Uso di acqua pulita
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del
3. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, del
Art. 12. Latte crudo e prodotti lattiero-caseari
In deroga all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del
Art. 13. Uova e ovoprodotti
1. Gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2006, applicavano norme nazionali in materia di temperatura agli impianti di magazzinaggio delle uova e ai veicoli che trasportano le uova da un impianto all’altro possono continuare ad applicare tali norme.
2. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare uova incrinate per la produzione di uova liquide in uno stabilimento riconosciuto a tal fine, purché esse siano state consegnate direttamente dallo stabilimento di produzione o dal centro di imballaggio e purché vengano rotte al più presto.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004
Art. 14. Formazione del personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali
In deroga all’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), punto i), del
L’autorità competente provvede a che tale formazione sia soddisfacente prima di autorizzare il personale dei macelli ad assumere mansioni di assistente specializzato ufficiale.
Essa controlla che la formazione e l’organizzazione supplementari necessarie affinché il personale dei macelli si qualifichi sostenendo l’esame previsto per gli assistenti specializzati ufficiali siano realizzate il prima possibile e al più tardi entro la fine del periodo transitorio.
Art. 15. Certificazione degli stabilimenti che usano personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli
In deroga all’allegato I, sezione III, capo III, parte A, lettera a), secondo comma, del
Art. 16. Modello di attestato per le carni di ungulati non domestici d’allevamento
In deroga all’allegato I, sezione IV, capo VII, parte A, punto 4, del
Art. 17. Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
1. Il capo III del
In attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria riguardante le importazioni di tali prodotti, questi ultimi possono essere importati conformemente alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione adottate dallo Stato membro interessato.
2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del
a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e
b) l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione [3].
Art. 17 bis. Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi [4]
In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004
Art. 18. Accreditamento di laboratori
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del
a) dimostri di aver avviato e di stare portando avanti le procedure di accreditamento conformemente al
b) fornisca all’autorità competente garanzie soddisfacenti che i sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso condotte ai fini dei controlli ufficiali saranno operativi entro il 1° gennaio 2006.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. Revisione
Le disposizioni transitorie e le relative condizioni stabilite nel presente regolamento possono essere riviste in qualunque momento alla luce dell’esperienza acquisita in sede di attuazione di tali disposizioni e dei regolamenti (CE) n. 853/ 2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.
Art. 20. Modifica del
Nell’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del
Art. 21. Modifica del
Nell’allegato I, sezione I, capo III, punto 6, del
Art. 22. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO I [5]
Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana
CA — CANADA
GL — GROENLANDIA
US — STATI UNITI D'AMERICA
ALLEGATO II [6]
Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono consentite le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano
AO — ANGOLA
AZ — AZERBAIGIAN [1]
BJ — BENIN
CG — REPUBBLICA DEL CONGO [2]
ER — ERITREA
IL — ISRAELE
MM — MYANMAR
SB — ISOLE SALOMONE
SH — SANT'ELENA
TG — TOGO
"
[1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
[2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
[1] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[4] Articolo inserito dall'art. 1 del
[5] Allegato aggiunto dall'art. 1 del
[6] Allegato aggiunto dall'art. 1 del