§ 7.3.246 - Regolamento 7 aprile 2006, n. 575.
Regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:07/04/2006
Numero:575


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.246 - Regolamento 7 aprile 2006, n. 575.

Regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e alla denominazione dei gruppi scientifici permanenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

(G.U.U.E. 8 aprile 2006, n. L 100).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 28, paragrafo 4, secondo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) La protezione della salute dei vegetali è un fattore essenziale della sicurezza della catena alimentare e l’evoluzione continua richiede esami scientifici sempre più numerosi dei rischi fitosanitari.

      (2) Le competenze attualmente disponibili nel gruppo scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che fornisce pareri sulla salute dei vegetali, sui prodotti fitofarmaceutici e loro residui, permettono esami scientifici in campo fitosanitario solo specifici e limitati. Di fronte alla crescita della domanda di pareri scientifici in campo fitosanitario, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha perciò presentato alla Commissione la richiesta formale di istituire un nuovo gruppo scientifico permanente che raccolga una vasta gamma di competenze in vari campi relativi alla salute delle piante come entomologia, micologia, virologia, batteriologia, botanica, agronomia, quarantena delle piante ed epidemiologia delle malattie delle piante.

      (3) Al fine di istituire un nuovo gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, va modificata la denominazione di «il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui».

      (4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 178/2002.

      (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue:

     1) il punto c) è sostituito dal testo seguente:

     «c) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui;»

     2) viene aggiunto il seguente punto i):

     «i) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.