§ 1.6.B83 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2782.
Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/10/1975
Numero:2782

§ 1.6.B83 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2782. [1]

Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

(G.U.C.E. 1 novembre 1975, n. L 282).

 

    Art. 1.

    Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

    1. Uova da cova: le uova di volatili da cortile delle sottovoci 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento [2].

    2. Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, delle sottovoci 0105 11, 0105 12 e 0105 19 della nomenclatura combinata, delle seguenti categorie [3]:

    a) «pulcini da utilizzazione»: i pulcini di uno dei seguenti tipi:

    i) «pulcini da carne»: i pulcini destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;

    ii) «pulcini da produzione di uova»: i pulcini destinati ad essere allevati per la produzione di uova da consumo;

    iii) «pulcini per uso misto»: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;

    b) «pulcini da moltiplicazione»: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;

    c) «pulcini riproduttori»: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;

    3. «Stabilimento»: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:

    a) «stabilimento di selezione»: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova per la produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;

    b) «stabilimento di moltiplicazione»; lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;

    c) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;

    4. «Capienza»: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

 

    Art. 2.

    1. La commercializzazione, il trasporto di uova da cova e di pulcini e la messa in incubazione di uova da cova, sono ammessi nel territorio della Comunità a fini professionali o commerciali soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

    2. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova, non sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

 

    Art. 3.

    Ogni stabilimento viene registrato, a sua richiesta, dall'autorità competente designata da ciascuno Stato membro e ricevere un numero distintivo.

Il numero distintivo può essere ritirato agli stabilimenti che non si conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

 

    Art. 4.

    Al più tardi tre mesi dopo l'applicazione del presente regolamento, ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti situati nel suo territorio, indicando il numero distintivo, la denominazione e l'indirizzo di ogni stabilimento. Qualsiasi modifica dell'elenco è comunicata all'inizio di ogni trimestre solare agli altri Stati membri ed alla Commissione.

 

    Art. 5.

    1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono marchiate individualmente [4].

    2. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi in condizioni di perfetta pulizia contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame provenienti da un solo stabilimento e recanti almeno la dicitura "oeufs à couver", "broedeieren", "rugeaeg", "Bruteier", (Omissis), "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "rugeegg", "ovos para incubaçao", "munia haudottavaksi" o "klaeckaegg, násadová vejce, haudemunad, inkubejamas olas, kiaušiniai perinimui, kelteto˝tojás, bajd tat-tifqis, jaja wyle˛gowe; valilna jajca, násadové vajcia [5].

    3. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all'esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare delle indicazioni diverse da quelle prescritte dal presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2772/75 e dai relativi regolamenti di applicazione [6].

 

    Art. 6. [7]

    Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo qualora rechino, in caratteri di almeno 3 millimetri di altezza il nome del paese d'origine e la dicitura stampata "à couver","broedei", "rugeaeg", "Brutei", (Omissis), "para incubar", "hatching", "cova", "rugeegg", "para incubacao", "haudottavaksi", "foer klaeckning", líhnutí, haue, inkubacija, perinimas, keltetésre, tifqis, do wyle˛gu, valjenje, liahnutie. Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni:

    a) le indicazioni che compaiono sulle uova;

    b) la specie di pollame da cui provengono le uova;

    c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

 

    Art. 7. [8]

    Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione da uova o uso misto):

    a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;

    b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzate;

    c) il numero di uova covate ritirate dall'incubatrice e l'identità dell'acquirente.

 

    Art. 8. [9]

    Le uova covate ritirate dall'incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2772/75.

 

    Art. 9.

    1. Ogni incubatoio comunica mensilmente all'autorità competente del rispettivo Stato membro - per specie, per categoria e per tipo - il numero di uova da cova messe in incubazione e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati ad essere effettivamente utilizzati [10].

    2. Dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione vengono richiesti, se necessario, agli stabilimenti diversi da quelli previsti al paragrafo 1, secondo modalità e a condizioni adottate con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

 

    Art. 10.

    1. Ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui all'articolo 9, una lista riassuntiva elaborata in base ai suddetti dati per il mese precedente. La lista riassuntiva dello Stato membro deve indicare inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, secondo la specie, il tipo e la categoria di volatili.

    La Germania è autorizzata a rilevare i dati mensili relativi agli incubatoi situati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca solo a decorrere dal 1o gennaio 1991 e a comunicare i dati relativi a tali incubatoi per l'anno 1991 al più tardi quattro mesi dopo il mese di riferimento [11].

    2. La Commissione raccoglie i dati delle liste riassuntive, procede alla loro elaborazione e ne informa gli Stati membri.

 

    Art. 11.

    1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei volatili.

    2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.

 

    Art. 12.

    I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore a recare almeno le seguenti indicazioni:

    a) le nome del paese d'origine,

    b) la specie di volatile alla quale appartengono i pulcini,

    c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

 

    Art. 13.

    1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d'accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:

    a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento e il suo numero distintivo,

    b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di volatili,

    c) la data di spedizione,

    d) il nome e l'indirizzo del destinatario.

    2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine.

 

    Art. 14.

    Le indicazioni previste dal presente regolamento sono scritte in modo chiaramente leggibile.

Tali indicazioni e i documenti di accompagnamento sono redatti in almeno una delle lingue della Comunità.

 

    Art. 15.

    Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sugli imballaggi destinati all'esportazione possono figurare delle indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento purché non diano adito a confusione con queste ultime.

 

    Art. 16.

    Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dalle autorità designate da ciascuno Stato membro. L'elenco di tali autorità è comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi un mese prima dell'applicazione del presente regolamento. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

 

    Art. 17.

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 o all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2775/75, secondo i casi.

 

    Art. 18.

    1. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire l'anonimato e il carattere riservato delle informazioni fornite in applicazione dell'articolo 9.

    2. Le indicazioni che figurano nei registri possono essere utilizzate solo dalle autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento.

 

    Art. 19.

    1. Il regolamento (CEE) n. 1349/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, modificato dal regolamento (CEE) n. 225/73, è abrogato.

    2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

 

    Art. 20.

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 201 del Regolamento (CE) n. 1234/2007, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3987/87.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3987/87 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2916/95.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3494/86.

[5] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3485/80, già modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3791/85 e dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3494/86 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[6] Paragrafo già sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3494/86 e così ulteriormente sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.

[7] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3485/80, modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3791/85, sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[8] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3494/86.

[9] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3494/86.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3494/86.

[11] Comma aggiunto dal regolamento (CEE) n. 1057/91.