Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/04/2002 |
Numero: | 278 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato II della decisione 2001/393/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione. |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.978 - Decisione 10 aprile 2002, n. 278.
Decisione n. 2002/278/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/393/CE con riguardo alla certificazione per l’importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici.
(G.U.C.E. 16 aprile 2002, n. L 99).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il periodo di validità del certificato sanitario è stato fissato a cinque giorni.
(3) Difficoltà di trasporto e logistiche hanno reso difficile la consegna di uova esenti da organismi patogeni agli Stati membri entro la data di scadenza del certificato sanitario.
(4) Il rischio di contaminazione del prodotto in causa durante il trasporto è basso se esso è imballato e trasportato conformemente ai requisiti della
(5) La
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato la presente decisione:
L’allegato II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis).