§ 1.5.G94 – Decisione 28 gennaio 2004, n. 118.
Decisione n. 2004/118/CE della Commissione che modifica le decisioni 95/233/CE, 96/482/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di pollame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/01/2004
Numero:118


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.


§ 1.5.G94 – Decisione 28 gennaio 2004, n. 118.

Decisione n. 2004/118/CE della Commissione che modifica le decisioni 95/233/CE, 96/482/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di pollame vivo e uova da cova e di ratiti vivi e loro uova da cova; le decisioni 94/85/CE, 94/984/CE e 2000/609/CE relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni fresche di ratiti d'allevamento e di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento; la decisione 2000/585/CE relativa all'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio e la decisione 97/222/CE relativa all'importazione di prodotti a base di carne, con riguardo ad alcuni Stati aderenti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 95/233/CE della Commissione fissa elenchi di massima di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e loro uova da cova.

     (2) La decisione 96/482/CE della Commissione stabilisce norme più dettagliate in materia di importazione di pollame vivo e uova da cova e i pertinenti certificati veterinari.

     (3) La decisione 2001/751/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova nonché le misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione e fissa elenchi di paesi terzi da cui tali importazioni possono essere autorizzate.

     (4) Dati accertati concernenti l'indennità dalle malattie che colpiscono il pollame, i programmi di sorveglianza e controllo delle malattie del pollame, l'elaborazione di idonei piani di emergenza per le malattie del pollame e la trasposizione dell'acquis nel settore veterinario, prima dell'adesione all'Unione europea, con riguardo alla legislazione veterinaria generale e alla legislazione specifica per il settore del pollame hanno dimostrato che l'Estonia, Malta, la Lettonia e la Lituania dispongono di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati e organizzati per quanto riguarda la situazione sanitaria di pollame e ratiti vivi.

     (5) È pertanto opportuno aggiungere la Lituania, l'Estonia e Malta all'elenco di massima dei paesi terzi in provenienza dai quali possono essere autorizzate le importazioni di pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e loro uova, ai sensi della decisione 95/233/CE della Commissione.

     (6) Occorre modificare anche le decisioni 96/482/CE e 2001/751/CE della Commissione per inserirvi l'Estonia, Malta, la Lettonia e la Lituania.

     (7) La decisione 94/85/CE della Commissione fissa l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni di pollame fresche.

     (8) La decisione 94/984/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi.

     (9) La decisione 2000/609/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento.

     (10) Considerato il miglioramento della situazione zoosanitaria negli Stati aderenti per quanto riguarda il pollame, occorre aggiungere l'Estonia all'elenco di massima dei paesi terzi in provenienza dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche di pollame nell'Unione europea ai sensi della decisione 94/85/CE della Commissione. Potrà di conseguenza essere autorizzata anche l'importazione in provenienza dall'Estonia di carni di selvaggina di penna in libertà secondo quanto disposto dalla decisione 94/86/CE della Commissione.

     (11) È inoltre opportuno inserire l'Estonia, Malta e la Lettonia nella decisione 94/984/CE della Commissione per quanto riguarda l'importazione di carni fresche di pollame e nella decisione 2000/609/CE della Commissione per quanto riguarda l'importazione di ratiti vivi e loro uova da cova.

     (12) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio. Per tener conto del miglioramento della situazione sanitaria negli Stati aderenti occorre aggiungere Malta all'elenco dei paesi terzi autorizzati e aggiornare gli elenchi esistenti di paesi terzi nonché le condizioni specifiche alle quali le carni di selvaggina, le carni di selvaggina di allevamento e le carni di coniglio possono essere importate nell'Unione europea da altri Stati aderenti.

     (13) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

     (14) In alcuni Stati aderenti continua a sussistere un rischio per la salute animale dovuto alla presenza della peste suina classica nelle popolazioni di cinghiali. Per tener conto sia di questo fatto, sia del miglioramento della situazione zoosanitaria negli Stati aderenti, è opportuno modificare la decisione 97/222/CE della Commissione.

     (15) Ove necessario, occorre aggiornare alcuni nomi di paesi, codici ISO e definizioni di regionalizzazioni.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

 

     Art. 2.

     L'allegato I della decisione 96/482/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

 

     Art. 3.

     L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dall'allegato IV della presente decisione.

 

     Art. 4.

     L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dall'allegato V della presente decisione.

 

     Art. 5.

     L'allegato I della decisione 94/984/CE è sostituito dall'allegato VI della presente decisione.

 

     Art. 6.

     L'allegato I della decisione n. 2000/609/CE è sostituito dall'allegato VII della presente decisione.

 

     Art. 7.

     L'allegato I della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato VIII della presente decisione.

 

     Art. 8.

     L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato IX della presente decisione.

 

     Art. 9.

     La parte I dell'allegato della decisione 97/222/CE è sostituita dall'allegato X della presente decisione.

 

     Art. 10.

     La parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE è sostituita dall'allegato XI della presente decisione.

 

     Art. 11.

     La presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

(che modifica la decisione 95/233/CE)

 

«ALLEGATO I

 

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri

autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, esclusi i ratiti e le loro uova

 

     Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

 

Codice ISO

Paese

 

AU

 

Australia

 

BG

 

Bulgaria

 

BR

 

Brasile

 

CA

 

Canada

 

CH

 

Svizzera

 

CL

 

Cile

 

CY (*)

 

Cipro (*)

 

CZ (*)

 

Repubblica ceca (*)

 

EE (*)

 

Estonia (*)

 

HR

 

Croazia

 

HU (*)

 

Ungheria (*)

 

IL

 

Israele

 

LT (*)

 

Lituania (*)

 

LV (*)

 

Lettonia (*)

 

MT (*)

 

Malta (*)

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

PL (*)

 

Polonia (*)

 

RO

 

Romania

 

SI (*)

 

Slovenia (*)

 

SK (*)

 

Repubblica slovacca (*)

 

TN

 

Tunisia

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO II

 

(che modifica la decisione 95/233/CE)

 

«ALLEGATO II

 

Elenco di paesi terzi

da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ratiti vivi e loro uova

 

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

 

Codice ISO

Paese

 

AU

 

Australia

 

BG

 

Bulgaria

 

BR

 

Brasile

 

BW

 

Botswana

 

CA

 

Canada

 

CH

 

Svizzera

 

CL

 

Cile

 

CY (*)

 

Cipro (*)

 

CZ (*)

 

Repubblica ceca (*)

 

EE (*)

 

Estonia (*)

 

HR

 

Croazia

 

HU (*)

 

Ungheria (*)

 

IL

 

Israele

 

KE

 

Kenya

 

LT (*)

 

Lituania (*)

 

LV (*)

 

Lettonia (*)

 

MT (*)

 

Malta (*)

 

NA

 

Namibia

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

PL (*)

 

Polonia (*)

 

RO

 

Romania

 

SI (*)

 

Slovenia (*)

 

SK (*)

 

Repubblica slovacca (*)

 

TN

 

Tunisia

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

ZA

 

Repubblica sudafricana

 

ZW

 

Zimbabwe

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO III

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

(che modifica la decisione 2001/751/CE)

 

«ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui

è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Ratiti da riproduzione e da reddito

Uova da cova di ratiti

Pulcini di un giorno di ratiti

Ratiti da macello

 

AU

 

Australia

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

BW

 

Botswana

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

BR-1

 

Brasile

 

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CA

 

Canada

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CH

 

Svizzera

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CL

 

Cile

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CY (*)

 

Cipro (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

CZ (*)

 

Repubblica ceca (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

HR

 

Croazia

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

EE (*)

 

Estonia (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

HU (*)

 

Ungheria (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

IL

 

Israele

 

 

A

 

C

 

E

 

-

 

LT (*)

 

Lituania (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

LV (*)

 

Lettonia (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

MT (*)

 

Malta (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

NA

 

Namibia

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

PL (*)

 

Polonia (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

RO

 

Romania

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

SI (*)

 

Slovenia

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

SK (*)

 

Repubblica slovacca (*)

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

TN

 

Tunisia

 

 

A

 

C

 

E

 

-

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

 

A

 

C

 

E

 

G

 

ZA

 

Repubblica sudafricana

 

 

B

 

D

 

F

 

-

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO V

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

(che modifica la decisione 94/984/CE)

 

«ALLEGATO I

 

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi

autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II

per l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di pollame

 

NB: le lettere A e B si riferiscono ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

 

AR

 

Argentina

 

 

A

 

AU

 

Australia

 

 

B

 

BG

 

Bulgaria

 

 

A

 

BR-1

 

Brasile

 

Distrito Federal e Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

 

A

 

CA

 

Canada

 

 

A

 

CH

 

Svizzera

 

 

A

 

CL

 

Cile

 

 

A

 

CN-1

 

Cina

 

La municipalità di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming e dei distretti di Weifang, Linyi e Quingdao nella provincia di Shandong

 

B

 

CY (*)

 

Cipro (*)

 

 

A

 

CZ (*)

 

Repubblica ceca (*)

 

 

A

 

EE (*)

 

Estonia (*)

 

 

A

 

HR

 

Croazia

 

 

A

 

HU (*)

 

Ungheria (*)

 

 

A

 

IL

 

Israele

 

 

A

 

LT (*)

 

Lituania (*)

 

 

A

 

LV (*)

 

Lettonia (*)

 

 

A

 

MT (*)

 

Malta (*)

 

 

A

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

A

 

PL (*)

 

Polonia (*)

 

 

A

 

RO

 

Romania

 

 

A

 

SI (*)

 

Slovenia (*)

 

 

A

 

SK (*)

 

Repubblica slovacca

(*)

 

 

A

 

TH

 

Thailandia

 

 

A

 

TN

 

Tunisia

 

 

A

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

 

A

 

 

 

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO VII

(che modifica la decisione n. 2000/609/CE)

 

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa

l'esportazione nell'Unione europea di carni di ratiti d'allevamento

 

Codice ISO

Paese

Parti del territorio

Modello di certificato da utilizzare (A o B)

AR

Argentina

 

A

AU

Australia

 

A

BG

Bulgaria

 

A

BR-1

Brasile

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

 

B

CA

Canada

 

A

CH

Svizzera

 

A

CL

Cile

 

A

CY (*)

Cipro (*)

 

A

CZ (*)

Repubblica ceca (*)

 

A

HR

Croazia

 

A

EE (*)

Estonia (*)

 

A

HU (*)

Ungheria (*)

 

A

IL

Israele

 

A

LT (*)

Lituania (*)

 

A

LV (*)

Lettonia (*)

 

A

MT (*)

Malta (*)

 

A

NA

Namibia

 

B

NZ

Nuova Zelanda

 

A

PL (*)

Polonia (*)

 

A

RO

Romania

 

A

SI (*)

Slovenia (*)

 

A

SK (*)

Repubblica slovacca (*)

 

A

TH

Thailandia

 

A

TN

Tunisia

 

A

US

Stati Uniti d'America

 

A

ZA

Repubblica sudafricana

 

B

ZW

Zimbabwe

 

B

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO VIII

 

(che modifica la decisione 2000/585/CE)

 

«ALLEGATO I

 

Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi

ai fini della certificazione di polizia sanitaria

 

Paese

Codice del territorio

Versione

Delimitazione del territorio

 

Bulgaria

 

BG-1

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

BG-2

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

BG-3

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Brasile

 

BR-1

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Botswana

 

BW-01

 

02/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

BW-02

 

02/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Namibia

 

NA-01

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Russia

 

RU-1

 

01/99

 

La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)

 

Repubblica slovacca (*)

 

SK-1 (*)

 

1/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

SK-2 (*)

 

1/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Swaziland

 

SZ-01

 

1/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Repubblica sudafricana

 

ZA-01

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Zimbabwe

 

ZW-01

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II

 

Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II

 

 

 

Tutto il paese

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO IX

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO X

 

(che modifica la decisione 97/222/CE)

 

«PARTE I

 

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

 

Paese

Codice

Versione

Delimitazione del territorio

 

AR — Argentina

 

AR-1

 

1/2002

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

AR-3

 

1/2002

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

BG Bulgaria

 

BG

 

 

 

Tutto il paese

 

 

BG-1

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

BG-2

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

BG-3

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

BR — Brasile

 

BR

 

 

 

Tutto il paese

 

 

BR-1

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

SCG — Serbia e Montenegro

 

SCG

 

 

 

Tutto il paese

 

 

SCG-1

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

SCG-2

 

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

MY — Malaysia

 

MY

 

 

 

Tutto il paese

 

 

MY-1

 

95/1

 

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

 

SK — Repubblica slovacca (*)

 

SK (*)

 

 

 

Tutto il paese

 

 

SK-1 (*)

 

1/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

SK-2 (*)

 

1/2003

 

Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

 

 

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

 

 

ALLEGATO XI

 

(Omissis)