Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 436 |
§ 1.5.M1 – Decisione 29 aprile 2004, n. 436. [1]
Decisione n. 2004/436/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle carni fresche di pollame in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, tra cui, all’articolo 11, alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
(4) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di carni fresche di pollame in transito nella Comunità soddisfino i requisiti di salute animale all’importazione applicabili ai paesi autorizzati in funzione della specie interessata.
(5) La
(6) In base all’esperienza, la presentazione al posto d’ispezione frontaliero, a norma dell’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo esportatore volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti di salute animale affinché l’introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.
(7) Occorre altresì delucidare l’applicazione del requisito di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, facendo riferimento all’elenco di paesi terzi allegato alla
(8) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario prevedere norme specifiche per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
(9) La
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la
(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
La
1) È inserito il seguente articolo 1 bis:
“Articolo 1 bis
Gli Stati membri provvedono affinché le partite di carni di pollame destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate a un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all’importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:
a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all’allegato I della presente decisione ai fini dell’importazione di carni fresche di pollame;
b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici di cui alla parte A o B dell’attestato zoosanitario facente parte del modello di certificato di cui all’allegato II, sezione 2;
c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello C dell’allegato II, sezione 2, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.”
2) È inserito il seguente articolo 1 ter:
“Articolo 1 ter
1. In deroga all’articolo 1 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all’allegato della
a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell’autorita competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro ‘SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA’ apposto dal veterinario ufficiale dell’autorita competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero;
c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
3. L’autorita competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.”
3) Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] La presente decisione, già interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189, è stata così ulteriormente ed interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 12 aprile 2005, n. L 92.