§ 11.2.45 – Decisione 14 dicembre 2004, n. 19.
Decisione n. 2004/19/BCE della Banca centrale europea relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:14/12/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2005.
Art. 2.  Disposizione finale.


§ 11.2.45 – Decisione 14 dicembre 2004, n. 19.

Decisione n. 2004/19/BCE della Banca centrale europea relativa allapprovazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005. (2004/899/CE).

(G.U.U.E. 24 dicembre 2004, n. L 379).

 

     IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l’euro (Stati membri partecipanti).

     (2) Gli Stati membri partecipanti hanno sottoposto all’approvazione della BCE le proprie stime sul volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2005, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2005.

     Con la presente decisione la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche per il 2005 da parte degli Stati membri partecipanti, conformemente alla seguente tabella:

 

 

Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2005 (milioni di EUR)

Belgio

178,5

Germania

680,0

Grecia

108,8

Spagna

642,0

Francia

468,5

Irlanda

131,0

Italia

675,0

Lussemburgo

65,0

Paesi Bassi

175,0

Austria

185,0

Portogallo

170,0

Finlandia

60,0

 

          Art. 2. Disposizione finale.

     Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.