Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/12/2002 |
Numero: | 99 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Requisiti generali di polizia sanitaria |
Art. 4. Deroghe |
Art. 5. Certificati veterinari |
Art. 6. Controlli veterinari ufficiali |
Art. 7. Disposizioni generali |
Art. 8. Disposizioni volte al rispetto della normativa comunitaria |
Art. 9. Documenti |
Art. 10. Ispezioni comunitarie e verifiche dei sistemi |
Art. 11. Aggiornamento degli allegati tecnici |
Art. 12. Procedura del comitato permanente |
Art. 13. Disposizioni transitorie |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
§ 1.5.D60 - Direttiva 16 dicembre 2002, n. 99.
Direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(G.U.C.E. 23 gennaio 2003, n. L 18).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Nel contesto del mercato unico sono state fissate norme specifiche di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari, e la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione dai paesi terzi dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui all'allegato I del trattato.
(2) Tali norme hanno consentito la rimozione delle barriere commerciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo in tal modo alla creazione del mercato unico, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute animale.
(3) Tali norme sono inoltre intese ad impedire l'introduzione o la diffusione di malattie animali a seguito dell'immissione sul mercato di prodotti di origine animale. Esse contengono altresì disposizioni comuni, come quelle che impongono restrizioni per l'immissione sul mercato di prodotti provenienti da aziende o zone colpite da malattie epizootiche e quelle che richiedono di sottoporre i prodotti delle zone soggette a restrizioni a un trattamento in grado di distruggere l'agente patogeno.
(4) Tali disposizioni comuni devono essere armonizzate, eliminando in tal modo le incongruenze insorte nell'adottare le norme specifiche di polizia sanitaria. Questa armonizzazione garantirà inoltre l'applicazione omogenea di tali norme nell'intera Comunità e una maggiore trasparenza del quadro legislativo comunitario.
(5) I controlli veterinari sui prodotti di origine animale destinati agli scambi devono essere effettuati conformemente ai requisiti stabiliti dalla
(6) I prodotti importati dai paesi terzi non devono presentare rischi per la salute del patrimonio zootecnico della Comunità.
(7) A tal fine occorre introdurre procedure contro l'introduzione di malattie epizootiche. Tali procedure devono includere una valutazione regolare della situazione sanitaria specifica nei paesi terzi considerati.
(8) Occorre introdurre anche procedure volte a stabilire norme o criteri generali o specifici da applicare alle importazioni dei prodotti di origine animale.
(9) Le norme relative all'importazione di carni di ungulati domestici e di prodotti a base di carne ottenuti da o con tali carni sono già contenute nella
(10) Le procedure applicabili per l'importazione di carni e prodotti a base di carne possono essere utilizzate come modello per l'importazione di altri prodotti di origine animale.
(11) I controlli veterinari sui prodotti di origine animale importati dai paesi terzi nella Comunità devono essere effettuati conformemente alla
(12) Nel procedere all'adozione delle norme relative agli scambi internazionali, occorre tener conto dei principi stabiliti dall'«Ufficio internazionale delle epizoozie» (UIE).
(13) È necessario organizzare verifiche dei sistemi e ispezioni comunitarie per accertare l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di polizia sanitaria.
(14) I prodotti oggetto della presente direttiva figurano nell'allegato I del trattato.
(15) Le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Campo d'applicazione
La presente direttiva stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione nella Comunità nonché dell'introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano.
Le presenti norme non incidono sulle disposizioni di cui alle direttive 89/662/CE, 97/78/CE e alle direttive elencate nell'allegato I.
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano, per quanto necessario, le definizioni del
1) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna fase, inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale ed inclusi magazzinaggio, trasporto, vendita e fornitura al consumatore finale;
2) «introduzione»: l'apporto di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a f) del
3) «veterinario ufficiale»: un veterinario qualificato ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
4) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.
CAPO I
REQUISITI DI POLIZIA SANITARIA PER TUTTE LE FASI DELLA
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NELLA COMUNITÀ
Art. 3. Requisiti generali di polizia sanitaria
1. Gli Stati membri adottano misure per assicurarsi che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale nel territorio della Comunità, non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali conformemente alle disposizioni in appresso.
2. I prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria previsti dalla pertinente normativa comunitaria.
3. I prodotti di origine animale sono ottenuti da animali:
a) non provenienti da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili a detti animali e prodotti, in particolare quelle contemplate dalle disposizioni di cui all'allegato I;
b) che, per quanto riguarda le carni e i prodotti a base di carne, non sono stati macellati in uno stabilimento in cui erano presenti, al momento della macellazione o dalla produzione, animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a), o carcasse o parti di tali animali, a meno che tale sospetto non sia fugato;
c) che, nel caso degli animali e dei prodotti dell'acquacoltura, sono conformi alle disposizioni della direttiva 91/67/CE.
Art. 4. Deroghe
1. In deroga all'articolo 3 e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui all'allegato I, gli Stati membri possono autorizzare la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, a condizione che:
i) i prodotti, prima di essere sottoposti al trattamento di cui al punto successivo, siano stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente, o in momenti diversi, dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, e che le condizioni per il trasporto fuori del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria siano state affrontate dall'autorità competente;
ii) i prodotti da sottoporre al trattamento siano adeguatamente identificati;
iii) i prodotti siano stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare il problema di polizia sanitaria e
iv) il trattamento sia stato effettuato presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato il problema di polizia sanitaria.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano conformemente alle disposizioni di cui agli allegati II e III, punto 1, o a norme particolareggiate da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
2. La produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti dell'acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 sono autorizzati alle condizioni di cui alla direttiva 91/67/CEE e, se necessario, alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Inoltre, qualora la situazione della malattia lo consenta, possono essere concesse deroghe all'articolo 3 in determinati casi conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo
2. Nell'accordare tali deroghe, si terrà conto in particolare:
a) delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate e
b) delle eventuali analisi o misure da attuare per quanto riguarda gli animali.
Qualora siano concesse tali deroghe, occorre garantire che non venga meno il livello di protezione dalle malattie animali. Tutte le misure necessarie per garantire la protezione della salute degli animali nella Comunità vengono pertanto adottate conformemente alla stessa procedura.
Art. 5. Certificati veterinari
1. Gli Stati membri assicurano che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano soggetti a certificazione veterinaria se:
- disposizioni adottate per motivi di polizia sanitaria in base all'articolo 9 della
- è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, possono essere stabilite modalità di applicazione e in particolare il modello di tali certificati, tenendo conto dei principi generali stabiliti nell'allegato IV. I certificati possono includere i particolari richiesti ai sensi di altre normative comunitarie inerenti a questioni relative alla sanità pubblica e alla salute degli animali.
Art. 6. Controlli veterinari ufficiali
1. In attesa dell'adozione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliscono norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale e le norme dei controlli applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti svolgano controlli ufficiali sulla salute degli animali atti ad accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, delle relative modalità di applicazione e di tutte le misure di salvaguardia relative a prodotti di origine animale adottate in virtù del presente strumento. In generale le ispezioni sono effettuate senza preavviso e i controlli eseguiti conformemente alle disposizioni della
2. In attesa dell'adozione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che stabiliscono norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale e le norme dei controlli applicabili ai prodotti alimentari e ai mangimi, qualora siano constatate infrazioni delle norme di polizia sanitaria, gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a rimediare alla situazione conformemente alle disposizioni della
3. Ove necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione possono effettuare controlli sul posto nonché verifiche dei sistemi in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri nel cui territorio è effettuato un controllo forniscono agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.
Qualora nel corso di una verifica dei sistemi o di una ispezione della Commissione venga constatato un serio rischio per la salute animale, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure di salvaguardia necessarie. Qualora tali misure non vengano adottate, o siano ritenute insufficienti, la Commissione, conformemente alle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 2, adotta le misure di salvaguardia necessarie per tutelare la salute animale e ne informa gli Stati membri.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
CAPO II
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI
Art. 7. Disposizioni generali
Gli Stati membri adottano misure per assicurarsi che i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano introdotti dai paesi terzi soltanto se sono conformi ai requisiti di cui al capo I applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di tali prodotti nella Comunità o se offrono equivalenti garanzie in materia di salute degli animali.
Art. 8. Disposizioni volte al rispetto della normativa comunitaria
Per garantire l'osservanza delle disposizioni generali di cui all'articolo 7, gli elementi di seguito precisati vengono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
1) Elenchi di paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti di origine animale. Un paese terzo figura in tali elenchi solo se vi è stata effettuata una verifica comunitaria la quale dimostri che le autorità veterinarie competenti forniscono garanzie adeguate per quanto riguarda il rispetto della legislazione comunitaria.
Nel compilare o aggiornare tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a) legislazione del paese terzo;
b) organizzazione dell'autorità veterinaria competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, poteri attribuiti a tali servizi, sorveglianza cui sono soggetti, autorità di cui dispongono detti servizi nonché personale necessario ai fini dell'efficace applicazione della pertinente normativa;
c) effettive condizioni di polizia sanitaria applicate a produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione dei prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
d) garanzie che possono essere fornite dall'autorità veterinaria competente del paese terzo in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie degli animali;
e) esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati all'importazione;
f) risultati di ispezioni e/o verifiche comunitarie eseguite nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti, o, laddove richiesto dalla Commissione, relazione presentata dalle autorità competenti del paese terzo relativamente alle ispezioni da esse effettuate;
g) situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché qualsivoglia aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare rischi per la salute pubblica o animale nella Comunità;
h) regolarità e velocità con cui il paese terzo fornisce informazioni e loro accuratezza circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle che figurano sull'elenco delle malattie soggette a obbligo di denuncia dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;
i) norme vigenti nel paese terzo e relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme sulle importazioni da altri paesi.
2) La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo. Gli elenchi compilati in applicazione del presente articolo possono essere combinati con altri elaborati ai fini della salute pubblica e della salute degli animali e possono includere anche modelli di certificati sanitari.
3) Le norme di origine per i prodotti di origine animale e per gli animali dai quali tali prodotti sono ottenuti, sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
4) Le condizioni specifiche d'importazione per ciascun paese terzo o gruppo di paesi terzi, tenuto conto della situazione di polizia sanitaria del paese o dei paesi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
5) Ove necessario:
- le modalità di applicazione del presente articolo,
- i criteri per la classificazione dei paesi terzi e di regioni di essi per quanto riguarda le malattie degli animali,
- le norme specifiche relative a tipi di introduzione o a prodotti particolari quali l'introduzione da parte di viaggiatori o l'introduzione di campioni commerciali
possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 9. Documenti
1. All'ingresso nella Comunità un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato IV è presentato unitamente a ciascuna partita di prodotti di origine animale.
2. Il certificato veterinario attesta che il prodotto soddisfa:
a) i requisiti per esso fissati nella presente direttiva e nella normativa CE che stabilisce le condizioni di salute animale o disposizioni equivalenti a tali requisiti;
b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e salute animale.
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
a) si possono prevedere documenti elettronici;
b) possono essere stabiliti modelli di documento;
c) possono essere stabilite norme e certificazione per il transito.
Art. 10. Ispezioni comunitarie e verifiche dei sistemi
1. Le ispezioni e/o le verifiche dei sistemi comunitarie in ogni fase disciplinata dalla presente direttiva possono essere effettuate nei paesi terzi da esperti della Commissione allo scopo di verificare la conformità o l'equivalenza alle norme di polizia sanitaria comunitarie. Gli esperti della Commissione possono essere accompagnati da esperti degli Stati membri autorizzati dalla Commissione per il buon esito di dette ispezioni e/o verifiche.
2. Le ispezioni e/o le verifiche dei sistemi nei paesi terzi menzionati al paragrafo 1 sono effettuate per conto della Comunità; la Commissione copre le spese sostenute.
3. La procedura per effettuare le ispezioni e/o le verifiche dei sistemi nei paesi terzi menzionati al paragrafo 1 può essere stabilita o modificata conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
4. Qualora nel corso di un'ispezione o di una verifica comunitarie venga constatato un rischio serio per la salute animale, la Commissione adotta senza indugio le misure necessarie per tutelare la salute animale, conformemente all'articolo 22 della direttiva 97/78/CE e ne informa gli Stati membri.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Aggiornamento degli allegati tecnici
Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, per tener conto in particolare:
i) dei pareri scientifici delle conoscenze scientifiche, riguardanti in particolare la nuova valutazione dei rischi;
ii) degli sviluppi tecnologici;
iii) della fissazione di obiettivi di sicurezza per la salute degli animali.
Art. 12. Procedura del comitato permanente
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del
2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 13. Disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non sono più applicabili le norme in materia di polizia sanitaria previste dalle direttive elencate nell'allegato V.
2. Le norme di attuazione adottate sulla base delle succitate disposizioni restano in vigore fino a quando non sono sostituite da altre aventi lo stesso effetto, adottate sulla base della presente direttiva.
3. Le misure transitorie possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Malattie da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale per le quali sono state introdotte misure di controllo nel quadro della normativa comunitaria
Malattia |
Direttiva |
Peste suina classica |
|
Peste suina africana |
|
Afta epizootica |
|
Influenza aviaria |
Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria |
Malattia di Newcastle |
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle |
Peste bovina Peste dei piccoli ruminanti Malattia vescicolare dei suini |
|
Malattie legate all'acquacoltura |
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura |
|
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci |
|
Direttiva 95/70/CE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi |
ALLEGATO II
Contrassegno di identificazione speciale per le carni provenienti da un territorio o da una parte di un territorio che non soddisfa tutte le pertinenti condizioni di polizia sanitaria
1. Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una croce diagonale formata da due linee rette al centro del bollo in modo tale che le indicazioni dello stesso restino leggibili.
2. La bollatura di cui al punto 1 può essere altresì effettuata con un unico timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare, perfettamente leggibile, quanto segue:
- nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK,
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello,
- nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o EY,
- una croce formata da due linee rette al centro del bollo, disposte in modo tale che le indicazioni siano perfettamente leggibili.
Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.
La bollatura deve anche recare informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.
La bollatura deve essere apposta sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.
ALLEGATO III
1. Trattamenti delle carni e del latte atti ad eliminare
qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali
CARNI Trattamento (*) |
Malattia |
|||||||
|
Afta epizootica |
Peste suina classica |
Malattia vescicolare dei suini |
Peste suina africana |
Peste bovina |
Malattia di Newcastle |
Influenza aviaria |
Peste dei piccoli ruminanti |
a) Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o superiore a 3,00 (**) |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
b) Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne |
+ |
+ |
+ |
0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
c) Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
d) Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
e) Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
0 |
0 |
0 |
f) Come al precedente punto e) ma le carni possono essere non disossate (*) |
+ |
+ |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g) Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente |
+ |
+ |
+ |
0 |
+ |
0 |
0 |
0 |
h) Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate |
0 |
0 |
0 |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
i) Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40 |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+ |
LATTE e prodotti lattieri (comprese le creme) destinati al consumo umano |
|
|
|
|
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a) Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132 °C per almeno un secondo) |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b) Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice - pastorizzazione di breve durata (HTST) |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c) Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0, doppio HTST |
+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0
+: Efficacia riconosciuta.
0: Efficacia non riconosciuta.
(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.
(**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di 3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.
ALLEGATO IV
Principi generali di certificazione
1. Il rappresentante dell'autorità speditrice competente che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli.
2. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua della Comunità diversa dalla sua.
3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunità.
4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:
a) un unico foglio di carta;
b) due o più pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;
c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del paese di spedizione.
ALLEGATO V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.