Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 07/09/2000 |
Numero: | 585 |
Sommario |
Art. 1. [3] |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 2 ter. |
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 4. 1. Le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione sono abrogate alla data in cui entra in vigore la presente decisione, indicata all'articolo 3 |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.945 - Decisione 7 settembre 2000, n. 585. [1]
Decisione n. 2000/585/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni. (Testo rilevante ai fini del SEE). [2]
(G.U.C.E. 6 ottobre 2000, n. L 251).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La
(4) La
(5) Al fine di agevolare la consultazione e la trasparenza della legislazione dell'Unione europea e di aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio, si ritiene necessario creare un'unica decisione; le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/229/CE devono essere pertanto abrogate.
(6) Per i paesi esportatori interessati dev'essere istituito un nuovo regime di certificazione, la cui applicazione richiederà un certo periodo di tempo.
(7) La presente decisione dev'essere riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione veterinaria nei territori di origine e, in particolare, nell'ambito dell'applicazione degli accordi tra la Comunità e i paesi terzi sulle materie contemplate dalla presente decisione, specialmente per quanto riguarda l'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
[Ai fini della presente decisione, per "selvaggina di penna di allevamento" si intendono quaglie, piccioni, fagiani, pernici e qualsiasi altro volatile selvatico; sono esclusi polli, tacchini, faraone, anatre, oche e ratiti.]
Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni delle seguenti carni:
a) carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri selvatici, senza frattaglie, salvo si tratti di leporidi non scuoiati né eviscerati;
b) carni di conigli di allevamento;
c) carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, senza frattaglie.
Tali importazioni di carni sono ammesse unicamente dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all’elenco dell’allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al certificato veterinario redatto secondo il modello riportato nell’allegato III, conformemente all’allegato II.
Il paese terzo esportatore rispetta le condizioni specifiche citate nell’allegato II e descritte nell’allegato IV e lo certifica compilando la sezione V di ciascun certificato sanitario secondo il modello riportato nell’allegato III.
Gli Stati membri vegliano affinché le partite di carni di coniglio e di selvaggina destinate al consumo umano introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:
a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato I della presente decisione, ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata;
b) sono conformi alle garanzie e ai requisiti zoosanitari specifici per la specie interessata stabiliti all'allegato II e al corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato III;
c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello K di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
1. In deroga all'articolo 2 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari indicati all'allegato della
a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.
La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
1. Le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione sono abrogate alla data in cui entra in vigore la presente decisione, indicata all'articolo 3.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche contemplate dalla presente decisione, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione, durante i 35 giorni successivi alla data di cui all'articolo 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [7]
Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi
ai fini della certificazione di polizia sanitaria
Paese |
Codice del territorio |
Versione |
Delimitazione del territorio |
Brasile |
BR-1 |
— |
Definita nell'allegato I della |
Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II |
Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II |
|
Tutto il paese |
ALLEGATO II [8]
Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione
di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio
(Omissis).
ALLEGATO III [9]
(Omissis).
ALLEGATO IV
Condizioni specifiche che devono essere rispettate dal territorio di
esportazione se richieste nell'allegato II in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2
[1. Le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili delle carni di selvaggina, escluse le frattaglie, di cui sopra, sono state rimosse nel rispetto dei requisiti della direttiva 92/45/CEE del Consiglio.] [10]
[2. Le carni disossate di cui sopra provengono da carcasse:
- che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento
e
- che sono state private delle principali ghiandole linfatiche.] [11]
3. Le carni di selvaggina disossate di cui sopra, durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti decisioni della Comunità europea per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (ad eccezione delle carni imballate in scatole o casse di cartone, le quali vengono immagazzinate in appositi vani).
4. Tenuto conto delle specifiche condizioni climatiche, il punto IV. 3, lettera a), del presente modello di certificato D non è applicabile.
[5. Tenuto conto delle specifiche condizioni di allevamento esistenti nel territorio di cui al punto IV.1, il punto IV.2, lettera d), del presente modello di certificato F non è applicabile.] [12]
6. Il branco da cui provengono i volatili:
a) non è vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;
b) al momento della macellazione è sottoposto, sulla base di un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun branco considerato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle presso un laboratorio ufficiale, la quale non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 0,4;
c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con volatili non rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
[7. Le carni di suini selvatici di cui sopra sono state ottenute da carcasse
a) sottoposte, con esito negativo, a un test per l'isolamento del virus della peste suina classica (CSF) nel sangue (EDTA) [1], oppure
b) sottoposte, con esito negativo [2], a un test per l'isolamento del virus della CSF negli opportuni campioni [1], oppure
c) sottoposte, con esito negativo [2], a un test a immunofluorescenza diretta per l'antigene virale della CSF sugli opportuni campioni [1].] [13]
8. Gli animali sono stati spiumati ed eviscerati [1]/Gli animali non sono stati spiumati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea [1].
9. Gli animali sono stati spellati ed eviscerati [1]/Gli animali non sono stati spellati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea [1].
[1] Cancellare la menzione inutile.
[2] Per opportuni campioni si intende un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di reni e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici.
[1] Abrogata dall'art. 6 del
[2] Titolo così sostituito dall’art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[4] Articolo già sostituito dall’art. 3 della
[5] Articolo inserito dall’art. 1 della
[6] Articolo inserito dall’art. 1 della
[7] Allegato da ultimo così sostituito dall’art. 3 della
[8] Allegato già sostituito dall’art. 1 della
[9] Allegato modificato dall'allegato II della
[10] Punto abrogato dall’art. 3 della
[11] Punto abrogato dall’art. 3 della
[12] Punto abrogato dall’art. 3 della
[13] Punto abrogato dall’art. 3 della