Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/03/2004 |
Numero: | 445 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio. |
Art. 2. Entrata in vigore e applicabilità. |
§ 1.5.H36 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 445.
Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il
(3) La
(4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della
(5) Pertanto la
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifiche alla
1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della
2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della
«Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano.»
3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della
«Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano.»
Art. 2. Entrata in vigore e applicabilità.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.