§ 1.5.H36 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 445.
Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/03/2004
Numero:445


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio.
Art. 2.  Entrata in vigore e applicabilità.


§ 1.5.H36 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 445.

Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 72).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, come modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce normative comunitarie in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, stabilisce norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

     (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha profondamente modificato la direttiva 92/ 118/CEE, soprattutto al fine di restringerne il campo di applicazione in modo da renderla applicabile unicamente ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

     (4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 92/118/CEE.

     (5) Pertanto la direttiva 92/118/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio.

     1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della direttiva 92/ 118/CEE è sostituito dal seguente: «Involucri di origine animale destinati al consumo umano.»

     2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della direttiva 92/ 118/CEE è sostituito dal seguente:

     «Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano.»

     3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/ 118/CEE è sostituito dal seguente:

     «Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano.»

 

          Art. 2. Entrata in vigore e applicabilità.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.