§ 98.1.26589 - Legge 4 agosto 1989, n. 288.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1989
Numero:288


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 98.1.26589 - Legge 4 agosto 1989, n. 288.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 11 agosto 1989, n. 187)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245.

     All'art. 3, al comma 1, le parole: "con modificazioni" sono soppresse.

     All'art. 5:

     al comma 1, le parole: "28 giugno 1988" sono sostituite dalle seguenti: "28 giugno 1989";

     il comma 2 e' sostituito dal seguente:

     "2. E' consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1989, n. 169";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differita per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2-ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, può prevedere un rapporto proporzionale tra la dimensione del sacchetto di plastica e la dimensione delle indicazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 9-sexies.

     2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, per i sacchetti di plastica destinati ai negozi di regali, gioielli, profumi, calzature e abbigliamento, e che siano dotati di manico in corda o di manico applicato di plastica rigida, possono essere soddisfatti anche con l'apposizione di una indicazione che non sia comunque inferiore a 50 centimetri quadrati ripetuta su ambedue i lati del sacchetto".

     Dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5-bis. - 1. L'imposta istituita dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è applicabile dal momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'ambiente, definisce le modalità applicative dell'imposta stessa. Le somme eventualmente corrisposte non sono ripetibili.

     Art. 5-ter. - 1. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, intervenuta nel periodo 1° febbraio-20 marzo 1989.

     2. Il produttore è comunque tenuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli interessi di cui al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388".

     Dopo l'art. 6 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 6-bis. - 1. I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè il termine previsto dal comma 2 dell'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sono regolati secondo le modalità indicate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

     Art. 6-ter. - 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania è ulteriormente fissato al 30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.

     2. Il termine di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è fissato alla medesima data del 30 giugno 1990.

     3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

     4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è prorogato al 31 dicembre 1989.

     Art. 6-quater. - 1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è prorogato di un anno".