Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 21/04/1995 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [...] |
§ 93.2.21 - D.L. 21 aprile 1995, n. 117. [1]
Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.
(G.U. 22 aprile 1995, n. 94).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del
1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della
2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della
2 bis. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di amministrazione del Consorzio nomina un comitato esecutivo cui sono affidati, fino al 31 dicembre 1999, e senza ulteriori oneri, i poteri gestionali già attribuiti al consiglio di amministrazione stesso, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio [3].
2 ter. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri, dei quali due scelti rispettivamente fra i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro [4].
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.
1. L'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico. E' in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 4 del
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo così modificato dalla