Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/04/1987 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.26427 - Legge 13 aprile 1987, n. 149.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.
(G.U. 18 aprile 1987, n. 91)
1. Il
All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonché il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco".
All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. 1. Il sesto e il settimo comma dell'art. 2 della
"I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della
All'articolo 5:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere ""Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.