Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 22/12/1984 |
Numero: | 901 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. |
Art. 1 quater. |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 43.1.48 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 901. [1]
Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.
(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357)
1. Le disposizioni del titolo III del
2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'art. 20, primo comma, della
3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della
4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 6 del
5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 8, primo comma, del
5 bis. [4]
5 ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'art. 18 della
5 quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della
5 quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'art. 18 della
1. L'attuazione dei piani di cui alla
2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.
3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.
1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'art. 5 ter del
2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'art. 13 del
Il termine di cui all'art. 27 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 58 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.