§ 43.1.48 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 901.
Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:22/12/1984
Numero:901


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 43.1.48 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 901. [1]

Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.

(G.U. 31 dicembre 1984, n. 357)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.

     2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

     3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.

     4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1987 [2].

     5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1987 [3].

     5 bis. [4]

     5 ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni [5].

     5 quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, già prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, e dall'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985 [6].

     5 quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di cui al quinto comma dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non si applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [7].

 

     Art. 1 bis. [8]

     1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il 31 dicembre 1987, può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.

     2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.

     3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.

 

     Art. 1 ter. [9]

     1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'art. 5 ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

 

     Art. 1 quater. [10]

     Il termine di cui all'art. 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 1 marzo 1985, n. 42.

[2] Comma modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002, termine poi prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.