§ 25.2.1 – L. 25 giugno 1909, n. 422.
Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:25/06/1909
Numero:422


Sommario
Art. 1.      Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche [...]
Art. 2.      Le società cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di [...]
Art. 3.      Il consorzio è costituito e il suo statuto approvato con decreto reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori [...]
Art. 4.      Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne [...]
Art. 5.      I consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore
Art. 6.      Ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli artt. 1, 2 e 3, è applicabile nei rapporti della tassa di bollo la esenzione prevista nell'art. 29, [...]
Art. 7.      Quando in favore di cooperative, banche popolari, casse di risparmio ed altri istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute [...]
Art. 8.      Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di lire [...]
Art. 9.      Le cessioni di credito, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con consorzi di cooperative da altri [...]
Art. 10.      Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32 della legge 7 luglio 1907, n. 429, dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 59 del testo [...]


§ 25.2.1 – L. 25 giugno 1909, n. 422.

Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

(G.U. 10 luglio 1909, n. n. ).

 

     Art. 1.

     Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

     A questi consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, perché l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole società costituenti il consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di cento milioni [1].

     In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità e solvibilità dei consorzi stessi.

     Ai consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le società cooperative di produzione e lavoro.

 

          Art. 2.

     Le società cooperative di produzione e lavoro che intendano riunirsi in consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto di consorzio i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.

     Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole società, i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'amministrazione del consorzio, le norme relative alla responsabilità del consorzio, delle singole società, e degli amministratori fra loro e verso i terzi.

 

          Art. 3.

     Il consorzio è costituito e il suo statuto approvato con decreto reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici; il decreto dev'essere pubblicato assieme allo statuto, Gazzetta Ufficiale del Regno e nei Bollettini ufficiali delle prefetture, presso le quali sono iscritte le singole società costituenti il consorzio.

     Contro il diniego del decreto di costituzione del consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, è ammesso il ricorso alla 5 sezione del Consiglio di Stato.

     Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.

 

          Art. 4.

     Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano.

 

          Art. 5.

     I consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.

     Essi sono però sottoposti alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici.

 

          Art. 6.

     Ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli artt. 1, 2 e 3, è applicabile nei rapporti della tassa di bollo la esenzione prevista nell'art. 29, n. 9, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414), purché il capitale complessivo del consorzio non superi lire 200.000 e ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di lire 30.000 [2].

     Gli atti dei consorzi di cui al precedente comma sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di lire 1,20 [3].

     Le esenzioni e riduzioni di tassa, concessa nel presente articolo, avranno effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del consorzio anche quando le cooperative che compongono il consorzio, abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore, per la decorrenza del quinquennio.

 

          Art. 7.

     Quando in favore di cooperative, banche popolari, casse di risparmio ed altri istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento è ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, né può produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.

 

          Art. 8.

     Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di lire 50.000 ed a disposizione fino a lire 100.000.

 

          Art. 9.

     Le cessioni di credito, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con consorzi di cooperative da altri sodalizi cooperativi, casse di risparmio, banche popolari e qualsiasi altro istituto di credito, per fornire le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici, sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di centesimi 12 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, decimi compresi [4].

 

          Art. 10.

     Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32 della legge 7 luglio 1907, n. 429, dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 59 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844.

     E’ altresì abrogato l'art. 23 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in quanto estende alle opere pubbliche di Basilicata le citate disposizioni della legge 9 luglio 1907, n. 549.


[1] Importo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 25 luglio 1947, n. 1048.

[2] Gli importi di cui al presente comma sono stati elevati rispettivamente a lire 10 milioni e a lire 500.000 dall'art. 3 della L. 15 febbraio 1949, n. 33.

[3] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 2000 dall'art. 35 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, nel testo risultante dall'art. 1 della L. 21 luglio 1961, n. 707.

[4] La percentuale di cui al presente comma è stata aumentata a centesimi 15 dall'art. 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269.