§ 81.1.40 - D.M. 15 settembre 2009, n. 154.
Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:15/09/2009
Numero:154


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Servizi di sicurezza sussidiaria
Art. 3.  Condizioni e modalità per lo svolgimento
Art. 4.  Requisiti degli organismi affidatari e del personale
Art. 5.  Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche
Art. 6.  Addestramento del personale
Art. 7.  Vigilanza, ispezioni e controlli
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 81.1.40 - D.M. 15 settembre 2009, n. 154.

Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

(G.U. 5 novembre 2009, n. 258)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     Visto l'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

     Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 256-bis, comma 2, lettera a);

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

     Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno del 29 gennaio 1999, n. 85, recante le norme di attuazione dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»;

     Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

     Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 agosto 2009;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

 

     Art. 2. Servizi di sicurezza sussidiaria

     1. Ai fini di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

     a) servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo;

     b) servizi di videosorveglianza e teleallarme;

     c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;

     d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;

     e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;

     f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);

     g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta - navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. - ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;

     h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza - bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. - ed eventuali situazioni di criticità;

     i) controllo delle autorizzazioni - tesserini portuali, badge, titoli di viaggio - che consentono l'accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree;

     j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

     2. Nell'ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie e le società dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

     a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unità cinofile;

     b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso;

     c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti;

     d) controllo dei veicoli all'imbarco;

     e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.

     3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialità delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

     4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione.

     5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all'osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a:

     a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie;

     b) nelle attività di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza;

     c) nelle attività di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

     Art. 3. Condizioni e modalità per lo svolgimento

     1. I servizi indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4, dall'autorità portuale, dagli enti o società di gestione dei servizi portuali, dalle società ferroviarie e dalle società concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate.

     2. Le modalità di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all'uopo impartite dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 526.

     3. Il prefetto, all'esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all'atto dell'approvazione delle modalità di espletamento dei servizi, di cui al comma 2.

     4. Ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorità di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.

 

     Art. 4. Requisiti degli organismi affidatari e del personale

     1. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2 è subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di concessione dei servizi di sicurezza.

     2. In particolare, sono richiesti:

     a) nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex articolo 133 del T.U.L.P.S.: l'assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall'articolo 11 del T.U.L.P.S., dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nei confronti del soggetto concessionario, dell'institore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella società o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonchè di coloro che siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della società o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale;

     b) nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex articolo 134 del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento vigente;

     c) l'affidamento della responsabilità dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza;

     d) l'impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3;

     e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all'articolo 6;

     f) la documentata garanzia in ordine all'efficienza dei mezzi, all'efficacia e funzionalità degli apparati di comunicazione, all'adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante.

     3. L'approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall'articolo 138 del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall'allegato A) al presente decreto.

     4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalità indicate dall'articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all'articolo 5.

     5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresì comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.

 

     Art. 5. Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche

     1. La funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali è accertata, da una commissione, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, presieduta da un dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento e composta da cinque esperti, di cui due, per gli aspetti di specifico interesse, designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le specifiche tecniche minime delle apparecchiature e procedure di test, si applica l'allegato C del regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno.

     2. L'accertamento non è richiesto se si tratta di apparecchiature già verificate a norma dell'articolo 6 del regolamento indicato al comma 1.

 

     Art. 6. Addestramento del personale

     1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

     2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

     a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

     b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonchè sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

     3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

     a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

     b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

     c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

     4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

     a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

     b) un componente esperto di una lingua straniera;

     c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

     d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

     e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

     5. Le prove d'esame consistono:

     a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

     b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.

 

     Art. 7. Vigilanza, ispezioni e controlli

     1. Oltre a quanto previsto dai regi decreti-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n. 2144, il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente decreto, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti, designati in base alle specifiche competenze nei settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica.

     2. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento da applicarsi in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all'articolo 3 e dai soggetti muniti della qualifica di guardia particolare giurata, le infrazioni al presente regolamento costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni e possono comportare la cessazione, anche immediata, in tutto o in parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.

 

     Art. 8. Disposizioni finali

     1. All'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto alle Amministrazioni interessate, le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 237

 

 

     Allegato A

     REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA

     1. Il personale addetto ad attività di sicurezza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1.1. Requisiti personali.

     1.1.1. Requisiti fisici.

     Quelli richiesti per il rilascio della licenza di porto d'armi, attestati dalla prescritta certificazione sanitaria.

     1.1.2. Requisiti culturali:

     a) conoscenza di almeno una lingua straniera, di preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua straniera è considerata titolo preferenziale.

     1.1.3. Requisiti giuridici:

     a) qualifica di guardia particolare giurata ex articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, posseduta sulla base dei requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     b) curriculum vitae corredato di attestazione da parte dei precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati);

     1.1.4. Requisiti psico-attitudinali:

     a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

     b) attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area vigilata.

     1.2. Requisiti addestrativi.

     I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 6 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

     Gli addetti alla sicurezza devono essere addestrati tra l'altro per:

     a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;

     b) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori particellari e rilevatori di vapori);

     d) conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di apparecchiature di sicurezza;

     e) conoscere le tecniche di verifica manuale dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili.

     1.3. Modalità di selezione.

     I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento:

     del grado di conoscenza della lingua straniera;

     della capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;

     dell'attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

     1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto uno specifico addestramento documentato.