§ 3.8.106 - L.R. 14 novembre 2008, n. 12.
Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:14/11/2008
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali
Art. 2.  Piani di cattura o di abbattimento
Art. 3.  Finalità dei piani
Art. 4.  Integrazione di norme
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.8.106 - L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette.

(G.U.R. 21 novembre 2008, n. 53)

 

Art. 1. Competenza degli enti parco e degli enti gestori delle riserve in materia di controllo e gestione di sovrappopolamento di specie animali

1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

“6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l’equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati”.

 

     Art. 2. Piani di cattura o di abbattimento

1. I piani di cattura o di abbattimento previsti all’articolo 1 si svolgono su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente Parco o dell’Ente gestore della riserva e sono attuati, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, anche dal personale degli enti parco e delle riserve, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

2. Per garantire la piena attuazione dei piani gli enti gestori dei parchi e delle riserve stipulano specifici protocolli d’intesa con la ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente, con l’Istituto zooprofilattico della Regione, le ASL territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste.

 

     Art. 3. Finalità dei piani

1. I piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento controllato - predisposti dall’ente parco o dall’ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento; le modalità di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto); le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell’ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre Amministrazioni partecipanti all’attuazione del piano.

2. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza i piani di cui alla presente legge con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica allo stesso Assessorato dei piani approvati.

 

     Art. 4. Integrazione di norme

1. All’articolo 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, dopo la parola “minerali” aggiungere le parole “e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere i seguenti commi:

“3 bis. Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall’ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l’area naturale protetta.

3 ter. Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.

3 quater. Nel caso in cui il piano è predisposto dall’ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente territorialmente.”.

3. All’articolo 25 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All’ente gestore dell’area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvatichite presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l’attuazione del piano stesso”.

4. All’articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

“u) Partecipare alla seduta del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, ed esprimere il proprio parere riguardo al piano di cattura e/o di abbattimento predisposto dall’ente gestore dell’area naturale protetta”.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.