Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 10/08/2011 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie. |
Art. 3. Disposizione transitoria. |
Art. 4. Norma finale. |
§ 3.8.107 - L.R. 10 agosto 2011, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.
(G.U.R. 12 agosto 2011, n. 34)
Art. 1. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della
“3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 18 della
“5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 35 della
3. Al comma 5 dell'articolo 41 della
Art. 3. Disposizione transitoria.
1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal D.M. 17 ottobre 2007, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal
Art. 4. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.