§ 1.3.12 - L.R. 20 marzo 1995, n. 12.
Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:20/03/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali).
Art. 2.  (Assegno vitalizio).
Art. 3.  (Indennità di fine mandato).
Art. 4.  (Trattenuta sulla indennità di funzione).
Art. 5.  (Contributi volontari).
Art. 6.  (Restituzione contributi versati - Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio).
Art. 7.  (Misura dell'assegno vitalizio).
Art. 8.  (Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista dall'art. 3).
Art. 9.  (Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri).
Art. 10.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 11.  (Abrogazione).
Art. 12.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.12 - L.R. 20 marzo 1995, n. 12. [1]

Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri.

(B.U. 20 marzo 1995, n. 12 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali).

     1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Assegno vitalizio).

     1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 4 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale e, se inferiore, che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 5.

     2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 8.

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 4.

 

     Art. 3. (Indennità di fine mandato). [2]

     1. Ai consiglieri cessati in corso di legislatura, a quelli non rieletti, o che non si ripresentino candidati, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, spetta una indennità di fine mandato nella misura dell’ultima indennità annuale di funzione lorda percepita per ogni legislatura; nel caso di frazione della medesima il conteggio è determinato proporzionalmente [3].

     2. Per la frazione di anno si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2.

 

     Art. 4. (Trattenuta sulla indennità di funzione).

     1. Sull'indennità di funzione è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 e dell'indennità di fine mandato di cui all'art. 3.

     2. Ai fini dell'applicazione della presente legge l'indennità di funzione è quella stabilita dalla lett. f), comma 1, art. 1, della l.r. 6 febbraio 1984, n. 7.

     3. Il consigliere che, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, opti in luogo dell'indennità di funzione per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, ha facoltà di versare mensilmente un contributo nella misura di cui al comma 1, per ottenere ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

     4. Ai contributi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la trattenuta obbligatoria di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Contributi volontari).

     1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 4 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.

     2.Il consigliere che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio regionale entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della mancata rielezione o di cessazione del mandato per altra causa. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro 180 giorni dall'accoglimento dello domanda da parte dell'ufficio di presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di funzione vigente alla data di presentazione della domanda.

     3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto.

 

     Art. 6. (Restituzione contributi versati - Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio).

     1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione d'interessi.

     2. La restituzione dei contributi di cui al comma 1 comporta la decadenza del diritto all'indennità di fine mandato di cui all'art. 3.

     2 bis). Il consigliere che cessa dal mandato alla fine della legislatura dopo aver versato il contributo di cui all'articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni ha la facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi [4].

     2 ter). La restituzione dei contributi di cui al comma 2 bis comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 [5].

     3. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

     4. Qualora il consigliere cessato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla successiva cessazione l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     5. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o od altro consiglio regionale. L'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati, nell'importo conseguito all'atto della sospensione e fatta salva la rivalutazione di cui al comma 2 dell'art. 7.

     5 bis. La facoltà di cui al comma 2 bis si esercita con comunicazione presentata, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio regionale prima di aver raggiunto il requisito d’età prescritto per la maturazione del diritto all’assegno o, qualora i requisiti prescritti siano già maturati al momento della cessazione del mandato, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. [6]

 

     Art. 7. (Misura dell'assegno vitalizio).

     1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali nel mese dell'anno in cui inizia a decorrere l'assegno.

     2. A decorrere dal 1 gennaio 2006, l’ammontare dell’assegno vitalizio è adeguato, in aumento, in base all’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante ai consiglieri regionali. [7]

     3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato secondo la seguente tabella:

 

 

   Anni di contribuzione               Percentuale sulla indennità

                                               mensile lorda

 

           5                                       20%

           6                                       23%

           7                                       26%

           8                                       29%

           9                                       32%

          10                                       35%

          11                                       38%

          12                                       41%

          13                                       44%

          14                                       47%

          15 ed oltre                              50%

 

 

     4. L'assegno vitalizio è corrisposto, su domanda dell'interessato da presentarsi al presidente del consiglio regionale, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla prestazione.

     4 bis. [8]

     4 ter. [9]

 

     Art. 8. (Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista dall'art. 3).

     1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 10 per cento della trattenuta di cui all'art. 4, ha diritto di determinare l'attribuzione - dopo il proprio decesso - o al coniuge o ai figli, di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno [10].

     2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del 26° anno di età, se studenti, salvo il caso di totale invalidità al lavoro, accertata a norma della legislazione vigente. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

     3 bis. Il consigliere che cessa dal mandato alla fine della legislatura dopo aver versato il contributo di cui al comma 1 ha la facoltà di chiedere la restituzione dello stesso contributo nella misura del 100 per cento senza rivalutazione monetaria né corresponsione d’interessi. Tale facoltà si esercita con comunicazione al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, prima di aver raggiunto il requisito d’età prescritto per la maturazione del diritto all’assegno vitalizio ovvero, qualora i requisiti prescritti siano già maturati al momento della cessazione del mandato, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. La restituzione del contributo comporta la rinuncia al diritto ed al beneficio previsti dal presente articolo. Qualora il mandato sia stato esercitato per più legislature la restituzione del contributo versato può essere richiesta anche con riferimento a singole legislature. In tale caso la quota di cui al comma 1 spettante al coniuge o ai figli è ridotta proporzionalmente, fermi restando i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all’assegno. [11]

     4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare, ovvero dall’entrata in vigore di modifiche apportate alla quota aggiuntiva della trattenuta provvedendo al versamento delle mensilità interessate, pena la decadenza del diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato. In tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere o di entrata in vigore di modifiche alla quota aggiuntiva della trattenuta [12].

     5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinata alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto.

     6. Il diritto alla quota si estingue con la morte delle persone che ne hanno originariamente beneficiato al momento del decesso del consigliere, fatta salva la ridistribuzione fra i figli di cui al comma 2.

     7. In caso di decesso del consigliere prima di aver conseguito il requisito dell'età, le somme versate - pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'art. 4 - per la erogazione della quota aggiuntiva, sono attribuite nella misura del 50 per cento al coniuge e del restante 50 per cento ai figli in parti eguali; in carenza del coniuge o dei figli, l'intera somma versata è attribuita al solo coniuge o ai soli figli.

 

     Art. 9. (Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lombardia» e il «Fondo per l'erogazione d'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia» sono soppressi. Tuffe le funzioni dei fondi sono trasferite al bilancio della regione.

     2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale dei fondi. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione dei fondi sono trasferite al bilancio della regione.

     3. Le spese previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli artt. 6 e 10, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni dei soppressi fondi sono poste a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio della Regione.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione amministrativa inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla legge stessa spetta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Le norme della presente legge si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta al consiglio regionale nelle legislature successive a quella della sua entrata in vigore [13].

     2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 7, ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma e ai loro eventuali aventi causa, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni [14].

     3. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati nella misura prevista dalla legge di cui al comma 2; con riferimento alla indennità mensile di funzione spettante ai consiglieri regionali alla data di scadenza della presente legislatura. L'ammontare dell'assegno cosi rideterminato è incrementato dal gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 1996, sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 7.

     3 bis). I consiglieri di cui al comma 2 non più in carica nella legislatura 1995/2000 e che non percepiscono già l'assegno vitalizio, ma che hanno percepito l'indennità di fine mandato, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5 bis, entro il termine del 30 giugno 2000 [15].

     3 ter). I consiglieri di cui al comma 2 in carica nella legislatura 1995/2000 hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi e con detrazione dei contributi eventualmente già riscossi. Tale facoltà deve essere esercitata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5 bis, entro il 30 giugno 2000. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato [16].

     4. [17]

     5. [18]

     6. [19]

 

     Art. 11. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata, salvo quanto è disposto dal comma 2 dell'art. 10 della presente legge.

     2. E' abrogato il regolamento regionale 1 agosto 1978, n. 1.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziano 1996 con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Allo stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte 1, è istituito, per memoria, il capitolo 1.1.1.1.3911 «Contributo per l'indennità di fine mandato e gli assegni vitalizi ai consiglieri regionali».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2005, n. 19.

[3] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[7] Comma già sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 ed abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[9] Comma prima aggiunto dall'art. 2, comma 5, lett a) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. c) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[10] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[12] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[13] Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. d) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[14] Comma già modificato dall'art. 1, comma 10, lett. d) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19 e così ulteriormente modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, lett. e) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, lett. e) della L.R. 28 marzo 2000, n. 19.

[17] Comma abrogato dall'art. 2, comma 5, lett b) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[18] Comma abrogato dall'art. 2, comma 5, lett b) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[19] Comma abrogato dall'art. 2, comma 5, lett b) della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.