Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 27/10/1972 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'ufficio di presidenza del consiglio assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi stessi a norma dell'art. 14 dello statuto e secondo quanto previsto dalla [...] |
Art. 2. 1. I contributi finanziari, composti da una quota fissa eguale per ogni gruppo e tale da garantire le attività fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 2 ter. (Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato consiliare). |
Art. 3. 1. La spesa di cui all'art. 2 è stabilita nella cifra annua di L. 118.800.000 e farà carico al capitolo 1 del bilancio di previsione per l'anno 1972 ed ai corrispondenti capitoli per i bilanci [...] |
§ 1.4.1 - L.R. 27 ottobre 1972, n. 34. [1]
Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.
(B.U. 1 novembre 1972, n. 47).
1. L'ufficio di presidenza del consiglio assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi stessi a norma dell'art. 14 dello statuto e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L'ufficio di presidenza determina, in conformità al disciplinare da esso emanato, l'assegnazione dei locali, nell'ambito di quelli di pertinenza del consiglio, e del personale nell'ambito della dotazione organica di quello del consiglio.
1. I contributi finanziari, composti da una quota fissa eguale per ogni gruppo e tale da garantire le attività fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale, alla consistenza numerica di ogni singolo gruppo, sono determinati dalla tabella allegata e decorrono dal 1° gennaio 1971.
1 bis. I contributi finanziari, sono assegnati dall'ufficio di presidenza del consiglio previa deliberazione consiliare che fissi i criteri generali circa i tempi e le modalità delle relative erogazioni, la natura delle spese per cui i contributi stessi possono essere utilizzati, nonchè le forme di rendicontazione periodica in ordine all'impiego delle somme ricevute; qualora tale rendicontazione non sia compiuta nelle forme prescritte, le erogazioni successive sono sospese fino a regolarizzazione avvenuta [2].
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1992, in relazione alle caratteristiche peculiari del gruppo misto e alla necessità di garantire a ciascun componente, in attuazione dell'art. 19, terzo comma, del regolamento interno del consiglio regionale, il più efficace assolvimento del mandato consiliare, l'ufficio di presidenza dispone l'assegnazione di contributi al gruppo stesso tenuto conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono.
2. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto non ha diritto alla quota costante mensile di cui alla tabella 1 punto 1, allegata alla presente legge, ma esclusivamente al contributo mensile di cui alla tabella 1, punto 2 [4].
Art. 2 ter. (Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato consiliare). [5]
1. Al fine di assicurare l'espletamento del mandato consiliare è riconosciuto ad ogni gruppo il contributo mensile di cui alla tabella 1 anche per le spese di formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione e accesso e utilizzo delle nuove tecnologie.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza in base alle modalità deliberate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
1. La spesa di cui all'art. 2 è stabilita nella cifra annua di L. 118.800.000 e farà carico al capitolo 1 del bilancio di previsione per l'anno 1972 ed ai corrispondenti capitoli per i bilanci successivi.
2. Per il 1971, per il quale i contributi sono stati provvisoriamente determinati dall'ufficio di presidenza del consiglio, la maggior spesa di L. 76.800.000 farà carico ancora al capitolo 1 del bilancio di previsione 1972.
TABELLA 1 [6]
1. Quota costante mensile: L. 4.000.000 [7]; 2. Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei gruppi:
a) L. 3.000.000 per ogni consigliere da 1 fino a 10;
b) L. 2.000.000 per ogni consigliere da 11 fino a 20;
[1] Abrogata dall'art. 23 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[5] Articolo aggiunto dall'art. 7 della
[6] La tabella allegata alla presente legge, già sostituita dall'art. 1 della
[7] Punto così sostituito dall'art. 6 della
[8] Punto così sostituito dall'art. 6 della
[9] Punto abrogato dall'art. 7 della