§ 1.3.13 - L.R. 23 luglio 1996, n. 17.
Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:23/07/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Indennità dei consiglieri regionali).
Art. 2.  (Indennità di funzione).
Art. 3.  (Misura della diaria).
Art. 4.  (Detrazioni sulla diaria).
Art. 5.  (Rimborso per spese di trasporto).
Art. 6.  (Trattamento di missione).
Art. 7.  (Variazioni).
Art. 7 bis  (Disposizioni attuative per i componenti della giunta regionale e per i sottosegretari).
Art. 7 ter.  (Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio e di indennità di fine mandato ai membri della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali).
Art. 7 quater.  (Cumulo di cariche elettive incompatibili).
Art. 7 quinquies.  (Disposizioni attuative per i sottosegretari non consiglieri)
Art. 8.  (Termine di decorrenza).
Art. 9.  (Abrogazioni).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.13 - L.R. 23 luglio 1996, n. 17. [1]

Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia.

(B.U. 26 luglio 1996, n. 30 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Indennità dei consiglieri regionali).

     1. Ai consiglieri regionali è attribuita, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il seguente trattamento indennitario:

     a) indennità di funzione;

     b) diaria a titolo di rimborso spese;

     c) rimborso spese di trasporto;

     d) indennità e rimborso spese di missione.

 

     Art. 2. (Indennità di funzione).

     1. A titolo di funzione, ai consiglieri della regione Lombardia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del parlamento nazionale, alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 10 % e nella seguente misura per il primo milione di abitanti della Regione [2]:

     a) 100/100 al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

     b) 85/100 ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;

     c) 75/100 ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed ai presidenti dei gruppi consiliari nonché ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto [3];

     d) 70/100 ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti, ai presidenti delle commissioni speciali e al presidente del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia [4];

     e) 68/100 ai segretari delle commissioni consiliari permanenti, ai vicepresidenti delle commissioni speciali ed al vicepresidente del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia [5];

     f) 65/100 ai consiglieri.

     Le percentuali previste alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono incrementate di due punti per ogni ulteriore milione di abitanti della Regione Lombardia risultanti dai dati dell’ISTAT relativi all’anno precedente la corresponsione dell’indennità [6].

     2. L'indennità mensile lorda di cui al comma 1 viene corrisposta ad ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

 

     Art. 3. (Misura della diaria).

     1. Ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità corrispondenti spettanti ai membri del parlamento nazionale alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 10 % [7].

     2. La diaria non è corrisposta ai consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla magistratura, restrittiva della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

 

     Art. 4. (Detrazioni sulla diaria).

     1. La diaria è diminuita di 1/12 per ogni giornata di assenza alle sedute [8]:

     a) del consiglio regionale;

     b) dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

     c) della giunta regionale;

     d) delle commissioni permanenti, speciali e di inchiesta ivi comprese le riunioni dei comitati ristretti ex art. 37, comma 2, del regolamento interno;

     e) della giunta delle elezioni;

     f) delle commissioni di indagine di cui all'art. 61 del regolamento interno;

     f-bis) del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia [9].

     2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

     3. Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi di cui al comma 1, o si trovi in missione.

     3 bis. Ai fini della corresponsione della diaria ogni Consigliere regionale può comunicare all'Ufficio di Presidenza due commissioni tra quelle indicate alla lettera d) del comma 1, per le quali è previsto l'obbligo di presenza [10].

     4. L'ufficio di presidenza emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Rimborso per spese di trasporto).

     1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

     a) del costo chilometrico pari ad 1/4 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'ufficio di presidenza;

     b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del consiglio regionale: tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di venti, è determinata dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve.

     2. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, lett. b), è stabilita in chilometri 240, corrispondente alla distanza intercorrente tra il capoluogo sede del consiglio regionale e il comune della regione più distante dal capoluogo stesso.

     3. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

     4. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

     5. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.

     6. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri.

 

     Art. 6. (Trattamento di missione).

     1. Al consigliere regionale inviato in missione fuori dal territorio della regione Lombardia, per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:

     a) per le missioni all'estero, un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello stato compreso nel gruppo 2) della tabella A allegata al decreto del ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;

     b) per le missioni nel territorio nazionale, un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);

     c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

     2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo pari al 35% dell’indennità di funzione percepita dal consigliere al 30 settembre 2005, con decorrenza dal 1 gennaio 2006. L’ammontare del rimborso è adeguato in base all’aggiornamento in aumento dell’indennità di funzione. [11]

     3. [Al consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale, o presso le istituzioni dell'unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo che non può superare l'equivalente di 11 viaggi aerei andata e ritorno Milano-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla compagnia di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo] [12].

     4. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può inoltre stipulare convenzioni con società operanti nei settori dei trasporti ed alberghiero, senza alcun onere a carico del consiglio, allo scopo di dotare ciascun consigliere regionale di documenti di viaggio e di alloggio a tariffe agevolate. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario.

     5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. (Variazioni).

     1. Dall'anno 2013 l'indennità di funzione e la diaria di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornate con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT [13].

     [2. Il rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui all'art. 2.] [14]

 

     Art. 7 bis (Disposizioni attuative per i componenti della giunta regionale e per i sottosegretari). [15]

     1. Le disposizioni attuative delle norme riguardanti i trattamenti indennitari di cui agli artt. 4,5 e 6 da corrispondere al presidente, ai componenti della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto sono emanate dall'ufficio di presidenza del consiglio, avuto riguardo alla specificità della carica ricoperta, sentita la giunta regionale medesima e con specifico riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento della carica istituzionale [16].

 

     Art. 7 ter. (Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio e di indennità di fine mandato ai membri della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali). [17]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis, nonché le disposizioni in materia di assegno vitalizio e di indennità di fine mandato di cui alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) si applicano, a decorrere dall'avvio della legislatura 2000 - 2005, anche ai componenti della Giunta che non siano consiglieri regionali. L'articolo 6, comma 4 della L.R. 12/1995, si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso a consigliere regionale.

     1 bis. Ai componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri regionali si applicano, alla data di nomina e per tutta la durata del mandato, le disposizioni concernenti la pubblicizzazione patrimoniale, il collocamento in aspettativa ed in generale lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili [18].

 

     Art. 7 quater. (Cumulo di cariche elettive incompatibili). [19]

     1. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui all’articolo 1 non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

     2. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui all’articolo 1 non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

 

          Art. 7 quinquies. (Disposizioni attuative per i sottosegretari non consiglieri) [20]

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 1, lettera c), 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche ai sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto che non siano consiglieri regionali, in quanto compatibili.

 

     Art. 8. (Termine di decorrenza).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

     Art. 9. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     1. l.r. 4 agosto 1972, n. 23 «Indennità dei consiglieri della regione Lombardia»;

     2. l.r. 4 agosto 1972, n. 24 «Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1972 n. 23 "Indennità dei consiglieri della regione Lombardia"»;

     3. l.r. 12 giugno 1975, n. 80 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e n. 24»;

     4. l.r. 5 settembre 1977, n. 53 «Nuove disposizioni in materia di indennità ai consiglieri della regione Lombardia»;

     5. l.r. 6 luglio 1981, n. 34 «Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1977, n. 53 in materia di diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia»;

     6. l.r. 6 febbraio 1984 n. 7 «Nuove norme in materia di indennità di funzione dei consiglieri della regione Lombardia»;

     7. l.r. 19 mano 1984, n. 18 «Abrogazione della l.r. 6 luglio  1981, n. 34 e nuove norme in materia di diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia»;

     8. l.r. 11 novembre 1991, n. 20 «Sostituzione dell'art. 1, l.r. 12 giugno 1975, n. 80 in tema di rimborso spese di trasporto dei consiglieri regionali - Abrogazione dell'art. 2, l.r. 4 agosto 1972, n. 23, già sostituito dall'art. 1, l.r. 4 agosto 1972 n. 24»;

     9. l.r. 15 dicembre 1993, n. 41 «Nuove disposizioni concernenti il rimborso delle spese di trasporto e la diaria dei consiglieri regionali. Modifiche della l.r. 11 novembre 1991, n. 20».

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza e di cassa, al capitolo 1.1.1.1.290 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[6] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[11] Comma già modificato dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 6, della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[20] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.