§ 3.8.39 - L.R. 5 gennaio 1995, n. 1.
Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:05/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Aggiornamento del piano pluriennale regionale).
Art. 2.  (Piano annuale di attuazione).
Art. 3.  (Direttive regionali).
Art. 4.  (Tipologie e standard dell'offerta formativa).
Art. 5.  (Funzionamento della commissione paritetica regionale).
Art. 6.  (Strumenti e personale degli uffici provinciali).
Art. 7.  (Razionalizzazione delle strutture formative).
Art. 8.  (Delega sulla gestione dei centri di formazione professionale).
Art. 9.  (Abrogazione dell'art. 62 della l.r. 95/80).
Art. 10.  (Norma finale).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Procedura d'urgenza).


§ 3.8.39 - L.R. 5 gennaio 1995, n. 1. [1]

Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province.

(B.U. 10 gennaio 1995, n. 2 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Aggiornamento del piano pluriennale regionale).

     1. In deroga alle procedure di programmazione di cui al titolo 2 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modifiche ed in attesa di adottare un nuovo piano pluriennale regionale alla conclusione del processo di delega di funzioni alle province in materia di formazione professionale, il consiglio regionale approva annualmente un provvedimento di aggiornamento del piano pluriennale regionale della formazione professionale vigente, in relazione alle disponibilità del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale di riferimento.

     2. Il suddetto provvedimento definisce, sulla base della stima dei fabbisogni di formazione professionale, delle previsioni di sviluppo socio- economico della verifica e valutazione dei risultati dell'anno precedente nonché dell'andamento del mercato del lavoro, le linee evolutive della composizione dell'offerta formativa regionale in ordine alle priorità tipologiche, settoriali e territoriali.

 

     Art. 2. (Piano annuale di attuazione).

     1. La giunta regionale, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 1 adotta il piano annuale regionale d'attuazione della formazione professionale, recependo le proposte di piano provinciale annuale di attività, elaborate dalle province nel rispetto delle direttive emanate ai sensi del successivo art. 3, nonché di pareri e proposte avanzate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi della lett. b), primo comma dell'art. 5, della legge 28 febbraio 1987 n. 56 concernente «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

     2. Qualora le province non provvedano ad inviare le proposte di piano provinciale entro i termini previsti dalle direttive di cui al successivo art. 3, la giunta regionale procederà ugualmente ad adottare il piano annuale regionale.

 

     Art. 3. (Direttive regionali).

     1. La giunta regionale per la presentazione delle proposte di piano provinciale emana, entro il mese di dicembre e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive, ove fra l'altro si dispone:

     a) la comunicazione da parte della regione alle province della quantificazione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di riferimento;

     b) la determinazione di tempi e procedure dell'attivazione di un rapporto diretto tra province e operatori pubblici e privati presenti nel territorio di competenza, finalizzato alla formulazione delle proposte di piano provinciale annuale di attività, anche sulla base degli orientamenti emersi in sede di consulta provinciale per la formazione professionale di cui all'art. 14 della l.r. n. 95/80 e di un confronto con le locali organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

     c) le modalità con cui la regione assume le proposte di piano provinciale annuale di attività elaborate dalle province ai fini dell'approvazione del piano annuale regionale d'attuazione, motivando formalmente eventuali scostamenti dalle stesse;

     d) la determinazione globale delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente alle attività formative pubbliche, la cui gestione è riservata alla regione ai sensi del primo comma del successivo art. 8, alle attività formative convenzionate aventi analoghe caratteristiche, nonché ad eventuali sedi regionali degli enti convenzionati per attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, aggiornamento e supporto alle iniziative regionali di innovazione del sistema di formazione professionale.

 

     Art. 4. (Tipologie e standard dell'offerta formativa).

     1. Il consiglio regionale emana entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge appositi provvedimenti con cui si disciplinano tipologie e standard dell'offerta formativa, determinandone le opportune specificazioni tecniche ed organizzative nonché i criteri di finanziamento.

 

     Art. 5. (Funzionamento della commissione paritetica regionale).

     1. La giunta regionale disciplina il funzionamento della commissione paritetica regionale di cui all'art. 41 della l.r. n. 95/80 secondo modalità che consentano un coinvolgimento delle province nell'adempimento dei compiti ivi previsti, in particolare in ordine alla gestione dei processi di mobilità riferiti all'ambito provinciale in relazione alle attività approvate dal piano annuale regionale di attuazione di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 6. (Strumenti e personale degli uffici provinciali).

     1. La giunta regionale concorre, con appositi provvedimenti, prevedendo anche l'apporto su specifici progetti ed iniziative di personale operante nelle strutture regionali periferiche, nei termini previsti dalla normativa vigente, a potenziare sul piano tecnico e della dotazione di personale, gli unici provinciali competenti al fine di porli in condizione di adempiere ai compiti previsti dai precedenti artt. 3 e 5.

     2. Apposite convenzioni tra amministrazioni provinciali ed enti convenzionati regolano altresì le modalità di utilizzo presso gli uffici provinciali di personale dipendente dagli enti stessi.

 

     Art. 7. (Razionalizzazione delle strutture formative).

     1. La Regione procede, con appositi provvedimenti, sulla base delle proposte formulate dalle singole province, sentiti gli altri enti locali per quanto di competenza, a razionalizzare la localizzazione e il dimensionamento delle strutture formative pubbliche e di quelle convenzionate ai sensi dell'art. 25 della l.r. 95/80, nonché ad adeguarne gli assetti organizzativi in coerenza con le esigenze di flessibilità ed articolazione tipologica e settoriale dell'offerta formativa.

 

     Art. 8. (Delega sulla gestione dei centri di formazione professionale).

     1. La gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione è delegata alle province, ferma restando la gestione regionale delle attività di alta formazione di interesse sovraprovinciale e a carattere sperimentale. [2]

     2. Per la gestione delle strutture formative pubbliche, di cui all'art. 23 della l.r. n. 95/80, viene adottata, di norma, una delle tipologie gestionali e forme associative previste dagli artt. 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 concernente «Ordinamento delle autonomie locali», avuto riguardo alle specificità tecniche, organizzative e dimensionali delle strutture formative medesime.

     3. La gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione di cui al precedente primo comma viene conferita alle singole province con specifici provvedimenti predisposti di concerto con le province medesime.

     4. Il personale del ruolo organico della giunta regionale operante nei centri di formazione professionale di cui al precedente primo comma permane nel ruolo organico regionale e viene posto dalla giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali, alle dipendenze funzionali delle province in relazione alla distribuzione territoriale provinciale dei centri di formazione professionale di appartenenza contestualmente agli specifici provvedimenti di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 9. (Abrogazione dell'art. 62 della l.r. 95/80).

     1. L'art. 62 della l.r. n. 95/80 è abrogato.

     2. La delega delle funzioni amministrative concernenti la gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione rimane in capo ai soggetti attualmente titolari fino all'adozione degli specifici provvedimenti di cui al terzo comma del precedente art. 8.

 

          Art. 10. (Norma finale).

     1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia fino all'adozione della nuova legge organica di settore che, previa verifica e valutazione degli effetti della presente legge, consultate le organizzazioni sindacali, porti a compimento il processo di delega delle funzioni amministrative alle province, in particolare per quanto concerne la programmazione delle attività formative e la gestione del personale.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del primo comma, dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 8, sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:

     cap. 3.1.8.1.3818 «Spese per iniziative di alta formazione professionale di interesse sovraprovinciale, di carattere sperimentale e dei centri alberghieri»;

     cap. 3.1.8.1.3819 «Spese per la delega alle-province della gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione».

 

     Art. 12. (Procedura d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.