§ 2.2.116 - L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:14/02/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del testo unico)
Art. 2.  (Finalità e oggetto)
Art. 3.  (Attività del volontariato)
Art. 4.  (Organizzazioni di volontariato)
Art. 5.  (Istituzione del registro generale regionale del volontariato)
Art. 6.  (Partecipazione alla programmazione)
Art. 7.  (Formazione e qualificazione professionale)
Art. 8.  (Contributo alle attività di volontariato)
Art. 9.  (Convenzioni)
Art. 10.  (Attività di vigilanza)
Art. 11.  (Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)
Art. 12.  (Conferenza regionale del volontariato)
Art. 13.  (Norma di rinvio)
Art. 14.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 15.  (Requisiti delle associazioni)
Art. 16.  (Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)
Art. 17.  (Iscrizione nei registri provinciali e regionale)
Art. 18.  (Procedure e modalità per l’iscrizione nei registri provinciali e regionale)
Art. 19.  (Interventi per la promozione dell’associazionismo)
Art. 20.  (Disposizioni applicative e attività di vigilanza)
Art. 21.  (Programma e interventi della Regione)
Art. 22.  (Conferenza regionale dell’associazionismo)
Art. 23.  (Formazione degli operatori)
Art. 24.  (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali)
Art. 25.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 26.  (Oggetto)
Art. 27.  (Albo regionale delle cooperative sociali)
Art. 28.  (Attività formative)
Art. 29.  (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)
Art. 30.  (Finalità)
Art. 31.  (Programmi finanziabili)
Art. 32.  (Presentazione delle domande)
Art. 33.  (Concessione ed erogazione dei contributi)
Art. 34.  (Controlli regionali e revoca dei benefici)
Art. 35.  (Iniziative promozionali regionali)
Art. 36.  (Promozione dell’associazionismo familiare)
Art. 37.  (Finalità)
Art. 38.  (Erogazione dei contributi)
Art. 39.  (Programma speciale)
Art. 40.  (Relazione sullo stato di attuazione dei progetti)
Art. 41.  (Contributo di solidarietà)
Art. 42.  (Abrogazioni e modificazioni di norme)
Art. 43.  (Norma finale)
Art. 44.  (Norma finanziaria)


§ 2.2.116 - L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.

(B.U. 18 febbraio 2008, n. 8 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

OGGETTO DEL TESTO UNICO

 

Art. 1. (Oggetto del testo unico)

     1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

a) le organizzazioni di volontariato;

b) le associazioni;

c) le cooperative sociali;

d) le società di mutuo soccorso;

e) le associazioni familiari;

f) l’erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell’unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia [1];

g) l’erogazione di contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.

 

CAPO II

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

 

     Art. 2. (Finalità e oggetto)

     1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

 

     Art. 3. (Attività del volontariato)

     1. Ai fini del presente testo unico è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalità si perseguono attraverso le seguenti attività:

a) attività di carattere sociale, rientranti nell’area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) attività di carattere civile, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;

c) attività di carattere culturale, rientranti nell’area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

     2. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

     3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di appartenenza.

 

     Art. 4. (Organizzazioni di volontariato)

     1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

     2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

     3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previste l’assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

     4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

     5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche e private.

     6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l’attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

     7. Il venir meno dei requisiti per l’iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

 

     Art. 5. (Istituzione del registro generale regionale del volontariato)

     1. È istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. La Giunta regionale provvede:

a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 1 dell’articolo 3;

b) a emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni .

     2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 dà diritto all’iscrizione nel registro del volontariato.

     3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al Presidente della Giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l’organizzazione ha la sede amministrativa od operativa, per l’espressione del parere che ne attesti l’esistenza e l’operatività; tale parere deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

     4. L’iscrizione nel registro è disposta con decreto del dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall’inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

     5. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.

     6. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

     7. La mancanza dei requisiti per l’iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

 

     Art. 6. (Partecipazione alla programmazione)

     1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.

 

     Art. 7. (Formazione e qualificazione professionale)

     1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all’aggiornamento dei propri soci;

b) la Giunta regionale, che, sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all’esercizio dell’attività di volontario.

     2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell’ambito delle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, all’ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.

 

     Art. 8. (Contributo alle attività di volontariato)

     1. La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti. La Giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le attività di cui all’articolo 3.

     2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente che si esprime con parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine la proposta della Giunta si intende approvata.

     3. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente capo è istituito presso la direzione generale competente un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle attività definite all’articolo 3 .

 

     Art. 9. (Convenzioni)

     1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività innovative e sperimentali;

c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le convenzioni regolano:

a) la durata del rapporto di collaborazione;

b) il contenuto e le modalità dell’intervento volontario;

c) il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;

d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative di cui al comma 6 dell’articolo 4;

e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;

f) le modalità di risoluzione del rapporto;

g) la verifica dei reciproci adempimenti.

     3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, tra quelle:

a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l’intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;

b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l’aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all’area per la quale si chiede il convenzionamento.

     4. Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e dal presente articolo.

 

     Art. 10. (Attività di vigilanza)

     1. La Giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale.

     2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell’anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell’attività dell’organizzazione.

 

     Art. 11. (Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)

     1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 266/1991.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

     Art. 12. (Conferenza regionale del volontariato)

     1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni al fine di discutere gli indirizzi generali delle politiche regionali delle attività di cui all’articolo 3, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni.

     2. La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato e può essere organizzata per trattare tematiche specifiche e per sezioni.

     3. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.

 

     Art. 13. (Norma di rinvio)

     1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della legge 266/1991.

 

CAPO III

PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 14. (Finalità e ambito di applicazione)

     1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

     2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

     3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

     4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico.

     5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizione del presente testo unico e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

 

     Art. 15. (Requisiti delle associazioni)

     1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni aventi gli scopi previsti dall’articolo 14, a condizione che:

a) non abbiano fine di lucro;

b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;

c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l’elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l’approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci.

 

     Art. 16. (Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)

     1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge  383/2000, anche in deroga all’articolo 15 del presente testo unico.

     2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un’apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi:

a) le associazioni di carattere regionale;

b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 15 del presente testo unico.

     3. L’iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 383/2000.

     4. I registri provinciali e regionale indicano l’ambito o gli ambiti in cui si esplica l’attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali.

     4 bis. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale alla data del 28 febbraio 2006 conservano l'iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale e nel registro di cui all'articolo 36, comma 2, prima dell'istituzione dell'apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se in possesso, alla data del 28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 2, comma 1, della stessa legge [2].

 

     Art. 17. (Iscrizione nei registri provinciali e regionale)

     1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale;

b) che operino da almeno un anno;

c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell’articolo 14;

d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l’eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’assemblea degli associati;

e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

     2. I requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge  383/2000, anche in deroga all’articolo 15 del presente testo unico.

     3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all’articolo 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.

     4. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:

a) al Presidente della provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1;

b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2.

     5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell’associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;

c) la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell’associazione;

d) il resoconto economico dell’anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

     6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l’elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

     7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione.

     8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell’atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.

     9. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione delle associazioni.

     10. Il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

 

     Art. 18. (Procedure e modalità per l’iscrizione nei registri provinciali e regionale)

     1. La Regione e la provincia provvedono all’accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta  giorni dalla presentazione delle stesse.

     2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.

     3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego dell’iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

 

     Art. 19. (Interventi per la promozione dell’associazionismo)

     1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:

a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;

b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d’intesa con le altre istituzioni locali.

     2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

 

     Art. 20. (Disposizioni applicative e attività di vigilanza)

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all’iscrizione nei registri di rispettiva competenza.

     2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

 

     Art. 21. (Programma e interventi della Regione)

     1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente capo, adotta, con provvedimento del Consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l’associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

     2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.

     3. Per l’attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la Regione contribuisce in misura tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.

     4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.

     5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

 

     Art. 22. (Conferenza regionale dell’associazionismo)

     1. La Giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell’associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali  e nel registro regionale.

     2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle  politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

     3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell’associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza regionale.

 

     Art. 23. (Formazione degli operatori)

     1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 14 coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l’accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.

     2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province.

 

     Art. 24. (Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali)

     1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all’articolo 21, comma 4. 

     2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all’articolo 21, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all’articolo 21, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.

     3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall’iscrizione al registro, dalla relazione sull’attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

     4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all’articolo 21, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.

     5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.

 

     Art. 25. (Disposizioni di attuazione)

     1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli 17, 18, 19 e 21, commi 2, 3, 4 e 5.

     2. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), la Giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti all’applicazione della presente legge.

     3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all’articolo 16.

 

CAPO IV

LE COOPERATIVE SOCIALI

 

     Art. 26. (Oggetto)

     1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l’albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

 

     Art. 27. (Albo regionale delle cooperative sociali)

     1. E’ istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

     2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

     3. Le Camere di Commercio provvedono alla gestione dell’albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti, per il mantenimento o la cancellazione dall’albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell’Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia [3].

     4. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la stipulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L’iscrizione all’albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell’Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall’accesso a contributi o finanziamenti.

     5. La Regione, con il regolamento previsto dall’articolo 4 della l.r. 21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 3 della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell’albo, ivi compreso il necessario raccordo con le Camere di Commercio [4].

 

     Art. 28. (Attività formative)

     1. La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali, la partecipazione alle attività formative di cui all’articolo 8 della l.r. 21/2003, ai fini della valutazione dell’orario e della prestazione lavorativa.

     2. Al fine della più ampia applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali che consentono ai propri dipendenti lo svolgimento di attività di socio volontario nelle cooperative sociali orientate all’inserimento di soggetti svantaggiati.

 

     Art. 29. (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

     1. La Regione, nell’attuazione della rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

     2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unità d’offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.

     3. La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 381/1991.

     4. Per gestione di servizi si intende l’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

     5. L’iscrizione all’albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

     6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

     7. Nell’ambito delle funzioni conferite con la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

 

CAPO V

LE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO

 

     Art. 30. (Finalità)

     1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.

     2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant’anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

 

     Art. 31. (Programmi finanziabili)

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 30 e nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all’articolo 30, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;

b) l’ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

     2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.

 

     Art. 32. (Presentazione delle domande)

     1. Per l’ottenimento dei contributi regionali, le società di mutuo soccorso di cui all’articolo 30  presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a) per le opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31, copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;

b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31, preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;

c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 31, un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;

d) per le opere di cui al comma 2 dell’articolo 33, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell’intervento ed una copia della convenzione.

 

     Art. 33. (Concessione ed erogazione dei contributi)

     1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità del presente testo unico, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

     2. Qualora l’opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

     3. L’erogazione dei contributi avviene con decreto del dirigente competente.

     4. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31, avviene con le seguenti modalità:

a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell’avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.

     5. L’erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

     6. L’erogazione dei contributi per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 31  è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

 

     Art. 34. (Controlli regionali e revoca dei benefici)

     1. La direzione generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

     2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

 

     Art. 35. (Iniziative promozionali regionali)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 30, la Regione promuove, a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Lombardia con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare riferimento a quelle lombarde;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;

c) l’organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l’organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle società di mutuo soccorso;

e) l’assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso.

 

CAPO VI

PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

 

     Art. 36. (Promozione dell’associazionismo familiare)

     1. La Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), e in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall’ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l’organizzazione di “banche del tempo”;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

     2. La Giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla Giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

     3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell’ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

     4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l’erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

     5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

     6. Per “banche del tempo”, ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l’intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

     7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

     8. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari, composta da:

a) assessore regionale competente;

b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;

c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;

d) due rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI Lombardia;

e) un rappresentante delle province designato dalla UPL;

f) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall’assessore regionale competente.

     9. La consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale.

     10. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l’organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta sono forniti dalla Regione.

     11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

     12. La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all’attuazione della medesima.

 

CAPO VII

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ARTICOLAZIONI REGIONALI ED

ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI

IPOVEDENTI, DELL’ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI

SORDI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN

GUERRA, DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI,

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO E

DELL’UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA [5]

 

     Art. 37. (Finalità)

     1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro, concede un contributo ordinario annuo in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650 [6].

     1 bis. La determinazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1 è definita secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento [7].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell’udito e della parola, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili, di guerra e del lavoro [8].

     3. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell’associazione, almeno una sede.

     4. Le finalità e le modalità di erogazione del contributo in favore dell’unione nazionale mutilati per servizio sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall’articolo 38.

     5. L’ente beneficiario di cui al comma 4 deve operare in conformità agli obiettivi fissati dall’articolo 39 e deve rendere programma dettagliato delle attività e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformità a quanto stabilito dall’articolo 40.

 

     Art. 38. (Erogazione dei contributi)

     1. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al comitato regionale di coordinamento dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, al comitato regionale di Lombardia dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, al comitato regionale della Lombardia dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell’associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità:

a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;

b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale [9].

 

     Art. 39. (Programma speciale)

     1. Nell’ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all’articolo 37 operano, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;

c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;

d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;

e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e dalle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

 

     Art. 40. (Relazione sullo stato di attuazione dei progetti)

     1. Gli enti di cui all’articolo 37 sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell’anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.

     2. La Giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui al comma 1 a rettificare i programmi annuali di attività.

 

CAPO VIII

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL SERVIZIO CANI GUIDA

PER NON VEDENTI

 

     Art. 41. (Contributo di solidarietà)

     1. La Regione, in riconoscimento del servizio reso alla collettività, concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.

     2. Le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO IX

NORME FINALI

 

     Art. 42. (Abrogazioni e modificazioni di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato);

b) legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo);

c) legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);

d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia);

e) legge regionale 10 giugno 2002, n. 11 (Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti).

     2. Sono altresì abrogati:

a) [i commi 5 e 6 dell’articolo 8 e l’articolo 11 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia)] [10];

b) l’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia);

c) i commi dal 19 al 22 e 29, 28° e 29° alinea, dell’articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 1999, n.24 (Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali – IV provvedimento di variazione);

d) il punto 48 dell’allegato a) della legge regionale  23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);

e) i commi 33 e 45 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ e successive modificazioni e integrazioni);

f) i commi 9 e 11 dell’articolo 11 e il punto 9 dell’allegato d) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

g) il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);

h) l’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

i) il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

l) il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);

m) il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

     3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Anagrafe regionale delle cooperative)

1. E’ istituita l’anagrafe regionale delle cooperative e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta. 2. La tenuta e la gestione dell’anagrafe è delegata alle CCIAA. 3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all’articolo 3, stabilisce i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell’anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.”.

     4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 2, lettera d), le parole: “realizzare l’attività di organizzazione delle “banche del tempo” di cui all’art. 5, comma 6” sono sostituite dalle parole: “realizzare l’attività di organizzazione delle “banche del tempo” di cui all’articolo 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”.

b) all’articolo 4, comma 16, le parole “La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’art. 5, comma 8:” sono sostituite dalle parole: “ La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all’articolo 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso:”.

 

          Art. 43. (Norma finale)

     1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell’articolo 42, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni, permangono e restano validi ed efficaci.

     2. Per quanto riguarda l’attività delle persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, operanti in ambito sociale, sociosanitario ed educativo, restano ferme le disposizioni della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia).

 

     Art. 44. (Norma finanziaria)

     1. Per le spese di formazione di cui all’articolo 7 e per i contributi alle attività di volontariato di cui all’articolo 8 si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.2.5.2.93 “Valorizzazione del non profit e servizio civile”.

     2. Per gli interventi di promozione dell’associazionismo e finanziamento di progetti di cui agli articoli 19 e 21 si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.2.5.2.93 “Valorizzazione del non profit e servizio civile”.

     3. Per le attività formative di cui all’articolo 23 si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.2.5.2.93 “Valorizzazione del non profit e servizio civile”.

     4. Alle spese previste dagli articoli 31 e 35 si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 2.3.1.3.56 “Valorizzazione del patrimonio culturale” per le spese in conto capitale e all’UPB 2.3.3.2.54 “Qualificazione e sostegno delle attività culturali” per le spese di natura corrente.

     5. Per le spese di cui all’articolo 36, comma 5, si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.2.2.2.91 “Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori” e per quelle di cui al comma 8 si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.

     6. Per il finanziamento delle azioni di sostegno e per gli interventi di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.2.5.2.93 “Valorizzazione del non profit e servizio civile”.

     7. Per il contributo di solidarietà di cui all’articolo 41 si provvede, per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 5.2.3.02.97 “Tutela delle fragilità: anziani e disabili”.


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[5] Titolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[6] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[7] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 38.

[10] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2015, n. 36.