§ 1.3.18 - L.R. 24 giugno 2013, n. 3.
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:24/06/2013
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari)
Art. 3.  (Indennità di carica, di funzione e spese per l'esercizio del mandato)
Art. 4.  (Decorrenza del trattamento economico)
Art. 5.  (Rimborso spese per missioni)
Art. 6.  (Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza
Art. 7.  (Divieto di cumulo con la carica di componente del Governo o di parlamentare)
Art. 8.  (Esclusione dall'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
Art. 9.  (Disposizioni applicabili ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari, non consiglieri regionali)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 41/1982)
Art. 11.  (Gruppi consiliari)
Art. 12.  (Sedi, mezzi, attrezzature, materiali e servizi per i gruppi consiliari)
Art. 13.  (Inventario dei beni assegnati ai gruppi consiliari)
Art. 14.  (Contributi ai gruppi consiliari
Art. 15.  (Rendicontazione)
Art. 16.  (Trasparenza)
Art. 17.  (Adempimenti a seguito della deliberazione di non regolarità del rendiconto)
Art. 18.  (Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari)
Art. 19.  (Assunzioni dirette di personale da parte dei gruppi consiliari)
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 20/2008)
Art. 21.  (Contenimento della spesa per gli enti dipendenti)
Art. 22.  (Riduzione dei componenti del CORECOM)
Art. 23.  (Abrogazioni)
Art. 24.  (Norme finali e transitorie)
Art. 25.  (Norma finanziaria)
Art. 26.  (Entrata in vigore)


§ 1.3.18 - L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(B.U. 25 giugno 2013, n. 26, suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari di cui all'articolo 25 dello Statuto d'autonomia, nonché le risorse destinate ai gruppi consiliari e le relative modalità di utilizzo ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo le disposizioni approvate con le deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012, e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO E PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI SOTTOSEGRETARI

 

CAPO I

Trattamento economico

 

     Art. 2. (Trattamento economico dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari)

1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari si articola in indennità di carica, di funzione e rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di omnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e di trasporto e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni, del Comitato paritetico di controllo e valutazione, nonché di altri organismi statutari o previsti da leggi regionali.

3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. 174/2012.

 

     Art. 3. (Indennità di carica, di funzione e spese per l'esercizio del mandato)

1. Ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari spetta il trattamento economico stabilito per i consiglieri regionali dalla Conferenza di cui all'articolo 1, decurtato del 5 per cento, nella misura del:

a) 60 per cento a titolo di indennità di carica;

b) 40 per cento a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.2. Al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale spetta inoltre, a titolo di indennità di funzione, la differenza tra il trattamento economico previsto dalla Conferenza di cui all'articolo 1 per il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione e il trattamento economico previsto dalla Conferenza di cui all'articolo 1 per i consiglieri regionali. Agli altri soggetti di cui al comma 1, tale differenza spetta nella misura del:

a) 80 per cento ai vice presidenti del Consiglio regionale, al vice presidente e agli altri componenti della Giunta regionale, nonché ai presidenti dei gruppi consiliari;

b) 60 per cento ai segretari del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti;

c) 40 per cento ai vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti, ai presidenti delle commissioni speciali e di inchiesta, al presidente della Giunta delle elezioni, nonché al presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione;

d) 20 per cento ai segretari delle commissioni consiliari permanenti, ai vice presidenti delle commissioni speciali e di inchiesta, al vice presidente della Giunta delle elezioni, nonché al vice presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione.3. Ai sottosegretari spetta l'indennità di funzione di cui al comma 2, lettera b).

4. L'indennità di cui al comma 2 viene corrisposta a ogni singolo consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

5. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato, soggetto alla disciplina di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), comprende le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e a ogni altra attività istituzionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sospesi a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è corrisposto, per la durata della sospensione, a decorrere dalla notifica al Consiglio regionale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 8 del d.lgs. 235/2012 o dalla diversa data da questo indicata, esclusivamente un assegno pari all'indennità di carica ridotta del 90 per cento. In caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale tali da impedire l'effettivo esercizio della carica e per tutto il periodo di impedimento, l'assegno di cui al precedente periodo è corrisposto a decorrere dalla data di esecuzione delle misure [1].

5 ter. A seguito di cessazione del mandato o sospensione dalla carica di un consigliere regionale, la corresponsione del trattamento economico al consigliere regionale subentrato spetta dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la relativa surroga o sostituzione [2].

 

     Art. 4. (Decorrenza del trattamento economico)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 2è corrisposto in dodici mensilità, con decorrenza:

a) per il Presidente della Regione e per i consiglieri regionali, dalla proclamazione fino alla cessazione del mandato;

b) per gli assessori e i sottosegretari, dal decreto di nomina fino alla cessazione dell'incarico.

 

     Art. 5. (Rimborso spese per missioni)

1. Ai consiglieri regionali che si recano in missione, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari che si recano in missione, previa autorizzazione del Presidente della Regione, spetta il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Non è prevista alcuna indennità di missione.

 

     Art. 6. (Partecipazione ai lavori e trattenute in caso di assenza [3])

1. Il rimborso spese forfettario per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 3è ridotto di un importo percentuale pari a un quindicesimo per ogni assenza dalle sedute degli organi e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, fino ad un massimo di un terzo dell'ammontare previsto.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale limitatamente ai suoi componenti, definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo [4].

2 bis. La rilevazione della presenza e l'espressione del voto possono essere effettuate anche mediante sistemi di verifica biometrica dell'identità personale [5].

2 ter. La tipologia dei dati biometrici trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione, nonché le modalità di acquisizione del consenso e le misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003 [6].

3. L'Ufficio di presidenza disciplina i casi nei quali non si fa luogo a trattenuta per assenza documentata motivata da missioni o incarichi autorizzati, motivi di salute, particolari gravi motivi personali o familiari; per i consiglieri componenti di più organi o organismi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio di presidenza disciplina inoltre i casi nei quali la trattenuta non opera quando il consigliere abbia partecipato nella stessa giornata ad almeno una riunione dei medesimi organi o organismi [7].

 

     Art. 7. (Divieto di cumulo con la carica di componente del Governo o di parlamentare)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 2 non spetta al consigliere regionale che nel corso del mandato sia nominato componente del Governo della Repubblica o sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di componente del Governo, di parlamentare nazionale o europeo, sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

2. Il trattamento economico di cui all'articolo 2 non spetta al componente del Governo della Repubblica o al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che nel corso del mandato sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di componente del Governo, di parlamentare nazionale o europeo, sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari.

 

     Art. 8. (Esclusione dall'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Ferma restando l'abolizione dell'assegno vitalizio a decorrere dalla legislatura regionale in corso, come già disposto dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II, del codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione dell'assegno vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio deve comunicare al Consiglio regionale l'insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e, in caso di sopravvenuta condanna in via definitiva per uno di tali delitti, deve darne comunicazione entro trenta giorni, fatta salva la possibilità per il Consiglio regionale di procedere d'ufficio ai fini del recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 cui è stata attribuita dalla legislazione regionale previgente una quota dell'assegno vitalizio, in seguito al decesso del titolare dell'assegno stesso.

 

     Art. 9. (Disposizioni applicabili ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari, non consiglieri regionali)

1. Ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali e ai sottosegretari non consiglieri regionali si applicano, dalla data di nomina e per tutta la durata del mandato, le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri regionali in quanto compatibili.

 

CAPO II

Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 41/1982)

1. Alla legge regionale 19 luglio 1982, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell'ambito della regione Lombardia e modifiche alla l.r. 2/1979. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola: 'regionali' sono inserite le parole: 'e dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari;';

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: 'Entro tre mesi dalla propria proclamazione,' sono abrogate;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: 'sindaco di società' sono inserite le seguenti parole: '; la titolarità di imprese e le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie,';

d) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Gli adempimenti previsti dal comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.';

e) dopo il comma 2 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

'2 bis. I componenti della Giunta regionale e i sottosegretari sono tenuti ad effettuare, con le stesse modalità e nei medesimi termini, le dichiarazioni obbligatorie previste dalla presente legge per i consiglieri regionali.';

f) alla fine dell'articolo 3, sono aggiunte le seguenti parole: 'che definisce altresì le modalità e i termini di trasmissione e le modalità di pubblicazione e di aggiornamento.';

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio regionale diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. In caso di inottemperanza anche dopo la scadenza del termine stabilito nella diffida, è irrogata dall'Ufficio di presidenza una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 2.000,00. In caso di recidiva, la sanzione pecuniaria è aumentata sino a un terzo.

3. Nei confronti dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari, la sanzione di cui al comma 2 è irrogata dalla Giunta regionale.

4. La competente struttura del Consiglio regionale provvede alle conseguenti trattenute sulle indennità.'.

 

TITOLO II

RISORSE DESTINATE AI GRUPPI CONSILIARI E RELATIVE MODALITA' DI UTILIZZO

 

     Art. 11. (Gruppi consiliari)

01. Ad ogni inizio di legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, formazioni associative di consiglieri regionali ed essenziali strumenti per l'organizzazione dell'attività del Consiglio regionale. Secondo quanto stabilito dal Regolamento generale del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare assume una denominazione non confondibile con altri gruppi, si dota di un proprio simbolo distintivo, nomina il proprio presidente, approva il disciplinare di cui al comma 2, nonché si dota di un codice fiscale e di un apposito conto corrente dedicato dandone comunicazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale [8].

1. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto d'autonomia, del Regolamento generale e della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, accertata e dichiarata la regolare costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare, assicura la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie all'assolvimento delle loro funzioni.

2. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un disciplinare per il funzionamento e lo trasmette all'Ufficio di presidenza, ai soli fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

 

CAPO I

Risorse finanziarie e strumentali

 

     Art. 12. (Sedi, mezzi, attrezzature, materiali e servizi per i gruppi consiliari)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla consistenza numerica. Assegna, altresì, le dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di beni e materiali di consumo dei gruppi a carico dell'ente e il corrispondente tetto massimo, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'Ufficio di presidenza provvede in particolare:

a) all'allestimento, all'arredamento e alla attrezzatura, anche di tipo informatico, delle sedi dei gruppi consiliari, stabilendo la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature, delle dotazioni, dei servizi, anche informativi, e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;

b) alla fornitura ai gruppi consiliari di linee telefoniche e di telecomunicazione, di servizi di fotocopiatura e di riproduzione, stabilendo il limite oltre al quale le relative spese sono a carico dei gruppi.3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo di cui al comma 1 resta a carico di ciascun gruppo, che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'articolo 14.

4. [Il Consiglio regionale può fornire servizi di revisione contabile delle spese dei gruppi, ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge] [9].

 

     Art. 13. (Inventario dei beni assegnati ai gruppi consiliari)

1. I beni mobili di proprietà del Consiglio regionale assegnati in uso gratuito ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono affidati, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono responsabili.

2. I beni mobili non registrati, acquistati da ciascun gruppo con i contributi di cui all'articolo 14, vengono inseriti nell'inventario di cui al comma 1.

3. I beni dismessi o fuori uso sono consegnati all'ufficio del Consiglio regionale competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

4. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna al subentrante il verbale dei beni inventariati dandone comunicazione all'ufficio competente per i provvedimenti conseguenti. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i beni inventariati a norma del presente articolo sono ridistribuiti ai gruppi con invarianza di spesa, sulla base della consistenza numerica degli stessi. A tal fine, l'ufficio competente, previa verifica, riprende in carico i beni e provvede al loro affidamento, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi aventi diritto e all'aggiornamento dei relativi inventari. Alla fine della legislatura o allo scioglimento del gruppo, il presidente del gruppo riconsegna i beni inventariati al competente ufficio del Consiglio regionale, che, previa verifica, li riprende in carico [10].

5. Al termine della legislatura, i beni inventariati di ciascun gruppo sono riconsegnati al Consiglio regionale e riassegnati ai gruppi con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

 

     Art. 14. (Contributi ai gruppi consiliari [11])

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, le dotazioni di cui all'articolo 12, nonché le spese per il personale, l'importo complessivo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012, da erogare ai gruppi consiliari a titolo di contributo per il loro funzionamento, è stabilito nella misura indicata dalle deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 1, limitatamente all'importo pari a euro 0,05 per abitante previsto con la finalità di tenere conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, con esclusione della quota fissa pari a euro 5.000,00 per consigliere.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. 174/2012, l'importo di cui al comma 1 spettante a ciascun gruppo sulla base della consistenza numerica. L'importo è determinato sulla base del numero degli abitanti della Regione come rilevato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2 bis. E' esclusa la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni e salvo il gruppo misto [12].

3. I contributi ai gruppi sono destinati all'espletamento delle loro funzioni e alle attività di studio, editoria e comunicazione.

4. I gruppi consiliari utilizzano i fondi assegnati in conformità alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 21 dicembre 2012 e non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i contributi già erogati a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, nonché gli eventuali avanzi di gestione o risparmi di esercizio, ancora a disposizione alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base del criterio della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza al gruppo avente diritto e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede a effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni [13].

5 bis. In caso di sostituzione del presidente del gruppo, il presidente uscente consegna un prospetto della gestione contabile del gruppo relativo al proprio periodo di presidenza al presidente subentrante. Entrambi i presidenti ne conservano copia e ne trasmettono una copia anche all'Ufficio di presidenza [14].

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei gruppi possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale [15].

7. I contributi sono riscossi dal presidente del gruppo consiliare, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al disciplinare del gruppo o a espressa delega del presidente, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi e a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede a ogni effetto.

 

CAPO II

Rendicontazione dei contributi

 

     Art. 15. (Rendicontazione)

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B del d.p.c.m. 21 dicembre 2012. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal presidente del gruppo che se ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

3. Il presidente di ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio, corredato della relativa documentazione in copia conforme all'originale, al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012 [16].

4. Il presidente uscente del gruppo presenta il rendiconto entro trenta giorni dalla fine della legislatura o dallo scioglimento del gruppo consiliare.

5. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per cinque anni dalla data di deposito. Della consegna viene redatto apposito verbale. L'Ufficio di presidenza detta le disposizioni attuative del presente comma, ferma restando la responsabilità del contenuto della documentazione consegnata in capo al presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto di cui al comma 2 [17].

5 bis. Il collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) esprime parere, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, circa la rispondenza delle spese effettuate da ciascun gruppo consiliare alle finalità previste dalla presente legge e rilascia, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate nei rendiconti dei gruppi consiliari che, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, accompagna i rendiconti trasmessi al Presidente del Consiglio [18].

 

     Art. 16. (Trasparenza)

1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun gruppo consiliare, sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. La Regione assicura l'afflusso, per via telematica, dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari ai soggetti previsti dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del d.l. 174/2012, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale.

 

     Art. 17. (Adempimenti a seguito della deliberazione di non regolarità del rendiconto)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012, ai presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.

2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 14, non regolarmente rendicontate, concedendo al gruppo un termine non superiore a sessanta giorni. La comunicazione è inviata al presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto il rendiconto presentato e contestato. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il presidente nel corso della legislatura, la comunicazione è inviata al presidente che ha autorizzato la spesa non regolare. Nel caso di gruppo consiliare non più presente in Consiglio regionale, la comunicazione è inviata al presidente del gruppo cessato.

3. L'Ufficio di presidenza, inoltre, dispone per i gruppi le cui spese sono state ritenute irregolari la decadenza dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse per il funzionamento di cui all'articolo 14 applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'entità delle spese contestate. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata erogata, l'Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione al gruppo, concedendo un termine non superiore a sessanta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'anno di rinnovo della legislatura [19].

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di mancata trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari al Presidente del Consiglio regionale nei termini di cui all'articolo 15.

5. L'Ufficio di presidenza, in considerazione dell'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione, può accordare, su richiesta del gruppo interessato, la restituzione in forma rateizzata delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi legali. L'accordo di rateizzazione non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni. Le forme e le modalità per l'applicazione del presente comma, unitamente alla predisposizione di uno schema tipo, sono definite da apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

6. L'eventuale ricorso contro i provvedimenti di cui al presente articolo non costituisce causa di incompatibilità per i consiglieri regionali.

 

CAPO III

Personale dei gruppi consiliari

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari, per il reclutamento e la gestione del personale, possono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) come modificato dalla presente legge [20].

2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012 e secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza di cui all'articolo 1, ogni gruppo consiliare si avvale del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni scelto in virtù di un rapporto di natura fiduciaria e costituente specifico apparato denominato segreteria.

2 bis. Per i fini di cui al comma 1, il presidente del gruppo acquisisce dagli interessati la documentazione e le certificazioni richieste per la stipulazione del contratto e, per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 20/2008, provvede a fornirla all'amministrazione consiliare [21].

3. Ai soli fini della determinazione dello stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi per l'acquisizione del personale delle segreterie si fa riferimento al costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale regionale per ciascun consigliere regionale [22].

3 bis. Il costo di un'unità di personale di cui al comma 3 è determinato con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, considerando gli incentivi per la produttività all'inizio di ogni legislatura, i compensi per le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore e il valore del buono pasto. A tal fine sono computati i relativi oneri previdenziali e assistenziali e l'imposta regionale sulle attività produttive. Il valore del trattamento economico fondamentale è aggiornato in relazione ai valori stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel corso della legislatura [23].

3 ter. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e i consiglieri regionali di altre Regioni non possono appartenere alle segreterie di cui al presente articolo, nonché avere rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso con i gruppi consiliari [24].

3 quater. Durante il periodo elettorale, relativo a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica e fino alla proclamazione degli eletti, non possono essere stipulati con i candidati a tali elezioni nuovi contratti per essere assunti presso le segreterie di cui al presente articolo, nonché per instaurare rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso coi gruppi consiliari [25].

3 quinquies. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato di legislatura anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente [26].

3 sexies. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale da assegnare ai gruppi consiliari e suddivide tra i gruppi consiliari le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento disponibile per ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale [27].

 

     Art. 19. (Assunzioni dirette di personale da parte dei gruppi consiliari) [28]

1. I gruppi consiliari, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, e sotto la titolarità e la responsabilità del presidente del gruppo, possono provvedere direttamente alla stipulazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni o ad altri rapporti di lavoro previsti dall'ordinamento e ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Il presidente del gruppo consiliare trasmette alle strutture competenti del Consiglio regionale i contratti stipulati per i successivi adempimenti amministrativi e contabili.

2. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali o di amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente regionale è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente [29].

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale dei gruppi, ripartisce tra i gruppi consiliari e trasferisce agli stessi le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. Le risorse finanziarie trasferite sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione come previsto dal d.p.c.m. di cui all'art. 1 [30].

4. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi ovvero restituite al Consiglio regionale [31].

4 bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate sono restituite dai gruppi in occasione della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 4, al Consiglio regionale [32].

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 20/2008)

1. All'articolo 51, comma 3, della l.r. 20/2008, dopo la parola: 'articoli' sono inserite le seguenti: '13, comma 4,'.

2. All'articolo 67 della l.r. 20/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale concernente 'Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213'.';

c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

'5 bis. L'Ufficio di presidenza definisce i criteri per l'utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.';

d) il comma 6 è abrogato;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

'9 bis. L'Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l'idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio.';

f) i commi 11, 11 bis e 15 sono abrogati;

g) l'ultimo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente:

'Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici.';

h) il comma 16 è sostituito dal seguente:

'16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.'.

3. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 67, commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, della l.r. 20/2008.

 

TITOLO III

ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESA

 

     Art. 21. (Contenimento della spesa per gli enti dipendenti)

1. In attuazione delle misure di riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.l. 174/2012, con particolare riguardo alle misure di contenimento della spesa da applicarsi agli enti dipendenti di cui alla Sezione I, dell'allegato A1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), i trasferimenti regionali annuali a favore dei predetti enti sono determinati in misura non superiore alle risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 ridotte del 20 per cento [33].

1 bis. Fermo restando il contributo della Regione ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica nel rispetto dell'obiettivo di competenza eurocompatibile, la riduzione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti per:

a) opere, attività e interventi strettamente inerenti, funzionali o comunque connessi alla realizzazione, all'organizzazione e allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;

b) interventi finalizzati a fronteggiare straordinarie esigenze di salvaguardia ambientale, quali quelle derivanti da calamità naturali e da contaminazioni di suolo o acque, nonché di compensazione ambientale, difesa del suolo e per le emergenze fitosanitarie;

c) attività, anche in cofinanziamento, connesse alla programmazione comunitaria 2014-2020;

d) realizzazione di interventi in cofinanziamento, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c) [34].

 

     Art. 22. (Riduzione dei componenti del CORECOM)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) le parole: 'Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro' sono sostituite dalle seguenti: 'Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da quattro componenti eletti dal Consiglio'.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di rinnovo del CORECOM in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO IV

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) l.r. 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari);

b) l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) ;

c) l.r. 18 maggio 1983, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 34 e 16 giugno 1979, n. 32, in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari);

d) l.r. 25 luglio 1992, n. 22 (Integrazione della L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 e successive modificazioni, concernente "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari");

e) l.r. 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia).

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 1 della l.r. 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali);

b) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011);

c) l'articolo 2 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010);

d) il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009);

e) il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

f) i commi 14, 15 e 16 dell'articolo 7 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

g) l'articolo 6 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);

h) i commi 7 e 8 dell'articolo 2 della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale);

i) il comma 14 dell'articolo 1 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978);

j) il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

k) l'articolo 5 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sulla legislazione regionale previgente e in particolare quelli prodotti dal combinato disposto dell'articolo 7-ter della l.r. 17/1996 e dell'articolo 2 della l.r. 21/2011.

 

     Art. 24. (Norme finali e transitorie)

1. I beni e le dotazioni strumentali già a disposizione dei gruppi all'entrata in vigore della presente legge devono essere inventariati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, in autonoma sezione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il trattamento economico dei consiglieri regionali e gli stanziamenti previsti dalla presente legge sono aggiornati automaticamente a seguito di modifiche ed integrazioni degli atti richiamati all'articolo 1.

3. I residui della nona legislatura presenti nei bilanci dei gruppi consiliari al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere restituiti al Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai soli fini della tutela del personale dei gruppi consiliari che aveva un contratto in essere all'entrata in vigore della presente legge che risultava alle dipendenze dei gruppi allo scadere della IX legislatura, assegna ai gruppi che ne fanno richiesta, secondo i principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012, con criteri di proporzionalità e fino alla scadenza della legislatura in corso, i residui di cui al comma 3. L'utilizzo di tali residui può essere destinato esclusivamente alla copertura finanziaria dei contratti di detto personale. A tal fine i gruppi consiliari interessati individuano il personale che si intende tutelare e trasmettono l'elenco all'Ufficio di presidenza per i relativi adempimenti [35].

4 bis. L'entità dei residui assegnabili a ciascun gruppo risulta dalla differenza tra le risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 3bis, e il costo dei contratti dei soggetti previsti al comma 4 con proiezione fino a fine legislatura. La trasmissione, da parte dei gruppi interessati, della richiesta di residui e dell'elenco di cui al comma 4 è effettuata entro il 18 luglio 2014. In tale elenco i gruppi individuano il personale i cui costi saranno finanziati con le citate risorse. Decorso il termine, non potrà più essere richiesta l'applicazione del comma 4. I residui, una volta assegnati, sono decurtati solo in caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dei contratti finanziati con tali risorse [36].

4 ter. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la modifica a tale comma introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. h), numero 1), della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014) ha effetto per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della medesima l.r.19/2013 [37].

5. I fondi della decima legislatura non utilizzati dai gruppi consiliari alla data di entrata in vigore della presente legge sono reiscritti nei bilanci dei gruppi consiliari. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, i fondi reiscritti a norma del presente comma e non ancora utilizzati o impegnati, previa comunicazione da parte del presidente del gruppo preesistente, sono ricalcolati proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza, sulla base della consistenza numerica. Il presidente del gruppo preesistente trasferisce ai gruppi aventi diritto le somme stabilite dall'Ufficio di presidenza cui è data comunicazione. Qualora non provveda al trasferimento, l'Ufficio di presidenza procede ad effettuare i necessari conguagli a valere sulle successive liquidazioni [38].

6. Per l'anno in corso, i presidenti dei gruppi consiliari costituitisi nella decima legislatura presentano, entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei contributi ricevuti come dotazione dei gruppi fino al 30 giugno del corrente anno, ai sensi della legislazione regionale previgente alla presente legge. Per il restante periodo dell'anno in corso, i presidenti dei gruppi consiliari presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. 174/2012, si applicano a decorrere dal primo rendiconto presentato ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

7 bis. A seguito della pronuncia della sezione delle autonomie della Corte dei Conti del 5 luglio 2013 sulla questione di massima concernente le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle sezioni regionali, relativi all'esercizio 2012, pubblicata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai soli fini di concludere il procedimento relativo ai suddetti rendiconti, si applica la disciplina transitoria prevista dal presente comma. L'Ufficio di presidenza assegna un termine di sessanta giorni ai presidenti dei gruppi della IX legislatura per presentare al Collegio dei revisori dei conti una relazione contenente le proprie valutazioni in relazione al rendiconto 2012 relativo alle risorse assegnate ai gruppi stessi, tenendo conto del lavoro ricognitivo compiuto dalla sezione regionale della Corte dei Conti. Il Collegio dei revisori rassegna l'esito delle proprie valutazioni all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. I contributi che, a seguito della valutazione delle osservazioni da parte del Collegio dei revisori dei conti di cui alla l.r. 18/2012, risulteranno non regolarmente rendicontati dovranno essere restituiti al Consiglio regionale entro un termine non superiore a sessanta giorni, con possibilità di rateizzazione secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 17. In caso di mancata restituzione nei termini sopra indicati, sono attivate le conseguenti azioni giudiziarie in sede civile [39].

8. Al fine di assicurare maggiore trasparenza, la Regione pubblica entro il 31 maggio di ogni anno, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, la spesa pro-capite dei cittadini residenti in Lombardia, come rilevato dalla più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, derivante dall'ammontare complessivo del trattamento economico spettante ai consiglieri regionali, ai componenti delle Giunta regionale e ai sottosegretari nonché delle risorse destinate ai gruppi consiliari e alle segreterie del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale, dei consiglieri regionali e dei sottosegretari.

9. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, con riferimento alla spesa pro-capite relativa all'anno in corso, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con quanto annualmente stanziato alla Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e successivi.

 

     Art. 26. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.


[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[13] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[14] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[18] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi lo stesso art. 2, L.R. 20/2014.

[20] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[21] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[26] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[27] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[28] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[31] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[33] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[34] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[36] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[37] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2014, n. 20.

[38] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[39] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.